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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Codice etico europeo per la polizia (2001)

Data di adozione

19/9/2001

Organizzazione

COE - Consiglio d'Europa

Annotazioni

Raccomandazione Rec (2001)10 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri. Adottata dal Consiglio dei Ministri il 19 settembre 2001, in occasione della 765° seduta dei delegati ministeriali.

Allegati


Codice etico europeo per la polizia (2001)

Il Comitato dei Ministri, in forza dell'Articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Ricordando che obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione ancora più stretta tra i suoi membri;

Tenendo presente che scopo del Consiglio d'Europa è anche quello di promuovere lo stato di diritto, che costituisce il fondamento di tutte le autentiche democrazie;

Considerando che il sistema della giustizia penale gioca un ruolo determinante nella salvaguardia dello stato di diritto e che la polizia ha un ruolo essenziale in quel sistema;

Consapevole della necessità per tutti gli stati membri di impegnarsi in un'efficace lotta contro la criminalità, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

Considerando che le attività di polizia, in larga misura, sono svolte in stretto contatto con la popolazione e che l'efficienza della polizia dipende dal sostegno pubblico;

Riconoscendo che la maggior parte delle organizzazioni europee di polizia - oltre a far osservare la legge - svolgono funzioni sociali e di servizio nella società;

Convinto che la fiducia pubblica nella polizia è strettamente collegata all'atteggiamento e al comportamento verso il pubblico, in particolare al rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali e delle libertà dell'individuo, contenuti, in particolare, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

Considerando i principi espressi nel Codice di condotta per il personale incaricato del rispetto della legge delle Nazioni Unite e nella Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sulla Dichiarazione sulla Polizia;

Rammentando i principi e le regole contenute nei testi relativi alle problematiche della polizia – dal punto vista del diritto penale, civile e pubblico e dei diritti umani - adottati dal Comitato dei Ministri, nelle decisioni e nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e i principi adottati dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti;

Riconoscendo la diversità delle differenti strutture delle polizie e dei mezzi di organizzazione della polizia in Europa;

Considerando la necessità di definire principi ed orientamenti europei comuni in materia di obiettivi, di funzioni e di responsabilità della polizia, al fine di assicurare la salvaguardia della sicurezza e dei diritti della persona in società democratiche rette dal principio dello stato di diritto;

Raccomanda che i governi degli stati membri siano guidati nella loro legislazione interna, nella pratica e nella definizione dei codici di condotta in materia di polizia dai principi contenuti nel testo del Codice etico europeo per la polizia allegato alla presente Raccomandazione, allo scopo di assicurarne la progressiva attuazione e la massima diffusione.

Allegato

Codice etico europeo per la polizia

Definizione del raggio d'azione del codice

Il presente codice si applica sia alle tradizionali forze di polizia pubbliche sia ai servizi pubblici di polizia, sia agli altri corpi organizzati e autorizzati pubblicamente con l'obiettivo primario di far rispettare la legge e di mantenere l'ordine nella società civile, e coloro che siano stati autorizzati dallo stato ad usare la forza c/o poteri speciali per questo fine.

I. Obiettivi della polizia

1. Gli scopi principali della polizia in una società democratica governata dallo stato di diritto sono:

-mantenere la serenità pubblica, la legge e l'ordine nella società;

-proteggere e rispettare i diritti fondamentali dell'individuo e le libertà, contenuti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

- prevenire e combattere il crimine;

- investigare il crimine;

- offrire assistenza e funzioni di servizio alla popolazione.

II. Il fondamento giuridico della polizia

2. La polizia è un organo pubblico che deve essere istituito per legge.

3. Le operazioni di polizia devono essere condotte sempre in conformità alle leggi nazionali e agli standard internazionali riconosciuti dal paese.

4. La legislazione che guida la polizia deve essere accessibile al pubblico e sufficientemente chiara e precisa, e, se occorre, integrata da regolamenti chiari ugualmente accessibili al pubblico.

5. Il personale di polizia deve essere sottoposto alla stessa legislazione dei cittadini comuni, e le eventuali eccezioni devono essere legittimate esclusivamente per garantire il buon funzionamento delle funzioni di polizia in una società democratica.

