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47a sessione del Comitato sul disarmo, Palazzo delle Nazioni, Ginevra, 1960
© United Nations

Gli accordi di disarmo: le caratteristiche comuni e il loro contenuto

Autore: Centro diritti umani

Gli accordi di disarmo affrontati in questo dossier hanno caratteristiche comuni che li contraddistinguono dagli altri trattati internazionali. 

Ronzitti (Diritto internazionale dei conflitti armati, p.325) rileva in particolare una differenza essenziale rispetto alle convenzioni di diritto umanitario:

“mentre il disarmo ha per oggetto il divieto della produzione di una determinata arma e l’obbligo della distruzione degli stock esistenti, il diritto umanitario ne limita o, a seconda dei casi, ne vieta soltanto l’uso in un conflitto armato”.

L’esempio che spesso viene citato è quello della differenza tra la Convenzione sulle armi batteriologiche del 1972, convenzione di disarmo che vieta la produzione e impone la distruzione di questo tipo di armamenti, e il Protocollo di Ginevra del 1925 che ne vieta l’uso.

Gli accordi di disarmo solitamente, oltre a stabilirne la distruzione, vietano l’acquisizione, la produzione e infine il trasferimento di determinati armamenti. Spesso tali trattati disciplinano pure il trasferimento dei materiali e dei mezzi destinati alla produzione di detti armamenti.


1. Il contenuto delle maggiori convenzioni di disarmo
In realtà gli accordi di disarmo si differenziano tra loro e possono essere ricondotti a diverse categorie.
Una prima serie di trattati impone la distruzione e il divieto di produzione di determinate categorie di armi. Ne fanno parte, ad esempio, la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche e sulla loro distruzione (1972), la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (1993), la Convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (1997) e la Convenzione sulle munizioni a grappolo (2008).
Il Trattato di non proliferazione nucleare (1968) si distingue dalle convenzioni sopra citate perché impedisce la produzione e l’acquisizione di armi nucleari agli Stati che non ne siano ancora in possesso. Il trattato distingue tra Stati nucleari (Cina, Federazione russa, Francia, Regno Unito, Stati Uniti) e Stati non nucleari.

Una seconda categoria di accordi stabilisce la non-militarizzazione di determinate aree. Ne fanno parte il Trattato sull’Antartide (1959) e il Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti (1967), il cui art. IV stabilisce che “Gli Stati contraenti utilizzano la luna e gli altri corpi celesti a scopi esclusivamente pacifici.”

Altri accordi istituiscono zone denuclearizzate: il Trattato di Tlatelolco sul divieto di armi nucleari in America Latina (1967), il Trattato di Ragotonga sulla zona esente da armi nucleari nel Sud-pacifico (1985), il Trattato di Bangkok istitutivo di una zona esente di armi nucleari nel Sudest Asiatico (1995), il Trattato di Pelindaba sulla creazione di una zona denuclearizzata in Africa (1996). Queste convenzioni obbligano gli Stati contraenti a non acquisire armi nucleari e vietano di insatallare nel proprio territorio armi nucleari appartenenti ai Paesi nucleari.

Una ulteriore categoria di accordi comprende quegli strumenti destinati unicamente alla limitazione di alcune tipologie di armamenti. Ne fanno parte numerosi trattati bilaterali conclusi, all’epoca della guerra fredda, tra Stati Uniti e Unione Sovietica (e oggi con la Federazione Russa): il Trattato sulla limitazione dei sistemi di missili balistici (1972); l’ Accordo provvisorio sulla limitazione delle armi offensive strategiche (SALT I) (1972); il Trattato sulla limitazione delle armi strategiche offensive (SALT II) (1979); il Trattato sulla limitazione dei missili a portata intermedia (1987); i Trattati sulla riduzione e limitazione delle armi offensive strategiche (START I e II) (1991 e 1993) e il più recente Nuovo Start (2010). Esiste anche un accordo multilaterale: Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (1990).


2. Le caratteristiche comuni delle principali convenzioni di disarmo
Una caratteristica essenziale di molti accordi di disarmo è costituita dalla loro verificabilità, ossia l’istituzione di meccanismi volti appunto a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dai trattati.

Esistono diverse modalità di verifica: tra le più semplici, occorre ricordare la verifica attraverso mezzi tecnici nazionali. A titolo di esempio, l’art. III del Trattato che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo (1971) prevede che:

“Al fine di promuovere gli scopi del presente Trattato e di garantire l’osservanza delle sue disposizioni, ciascuna Parte ha il diritto di verificare, osservandole, le attività degli altri Stati partecipi del Trattato sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo [...], a condizione che questa osservazione non intralci quelle attività.”

Altri trattati stabiliscono modalità più complesse che prevedono attività di ispezione. Esse possono essere effettuate dagli stessi Stati contraenti (come nel caso del Trattato del 1987 sulla eliminazione dei missili a portata intermedia o del Trattato del 1990 sulle forze armate convenzionali) oppure da organismi internazionali. Il Trattato di non proliferazione nucleare stabilisce che tale compito sia svolto dalla IAEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica), istituto specializzato autonomo del sistema delle Nazioni Unite. Altri accordi hanno comportato l’istituzione di nuove organizzazioni internazionali: è il caso della Convenzione sulle armi chimiche, le cui ispezioni sono affidate all’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.

Una ulteriore caratteristica delle convenzioni, è che esse solitamente prevedono la convocazione di Conferenze di riesame, con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati parte. Le conferenze hanno luogo a intervalli regolari, oppure possono essere convocate dagli stessi Stati. Le conferenze hanno natura essenzialmente politica e si propongono di verificare periodicamente i risultati raggiunti nell’attuazione degli obblighi contenuti nel trattato. Pur non essendo conferenze destinate a modificare il contenuto degli accordi, in alcune occasioni sono state adottate decisioni relative alla durata di un accordo oppure nuovi Protocolli.

Un ultimo aspetto riguarda le clausole di recesso contenute negli accordi di disarmo. L’esempio più noto è l’art. X del Trattato di non proliferazione nucleare: “Ciascuna Parte, nell’esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga che circostanze straordinarie, connesse ai fini di questo Trattato, abbiano compromesso gli interessi supremi del suo paese. Essa dovrà informare del proprio recesso tutte le altre Parti ed il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con tre mesi di anticipo. Tale comunicazione dovrà specificare le circostanze straordinarie che la Parte interessata considera pregiudizievoli ai suoi interessi supremi”.

Risorse

Aggiornato il

18/10/2010