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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa (1969)

Data di adozione

10/9/1969

Data di entrata in vigore

20/6/1974

Organizzazione

UA - Unione Africana

Annotazioni

Adottata il 10 settembre 1969 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo. Entrata in vigore il 20 giugno 1974. Testo: UNTS, n. 14, vol. 691.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Allegati


Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa (1969)

Preambolo

Noi, Capi di Stato e di Governo, riuniti ad Addis Abeba, dal 6 al 10 settembre 1969,

1. Notando con preoccupazione l'esistenza di un numero incessantemente crescente di rifugiati in Africa, e desiderando trovare i modi per alleviare la loro miseria e le loro sofferenze e di assicurare loro una vita e un avvenire migliori;

2. Riconoscendo che i problemi dei rifugiati devono essere affrontati in maniera essenzialmente umanitaria per trovare loro una soluzione;

3. Consapevoli, tuttavia, che i problemi dei rifugiati costituiscono una causa di attrito tra numerosi Stati membri, e desiderando eliminare alla fonte tali discordie;

4. Desiderosi di stabilire una distinzione tra un rifugiato che cerca di farsi una vita normale e pacifica ed una persona che fugge dal proprio paese con il solo scopo di fomentarvi la sovversione dall'esterno;

5. Decisi a far sì che le attività di tali elementi sovversivi siano scoraggiate, conformemente alla Dichiarazione sul problema della sovversione e alla Risoluzione sul problema dei rifugiati, adottate ad Accra nel 1965;

6. Consapevoli che lo Statuto delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo hanno affermato il principio che gli esseri umani devono godere senza discriminazione delle libertà e dei diritti fondamentali;

7. Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 2612 (XXII) del 14 dicembre 1967 relativa alla Dichiarazione sull'asilo territoriale;

8. Convinti che tutti i problemi del nostro continente devono essere risolti nello spirito della Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana e nell'ambito dell'Africa;

9. Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967, costituisce lo strumento fondamentale e universale relativo allo status dei rifugiati e riflette la profonda sollecitudine degli Stati verso i rifugiati, nonché il loro desiderio di stabilire norme comuni di trattamento dei rifugiati;

10. Ricordando le Risoluzioni 26 e 104 delle Conferenze dei Capi di Stato e di Governo dell'OUA nelle quali si chiede agli Stati membri dell'Organizzazione che non l'abbiano ancora fatto, di aderire alla convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e al Protocollo del 1967 e, nell'attesa, di applicarne le disposizioni ai rifugiati in Africa;

11. Convinti che l'efficacia delle misure preconizzate dalla presente Convenzione al fine di risolvere il problema dei rifugiati in Africa richiede una collaborazione stretta e continua tra l'Organizzazione dell'Unità Africana e L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;

Abbiamo concordato le seguenti disposizioni:

Articolo I. Definizione del termine "rifugiato"

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applica ad ogni persona che, temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole ritornarvi a causa di detto timore.

2. Il termine "rifugiato" si applica ugualmente ad ogni persona che, a causa di aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell'ordine pubblico in tutto o in una parte del Paese di origine o di cittadinanza, è obbligata ad abbandonare la propria residenza abituale per cercare rifugio in un altro luogo fuori del Paese di origine o di cittadinanza.

3. Nel caso di una persona con più cittadinanze, l'espressione "del Paese di cui è cittadino" indica ognuno dei Paesi di cui tale persona ha la cittadinanza; non si considera privata della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza la persona che, senza valide ragioni fondate su timore giustificato, non si avvale della protezione di uno dei Paesi di cui ha la cittadinanza.

4. La presente Convenzione cesserà di applicarsi ad un rifugiato nei seguenti casi:

a) qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; oppure

b) qualora, avendo perso la sua cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquisita; oppure

c) qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; oppure

d) qualora sia ritornato volontariamente a stabilirsi nel Paese che aveva lasciato o fuori del quale viveva nel timore di essere perseguitato;

e) qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali è stato riconosciuto rifugiato, non possa continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

f) qualora abbia commesso un crimine grave di natura non politica fuori del Paese di accoglimento dopo esservi stato ammesso come rifugiato;

g) qualora abbia gravemente violato gli scopi perseguiti dalla presente Convenzione.

5. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili ad una persona della quale lo Stato d'asilo abbia seri motivi di ritenere:

a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;

b) che abbia commesso un crimine grave di natura non politica fuori del Paese di accoglimento prima di esservi ammessa come rifugiato;

c) che sia resa colpevole di azioni contrarie ai fini ed ai principi dell'Organizzazione dell'Unità Africana;

d) che si sia resa colpevole di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

6. Ai sensi della presente Convenzione, spetta allo Stato d'asilo contraente determinare lo status di rifugiato del richiedente.

Articolo II. Asilo

1. Gli Stati membri dell'OUA s'impegnano a fare quanto in loro potere, nell'ambito delle proprie rispettive legislazioni, per accogliere i rifugiati ed assicurare la sistemazione di quanti tra loro, per serie ragioni, non possono o non vogliono ritornare nel loro Paese di origine o in quello di cui hanno la cittadinanza.

2. La concessione dell'asilo ai rifugiati costituisce un atto pacifico e umanitario e non può essere considerato da nessuno Stato come atto di natura ostile.

3. Nessuno può essere sottoposto da parte di uno Stato membro a misure quali il rifiuto di ammissione alla frontiera, il respingimento o l'espulsione che lo obbligherebbero a ritornare o a restare in un territorio dove la sua vita, integrità fisica o libertà sarebbero minacciate per i motivi enumerati nell'art. 1, paragrafi 1 e 2.

4. Quando uno Stato membro incontra difficoltà nel continuare a concedere asilo ai rifugiati, tale Stato potrà rivolgere un appello agli altri Stati membri, sia direttamente sia tramite l'OUA; e gli altri Stati membri, in uno spirito di solidarietà africana e di cooperazione internazionale, adotteranno le misure appropriate per alleviare l'onere di detto Stato membro concedendo l'asilo.

5. Un rifugiato, che non sia stato autorizzato a risiedere in un qualsiasi Paese d'asilo, potrà essere ammesso temporaneamente nel primo Paese d'asilo dove si sia presentato come rifugiato, in attesa che siano prese le misure necessarie per il suo reinsediamento in conformità con il paragrafo precedente.

6. Per motivi di sicurezza, gli Stati d'asilo dovranno, per quanto possibile, sistemare i rifugiati ad una distanza ragionevole della frontiera del loro Paese di origine.

Articolo III. Divieto di qualsiasi attività sovversiva

1. Ogni rifugiato ha, nei confronti del Paese in cui si trova, dei doveri che comportano in particolare l'obbligo di conformarsi alle leggi e regolamenti in vigore nonché ai provvedimenti adottati per il mantenimento dell'ordine pubblico. Deve inoltre astenersi da qualsiasi attività sovversiva diretta contro uno Stato membro dell'OUA.

2. Gli Stati contraenti si impegnano a proibire ai rifugiati stabiliti sul loro rispettivo territorio di attaccare un qualsiasi altro Stato membro dell'OUA mediante qualsiasi attività che possa originare tensione tra gli Stati membri, in particolare con le armi, con la stampa o la radiodiffusione.

Articolo IV. Non discriminazione

Gli Stati membri si impegnano ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutti i rifugiati, senza distinzione di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche.

Articolo V. Rimpatrio volontario

1. Il carattere essenzialmente volontario del rimpatrio deve essere rispettato in ogni caso e nessun rifugiato può essere rimpatriato contro la propria volontà.

2. In collaborazione con il Paese d'origine, il Paese d'asilo deve adottare le misure appropriate per il ritorno, in condizioni di sicurezza, dei rifugiati che chiedono di rimpatriare.

3. Il Paese d'origine che accoglie i rifugiati che vi fanno ritorno deve facilitare il loro reinserimento, accordare loro tutti i diritti e i privilegi accordati ai suoi cittadini ed imporre loro gli stessi obblighi.

4. I rifugiati che rientrano volontariamente nel proprio Paese non devono incorrere in alcuna sanzione per averlo lasciato per una qualsiasi delle ragioni che danno origine alla situazione di rifugiato. Ogni volta che sarà necessario, dovranno essere diffusi appelli, tramite i mezzi nazionali d'informazione o tramite il Segretario Generale dell'OUA, per invitare i rifugiati a rientrare nel loro Paese d'origine e rassicurarli che le nuove circostanze predominanti nel paese d'origine permettono loro di ritornarvi senza alcun rischio e riprendervi una vita normale e pacifica, senza timore di avere noie o punizioni. Il paese d'asilo dovrà consegnare ai rifugiati il testo di tali appelli e spiegarli loro con chiarezza.