III. La polizia e il sistema della giustizia penale

6. Deve esserci una netta distinzione tra il ruolo della polizia e quello del sistema giudiziario, della pubblica accusa e del sistema penitenziario; la polizia non deve avere alcuna funzione di controllo su questi organismi.

7. La polizia deve rispettare rigorosamente l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici; in particolare, la polizia non deve mai sollevare obiezioni contro legittime sentenze o decisioni giudiziarie, né deve impedirne l'esecuzione.

8. La polizia, come regola generale, non deve esercitare funzioni giudiziarie. Eventuali deleghe di potestà giudiziaria alla polizia vanno limitate e previste dalla legge. Deve essere sempre possibile ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria contro ogni atto, decisione o omissione della polizia che colpisca i diritti individuali.

9. Deve esserci cooperazione funzionale e adeguata tra la polizia e la pubblica accusa. Nei paesi in cui la polizia è sottoposta all'autorità della pubblica accusa o del magistrato inquirente, la polizia deve ricevere istruzioni chiare sulle priorità che governano la politica di investigazione del crimine e sui progressi delle indagini nei casi individuali. La polizia deve informare il procuratore o il giudice istruttore del modo in cui le loro istruzioni sono eseguite e, in particolare, deve fare regolarmente rapporto sugli sviluppi dei casi criminali.

10. La polizia deve rispettare il ruolo degli avvocati della difesa nel processo penale e, se del caso, contribuire ad assicurare un effettivo diritto di accesso all'assistenza legale, in particolare nel caso di persone private della libertà personale.

11. La polizia non deve sostituirsi al personale penitenziario, salvo in casi di emergenza.

IV. Le strutture organizzative della polizia

A. Norme Generali

12. La polizia deve essere organizzata in modo che i suoi membri godano il rispetto della popolazione in quanto professionisti incaricati di fare applicare la legge e prestatori di servizi pubblici.

13. La polizia, nell'esercizio delle sue funzioni nella società civile, deve essere sottoposta alla responsabilità delle autorità civili.

14. La polizia e il suo personale in divisa devono essere, di norma, facilmente riconoscibili.

15. La polizia deve godere di sufficiente indipendenza operativa da altri corpi dello stato nell'esercizio delle sue funzioni, delle quali essa è pienamente responsabile.

16. Il personale di polizia, a tutti i livelli gerarchici, deve essere individualmente responsabile delle proprie azioni, delle omissioni o degli ordini impartiti ai subordinati.

17. L'organizzazione di polizia deve comportare al suo interno una catena del comando chiaramente definita. Deve essere sempre possibile determinare quali superiori siano in ultima analisi responsabili per gli atti o per le omissioni del personale di polizia.

18. La polizia deve essere organizzata in modo tale da promuovere buone relazioni con la popolazione e, se de caso, un'efficace cooperazione con altri enti, con le comunità locali, con le organizzazioni non-governative e con gli altri rappresentanti della popolazione, ivi compresi i gruppi appartenenti a minoranze etniche.

19. Le organizzazioni di polizia devono essere pronte a dare al pubblico informazioni obiettive sulle loro attività, senza peraltro rivelare informazioni coperte da segreto. Devono essere elaborate linee-guida professionali per regolare i contatti con i mezzi di comunicazione e informazione.

20. L'organizzazione dei servizi della polizia deve basarsi su misure efficaci per garantire l'integrità del personale di polizia e la sua condotta adeguata nell'esecuzione delle operazioni, in particolare deve garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, quali contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

21. Devono essere istituite, nell'organizzazione della polizia ad ogni livello, misure efficaci per prevenire e combattere la corruzione.

B. Qualifica, reclutamento e garanzie del personale di polizia

22. Il personale di polizia, ad ogni livello d'ingresso nella professione, deve essere reclutato in base alle qualifiche e all'esperienza personali, che devono essere adeguate agli obiettivi della polizia.

23. Il personale di polizia deve essere in grado di dimostrare capacità di discernimento, apertura mentale, maturità, senso della giustizia, doti comunicative e, se necessario, capacità di leadership e organizzativa. Inoltre, deve possedere una buona comprensione delle problematiche sociali, culturali e comunitarie.

