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I diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite: il divieto di sparizioni forzate

Autore: Andrea Cofelice

Dichiarazione universale dei diritti umani
Art. 3: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Art. 5: Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Art. 6: Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Art. 9: Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Introduzione
Secondo la definizione contenuta nel preambolo della Dichiarazione delle NU sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (adottata dall’Assemblea Generale il 18 dicembre 1992), le sparizioni forzate si verificano nel momento in cui delle persone vengono arrestate, detenute o rapite coattivamente, o private in qualsiasi altro modo della loro libertà da parte di agenti dello Stato, di servizi, gruppi organizzati o soggetti privati che agiscono in nome dello Stato o con il suo appoggio diretto o indiretto, e che si rifiutano di rivelare la sorte delle persone rapite, il luogo in cui esse sono custodite o di ammetterne la privazione di libertà, con la conseguente sottrazione di queste persone alla tutela della legge.
Il fenomeno delle sparizioni forzate costituisce una delle più odiose violazioni dei diritti umani, poiché ad essere negata è la dignità stessa della persona. La vittima, privata di tutti i propri diritti e per questo sottratta alla protezione della legge, è relegata ad una situazione di totale vulnerabilità nelle mani dei perpetratori di tale crimine. Questa pratica, inoltre, infligge gravi sofferenze ai familiari ed ai conoscenti della persona scomparsa, a causa di un’attesa senza fine e della totale incertezza circa la sorte, il luogo di detenzione e le possibilità di ritorno della persona scomparsa.

Normativa: Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate
Adottata dall’Assemblea Generale il 20 dicembre 2006
Entrata in vigore: 23 dicembre 2010 
Stati parte: 41
L’Italia ha firmato in data 3 luglio 2007 ma non ha ancora ratificato.

La Convenzione, entrata in vigore al deposito del trentesimo strumento di ratifica, costituisce il primo strumento ad hoc giuridicamente vincolante di portata universale ed è il risultato di quattro anni di negoziati svoltisi all’interno di uno specifico gruppo di lavoro istituito dalla Commissione diritti umani. 

La Convenzione stabilisce innanzitutto un diritto assoluto a non diventare vittima di sparizioni forzate (art. 1), definite un crimine contro l’umanità (art. 5). Vengono quindi individuati una serie di obblighi in capo agli Stati al fine di prevenire le sparizioni forzate, tra cui: proibizione della detenzione segreta; impegno a detenere le persone in strutture ufficialmente riconosciute e controllate, e che conservino un registro di tutti i detenuti; rispetto dei principi dell’habeas corpus; diritto ad ottenere informazioni sui detenuti. La Convenzione riafferma, inoltre, il diritto delle vittime al riconoscimento della verità e ad un’equa riparazione per sé e per i propri parenti, così come il diritto a formare delle associazioni ed organizzazioni per contrastare il fenomeno delle sparizioni forzate. La Convenzione tratta anche il problema del rapimento dei bambini i cui genitori sono vittime di sparizione forzata, la falsificazione della loro identità e la conseguente adozione

Altri strumenti internazionali:
Dichiarazione delle NU sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (adottata dall’Assemblea Generale il 18 dicembre 1992);
Statuto della Corte penale internazionale, che all’art. 7(1)(i) definisce le sparizioni forzate un crimine contro l’umanità “se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco”.

Meccanismi di controllo: Comitato sulle sparizioni forzate
L’art. 26 della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate prevede l’istituzione di un Comitato sulle sparizioni forzate, con il compito di monitorare l’implementazione degli obblighi assunti dagli Stati, ricevere ricorsi interstatali e individuali, e la possibilità di avviare una procedura umanitaria d’urgenza per effettuare ispezioni sul campo e sottoporre all’attenzione dell’Assemblea Generale quelle situazioni in cui il ricorso alle sparizioni forzate è diffuso e sistematico.

Altri meccanismi internazionali
Gruppo di Lavoro delle NU sulle sparizioni forzate e involontarie (WGEID), istituito nel 1980 dalla Commissione diritti umani con il mandato di assistere le famiglie delle persone scomparse al fine di determinare in maniera definitiva la sorte dei loro parenti (qualunque essa sia), stabilendo innanzitutto un canale di comunicazione con il Governo interessato, quest’ultimo chiamato ad investigare in maniera obiettiva su ciascun caso individuale.

Risorse

Aggiornato il

10/1/2014