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Nuova bandiera dell'Unione Africana, adottata ad Addis Abeba nel gennaio 2010, simboleggia la sagoma dell'Africa circondata da stelle rappresentnati gli stati membri
© African Union

Gli strumenti regionali per la tutela dei rifugiati

Autore: Sofia Omar Osman, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova / Collaboratrice del Centro diritti umani

Il primo strumento a tutela dei rifugiati predisposto a livello regionale, nonché l'unico di carattere vincolante, è costituito dalla Convenzione che disciplina determinati aspetti del problema dei rifugiati in Africa, adottata dall'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA, oggi Unione Africana - UA) nel 1969. La Convenzione, richiamando e facendo propria la definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra, ne estende l'ambito di applicazione. Nello specifico, può essere riconosciuto lo status di rifugiato anche a chi sia costretto ad abbandonare la propria residenza abituale a causa di aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell'ordine pubblico in tutto o in una parte del Paese di origine o cittadinanza. Non si fa più riferimento pertanto solo ad atti persecutori di carattere individuale ma le forme di protezione sono previste anche per situazioni di pericolo diffuso.

La Convenzione sancisce il principio di non-refoulement all'art.2.3, in base al quale viene disposto che nessun individuo può essere sottoposto a misure quali il rifiuto all'ammissione alla frontiera, il respingimento o l'espulsione verso territori dove la sua vita, integrità fisica o libertà potrebbero essere minacciate.

Caratteristiche simili, seppur evidentemente non vincolanti per la natura del documento, sono rinvenibili nella Dichiarazione di Cartagena sui Rifugiati, adottata dall'Organizzazione degli Stati Americani (OAS) nel 1984. Strutturata sulla falsariga della Convenzione di Ginevra, anch'essa estende la definizione di rifugiato alle persone fuggite dal loro paese perché la loro vita, la loro sicurezza e la loro libertà erano minacciate da una violenza generalizzata, un'aggressione straniera, conflitti interni, una violazione massiccia dei diritti dell'uomo o altre circostanze che abbiano gravemente turbato l'ordine pubblico (art.3).

Sempre all'art.3 la Dichiarazione riafferma il divieto di respingimento nella sua forma più ampia, considerato come elemento chiave per la protezione internazionale e come principio di ius cogens nel diritto internazionale.

Un altro strumento regionale per la tutela dei rifugiati, di carattere non vincolante, è la Dichiarazione del Cairo sulla Protezione dei Rifugiati e degli Sfollati nel Mondo Arabo, adottata dalla Lega degli Stati Arabi nel 1992. La Dichiarazione riprende i contenuti della Convenzione di Ginevra e del Protocollo Di New York, compreso il divieto di respingimento, dedicando un'attenzione particolare alla specifica situazione dei rifugiati palestinesi (art.9).

Risorse

Aggiornato il

6/2/2012