24. Le persone che siano state condannate per gravi reati devono essere interdette dall'impiego nella polizia.

25. Le procedure di reclutamento devono basarsi s criteri obiettivi e non discriminatori, in seguito ad una necessaria valutazione dei candidati. Inoltre, è opportuno adottare una politica che preveda il reclutamento di donne e uomini dai diversi ambiti della società, ivi compresi i gruppi etnici minoritari, con l'obiettivo generale di fare in modo che il personale di polizia rifletta la società che è tenuto a servire.

C. La formazione del personale di polizia

26. La formazione del personale di polizia, che deve basarsi sui valori fondamentali della democrazia, dello stato di diritto e sulla protezione dei diritti umani, deve essere sviluppata in conformità agli obiettivi della polizia.

27. La formazione generale della polizia deve essere aperta quanto più possibile alla società.

28. La formazione generale iniziale deve essere preferibilmente seguita a intervalli regolari da fasi di formazione in servizio e di formazione specialistica, nonché, se del caso, di formazione a funzioni dirigenziali e gestionali.

29. Nella formazione della polizia a tutti i livelli va inserito un addestramento pratico all'uso della forza e ai limiti a tale uso stabiliti in base ai principi in materia di diritti umani, in particolare alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella giurisprudenza della Corte.

30. La formazione del personale di polizia deve tenere pienamente conto della necessità di combattere il razzismo e la xenofobia.

D. I diritti del personale di polizia

31. Il personale di polizia, in via generale, gode degli stessi diritti civili e politici degli altri cittadini. Restrizioni a questi diritti possono essere operate esclusivamente se sono necessarie per l'esercizio delle funzioni di polizia in una società democratica, in conformità con la legge e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

32. Il personale di polizia gode dei diritti sociali ed economici, in quanto funzionari pubblici, nella misura più ampia possibile. In particolare, il personale deve godere dei diritti sindacali o di partecipare ad organizzazioni rappresentative, di ricevere una remunerazione adeguate, del diritto alla previdenza sociale e di accedere a specifiche misure di protezione della salute e della sicurezza, tenendo conto del carattere particolare del lavoro della polizia.

33. Le misure disciplinari inflitte al personale di polizia devono essere sottoposte al giudizio di un organismo indipendente o di un tribunale.

34. Le pubbliche autorità devono sostenere il personale di polizia che sia oggetto di accuse infondate relative all'esercizio delle sue funzioni.

V. Orientamenti per l'azione/intervento della polizia

A. Principi generali

35. La polizia, e tutte le operazioni di polizia, devono rispettare il diritto di tutti alla vita.

36. La polizia non deve infliggere, incoraggiare o tollerare alcun atto di tortura, alcuna pena o trattamento inumano o degradante, in nessuna circostanza.

37. La polizia può fare uso della forza solo se strettamente necessario e solo nella misura necessaria per ottenere un obiettivo legittimo.

38. La polizia deve sempre verificare la legalità delle azioni che intende porre in essere.

39. Il personale di polizia deve adempiere agli ordini legittimamente impartiti dai superiori, ma ha il dovere di non eseguire quegli ordini che siano chiaramente illegali e di farne rapporto, senza timore di sanzione.

40. La polizia deve svolgere le sue funzioni in modo equo, guidata in particolare dai principi di imparzialità e di non-discriminazione.

41. La polizia deve interferire con il diritto individuale al rispetto della vita privata esclusivamente se strettamente necessario ad ottenere un legittimo obiettivo.

42. La raccolta, l'archiviazione e l'uso dei dati personali da parte della polizia deve essere esercitato in conformità ai principi internazionali sulla protezione dei dati personali e, in particolare, deve limitarsi alla misura necessaria per la realizzazione di obiettivi leciti, legittimi e specifici.

43. La polizia, nell'esercizio delle sue attività, deve sempre tenere presenti i diritti fondamentali di ciascuno, come la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di riunione pacifica, di movimento e al rispetto dei suoi beni.

44. Il personale di polizia deve agire con integrità e rispetto verso il pubblico e con particolare considerazione per la situazione degli individui che appartengono a gruppi particolarmente vulnerabili.

45. Il personale di polizia, nel corso di un intervento, deve, di norma, essere in condizione di fornire le prove del proprio status e della propria identità professionale.

46. Il personale di polizia deve opporsi ad ogni forma di corruzione all'interno della polizia. Deve informare della corruzione all'interno della polizia i superiori e gli altri organismi preposti.

