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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Dichiarazione del Cairo sulla Protezione dei Rifugiati e degli Sfollati nel Mondo Arabo (1992)

Data di adozione

19/11/1992

Organizzazione

Lega degli Stati Arabi

Annotazioni

Adottata dal Quarto Seminario di esperti arabi sul diritto d’asilo e dei rifugiati. Conclusioni adottate dal Seminario organizzato dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario tenutosi al Cairo il 16-19 novembre 1992.

Testo in lingua originale (inglese)

Allegati


Dichiarazione del Cairo sulla Protezione dei Rifugiati e degli Sfollati nel Mondo Arabo (1992)

Il Gruppo di Esperti Arabi, incontratisi al Cairo, Repubblica Araba di Egitto, dal 16 al 19 novembre 1992 nel corso del Quarto Seminario Arabo su "Diritto d'asilo e dei rifugiati nel Mondo Arabo", organizzato dall'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Cairo, sotto il patrocinio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati,

1. Notando con profonda preoccupazione la sofferenza con cui il Mondo Arabo ha sopportato i consistenti flussi di rifugiati e di sfollati, e notando inoltre con profonda preoccupazione i continui flussi di rifugiati e sfollati nel Mondo Arabo e la tragedia umana da loro affrontata,

2. Rammentando i principi umanitari profondamente radicati nelle tradizioni e nei valori dell'Islam arabo e i principi e le leggi del diritto Mussulmano (la Sharia Islamica), in particolare i principi della solidarietà sociale e dell'asilo, che si trovano riflessi nei principi universalmente riconosciuti del diritto internazionale umanitario,

3. Riconoscendo la necessità urgente di un approccio umanitario per risolvere i problemi dei rifugiati e degli sfollati, senza recare pregiudizio ai diritti politici del popolo palestinese,

4. Evidenziando la necessità di un'effettiva implementazione del paragrafo 11 della Risoluzione 194 (111) dell'Assemblea Generale dell'11 dicembre 1948, che richiede il diritto per i rifugiati palestinesi di fare rientro o di ricevere un compenso,

5. Considerando che la soluzione necessaria è quella della piena implementazione delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui la Risoluzione 181 del 1947 e la Risoluzione 3236 del 1973, che garantiscono il diritto del popolo palestinese a fondare un proprio Stato indipendente sul suo territorio nazionale,

6. Profondamente preoccupati che i Palestinesi non stiano ricevendo una protezione effettiva né dalle competenti organizzazioni internazionali né dalle autorità competenti di alcuni paesi Arabi,

7. Riconoscendo che i problemi dei rifugiati e degli sfollati devono essere affrontati in tutti i loro aspetti, in particolare quelli relativi alle cause, ai mezzi di prevenzione e alle soluzioni appropriate,

8. Rammentando che la Carta delle Nazioni Unite e gli strumenti internazionali sui diritti umani affermano il principio che tutti gli essere umani godono dei diritti e delle libertà fondamentali senza discriminazione di nessun tipo,

9. Considerando che il diritto d'asilo e dei rifugiati costituisce parte integrante del diritto dei diritti umani, il cui rispetto dovrebbe essere pienamente assicurato nel Mondo Arabo,

10. Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951 e il Protocollo del 31 gennaio 1967 rappresentano gli strumenti universali fondamentali che regolano la condizione dei rifugiati,

11. Rammentando l'importanza degli strumenti giuridici regionali come la Convenzione dell'OUA del 1969 che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa e la Dichiarazione di Cartagena del 1984 sui Rifugiati,

12. Riconoscendo che i principi fondamentali dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei rifugiati rappresentano uno standard comune che deve essere raggiunto da tutti i popoli e da tutte le nazioni; che essi dovrebbero fornire una guida costante per tutti gli individui e organi della società; e che le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare il rispetto di tali principi e dovrebbero sforzarsi di promuoverli attraverso l'educazione e la divulgazione;

13. Rammentando il ruolo storico ricoperto dall'Islam e il suo contributo all'umanità, e il fatto che il rispetto universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti costituisce parte integrante dei valori arabi e dei principi e delle leggi del diritto Mussulmano (la Sharia Islamica),

14. Notando con apprezzamento il ruolo umanitario che riveste l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati nel fornire protezione ed assistenza ai rifugiati e agli sfollati,

15. Rammentando con particolare gratitudine gli sforzi dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario nello sviluppare il diritto dei rifugiati nel Mondo Arabo e per organizzare i quattro Seminari Arabi tenutisi a questo fine a San remo (1984), Tunisi (1989), Amman (1991) e Cairo (1992), e,

16. Rammentando con gratitudine gli sforzi del Comitato Internazionale della Croce Rossa per la protezione dei rifugiati e degli sfollati nelle situazioni di conflitto armato,

Adotta la seguente Dichiarazione:

Articolo 1.

Ribadisce il diritto fondamentale di ogni persona al libero movimento all'intero del proprio paese, o di lasciarlo per un altro paese e per farvi successivamente ritorno;

Articolo 2.

Ribadisce l'importanza del principio che proibisce il respingimento o l'espulsione di un rifugiato in un paese dove la sua vita o la sua libertà potrebbero essere in pericolo e considera tale principio un precetto imperativo del diritto pubblico internazionale;

Articolo 3.