Articolo VI. Documenti di viaggio

1. Sotto riserva delle disposizioni dell'art. III, gli Stati membri rilasceranno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio documenti di viaggio conformi alla Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati ed ai suoi allegati onde permettere ai rifugiati di viaggiare fuori di questi territori, a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano. Gli Stati membri potranno rilasciare tale documento di viaggio a qualsiasi altro rifugiato che si trovi sul territorio.

2. Quando un Paese africano di secondo asilo accetta un rifugiato proveniente da un paese di primo asilo, il Paese di primo asilo potrà essere dispensato dal rilasciare un documento di viaggio con clausola di ritorno.

3. I documenti di viaggio, rilasciati a rifugiati in virtù di accordi internazionali precedenti dagli Stati Parti di tali accordi, sono riconosciuti dagli Stati membri e considerati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo.

Articolo VII. Cooperazione delle autorità nazionali con l'Organizzazione dell'Unità Africana

Al fine di permettere al Segretario Generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità Africana di presentare dei rapporti agli organi competenti dell'Organizzazione dell'Unità Africana, gli Stati membri si impegnano a fornire al Segretariato, in forma appropriata, le informazioni e i dati statistici richiesti relativi:

a) allo status dei rifugiati;

b) all'applicazione della presente convenzione;

c) alle leggi, regolamenti e decreti che sono o entreranno in vigore per quanto riguarda i rifugiati.

Articolo VIII. Cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

1. Gli Stati membri collaboreranno con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

2. La presente Convenzione costituirà per l'Africa il complemento regionale efficace della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati.

Articolo IX. Regolamento delle controversie

Qualsiasi controversia tra gli Stati firmatari della presente Convenzione, che verta sull'interpre-tazione o l'applicazione di questa Convenzione e che non possa essere regolata in altro modo, sarà sottoposta alla commissione di mediazione, conciliazione ed arbitrato dell'Organizzazione dell'Unità Africana, su richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia.

Articolo X. Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma e all'adesione di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana, e sarà ratificata dagli Stati firmatari in conformità delle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario Generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità Africana.

2. Lo strumento originale, redatto possibilmente nelle lingue africane nonché in francese e in inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità Africana.

3. Ogni Stato africano indipendente, membro dell'Organizzazione dell'Unità Africana, può in qualsiasi momento notificare al Segretario Generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità Africana la sua adesione alla Convenzione.

Articolo XI. Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore quando un terzo degli Stati membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana avrà depositato i suoi strumenti di ratifica.

Articolo XIII. Emendamenti

La presente Convenzione può essere emendata o riveduta se uno Stato membro indirizza al Segretario Generale amministrativo una domanda scritta in tal senso, sotto riserva tuttavia che l'emendamento proposto non sarà presentato all'esame della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo se non quando tutti gli Stati membri ne siano stati debitamente informati e sia trascorso un anno. Gli emendamenti entrano in vigore solo dopo la loro approvazione da parte di almeno due terzi degli Stati membri parti della presente Convenzione.

Articolo XIII. Denuncia

1. Ogni Stato membro parte di questa Convenzione potrà denunciarne le disposizioni mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale amministrativo.

2. Un anno dopo la data di tale notifica, se essa non è ritirata, la Convenzione cesserà di essere applicata nello Stato in questione.

Articolo XIV.

All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario Generale amministrativo dell'OUA la depositerà presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Articolo XV. Notifica da parte del Segretario Generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità Africana

Il Segretario Generale amministrativo dell'Organizzazione dell'Unità Africana notifica a tutti i membri dell'Organizzazione:

a) le firme, ratifiche ed adesioni conformemente all'articolo X;

b) l'entrata in vigore, come prevista all'articolo XI;

c) le domande di emendamento presentate ai sensi dell'articolo XII;

d) le denunce, conformemente all'articolo XIII.

In fede di che, Noi, Capi di Stato e di Governo africani, abbiamo firmato la presente Convenzione.

Fatto ad Addis Abeba, il 10 settembre 1969.

Aggiornato il

08/06/2018