B. Situazioni specifiche

1. Indagini di polizia

47. Le indagini di polizia devono basarsi, come minimo, sul ragionevole sospetto che un reato è stato commesso o sta per essere commesso.

48. La polizia deve seguire i principi per cui chiunque sia accusato di reato deve essere presunto innocente fino a condanna definitiva da parte di un tribunale e gode di certi diritti, in particolare del diritto di essere informato al più presto dell'accusa formulata contro di lui e del diritto di preparare la propria difesa, personalmente o con l'ausilio di un legale di propria scelta.

49. Le indagini di polizia devono essere obiettive e eque. Devono tenere conto dei bisogni specifici di persone quali bambini, minori, donne, appartenenti a minoranze, incluse minoranze etniche, e di persone particolarmente vulnerabili, e adattarsi secondo necessità.

50. Devono essere adottati orientamenti per l'adeguata condotta negli interrogatori di polizia, tenendo in mente il paragrafo 48. Essi devono, in particolare, garantire che l'interrogatorio si svolga in modo equo, vale a dire che gli interrogati siano resi consapevoli delle ragioni dell'interrogatorio stesso e di altre informazioni relative. Vanno tenuti registri sistematici degli interrogatori di polizia.

51. La polizia deve essere consapevole delle necessità specifiche dei testimoni e deve essere guidata da regole per la loro protezione e per il loro sostegno nel corso di indagini, qualora vi sia il rischio di intimidazione dei testimoni.

52. La polizia deve fornire alle vittime della criminalità il sostegno, le informazioni e l'assistenza di cui hanno bisogno, senza discriminazioni.

53. Durante tutto il corso delle indagini, la polizia deve fornire i necessari servizi di interpretariato / traduzione.

2. Arresto/privazione della libertà

personale da parte della polizia

54. La privazione della libertà personale deve essere quanto più possibile limitata e condotta nel rispetto della dignità, della vulnerabilità e dei bisogni personali di ogni detenuto. Va tenuto un registro di custodia sistematicamente per ciascun detenuto.

55. La polizia, nella misura possibile secondo la legislazione nazionale, deve immediatamente informare le persone private della loro libertà delle ragioni della privazione della libertà e di ogni accusa mossa nei loro confronti, e deve anche, senza ritardi, informare le persone private della libertà della procedura applicabile nel loro caso.

56. La polizia deve provvedere alla sicurezza, alla salute, all'igiene e all'adeguato nutrimento delle persone durante la fase di custodia. Le celle di polizia devono essere di dimensioni ragionevoli, devono avere illuminazione e aerazione adeguate e devono essere attrezzate in modo da permettere il riposo.

57. Le persone private della libertà da parte della polizia devono avere il diritto alla notifica della privazione della libertà a una parte terza di loro scelta, a conferire con un avvocato e ad essere visitate da parte di un medico, se possibile, di loro scelta.

58. La polizia, per quanto possibile, deve separare le persone private della libertà in base al sospetto di aver commesso un reato penale da coloro che siano privati della libertà per altre ragioni. Deve esserci, di norma, una separazione tra donne e uomini e tra adulti e minori.

VI. Responsabilità e controllo della polizia

59. La polizia deve rendere conto allo Stato, ai cittadini e ai loro rappresentanti. Deve essere sottoposta ad un efficiente controllo esterno.

60. Il controllo dello Stato sulla polizia deve essere distribuito tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

61. Le pubbliche autorità devono garantire procedure efficaci ed imparziali per le denunce contro la polizia.

62. Devono essere promossi meccanismi di responsabilità, basati sulla comunicazione e sulla reciproca comprensione tra la popolazione e la polizia.

63. Dei codici deontologici per la polizia, fondati sui principi contenuti nella presente Raccomandazione, devono essere sviluppati negli Stati Membri e posti sotto la supervisione di organismi appropriati.

VII. Ricerca e cooperazione internazionale

64. Gli Stati Membri devono promuovere e incoraggiare la ricerca sulla polizia, sia da parte della polizia stessa che da istituzioni esterne.

65. Va sostenuta la cooperazione internazionale in materia di etica della polizia e sugli aspetti dell'azione di polizia che investono i diritti umani.

66. I mezzi di promozione dei principi della presente Raccomandazione e la loro implementazione devono essere attentamente vagliati dal Consiglio d'Europa.

Aggiornato il

25/07/2018