Considera che il fatto di riconoscere l'asilo non dovrebbe essere considerato come un atto ostile nei confronti di nessuno altro Stato;

Articolo 4.

Spera che gli Stati Arabi che non hanno ancora aderito alla Convenzione del 1951 e al Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati si adopereranno per farlo;

Articolo 5.

In situazioni che non possono essere coperte dalla Convenzione del 1951, dal Protocollo del 1967, o da qualsiasi altro strumento rilevante in vigore o dalle risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli sfollati saranno ciononostante protetti da:

a) i principi umanitari di asilo del diritto Islamico e dei valori Arabi,

b) i precetti dei diritti umani fondamentali, stabiliti dalle organizzazioni internazionali e regionali,

c) da altri principi rilevanti del diritto internazionale;

Articolo 6.

Raccomanda che, in vista dell'elaborazione di una Convenzione Araba sui rifugiati, gli Stati Arabi adottino un'ampia definizione di "rifugiato" e di "sfollato" nonché uno standard minimo per il loro trattamento, guidati dalle disposizioni degli strumenti delle Nazioni Unite sui diritti umani e sui rifugiati così come dai rilevanti strumenti regionali;

Articolo 7.

Chiede alla Lega degli Stati Arabi di rafforzare i suoi sforzi in vista dell'adozione di una Convenzione Araba sui rifugiati. Si spera che tali sforzi portino in un ragionevole periodo di tempo alla sua fruizione;

Articolo 8.

Chiede agli Stati Arabi di fornire al Segretariato della Lega tutte le informazioni rilevanti e i dati statistici, in particolare relativi a:

a) la condizione dei rifugiati e degli sfollati all'interno dei loro paesi,

b) lo stato di implementazione degli strumenti internazionale riguardanti la protezione dei rifugiati,

c) le leggi nazionali, regolamenti e decreti in vigore, relativi ai rifugiati e agli sfollati;

Ciò aiuterà la Lega degli Stati Arabi ad assumere un ruolo attivo nella protezione dei rifugiati e degli sfollati in cooperazione con le competenti organizzazioni internazionali;

Articolo 9.

a) Evidenzia fortemente la necessità di assicurare la protezione internazionale ai rifugiati palestinesi da parte delle competenti organizzazioni internazionali ed, in particolare, delle Nazioni Unite, senza pregiudicare in nessun modo i diritti nazionali inalienabili del popolo palestinese, specialmente il suo diritto al rimpatrio e all'autodeterminazione,

b) Richiede agli organi competenti delle Nazioni Unite di estendere con dovuta rapidità la necessaria protezione al popolo Palestinese, in applicazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 681 del 20 dicembre 1990,

c) Richiede agli Stati Arabi di applicare nella sua globalità il protocollo relativo al Trattamento dei Palestinesi negli Stati Arabi, adottato a Casablanca l'11 settembre 1965;

Articolo 10.

Evidenzia la necessità di fornire una protezione particolare alle donne ed ai bambini, in quanto costituiscono la più grande categoria dei rifugiati e degli sfollati, e quelli che più soffrono, nonché di l'importanza di sforzarsi ai fini della riunificazione delle famiglie dei rifugiati e degli sfollati;

Articolo 11.

Richiede la dovuta attenzione che dovrebbe essere prestata alla divulgazione del diritto dei rifugiati e allo sviluppo di una pubblica consapevolezza in riguardo negli Stati Arabi; e all'istituzione di un Istituto Arabo di Diritto Internazionale Umanitario, in cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con il Comitato Internazionale della Croce Rossa e con la Lega degli Stati Arabi.

Fatta al Cairo, di giovedì, 24 di Joumada al-oula A.H. 1413, 19 novembre A.D. 1992.

Prima Raccomandazione

Gli Esperti Arabi, incontratisi al Cairo nel corso del loro Quarto Seminario sul Diritto d'Asilo e dei Rifugiati nel Mondo Arabo, desiderano esprimere la loro profonda gratitudine all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Cairo per i loro sforzi, nonché all'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per il suo generoso patrocinio, che hanno portato al successo di tale Seminario e evidenziano la necessità di tenere periodicamente seminari simili in altre parte del Mondo Arabo in vista dei benefici che da essi derivano.

Gli Esperti Arabi esprimono il loro speciale ringraziamento all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario per pubblicare gli atti e i compendi dei precedenti seminari. Notano con profonda gratitudine la pubblicazione progettata e la divulgazione su larga scala da parte dell'Istituto degli atti e dei risultati del loro Quarto Seminario, inclusa la Dichiarazione del Cairo.

Seconda Raccomandazione

Gli Esperti Arabi, incontratisi al Cairo nel corso del loro Quarto Seminario sul Diritto d'Asilo e dei Rifugiati nel Mondo Arabo, esprimono la loro gratitudine al Segretariato Generale della Lega degli Stati Arabi per la sua effettiva partecipazione nei lavori del Seminario e lo incita a continuare i suoi sforzi costruttivi con l'obiettivo di raggiungere delle soluzioni soddisfacenti ai problemi dei rifugiati, impegno che include la sponsorizzazione morale e materiale degli incontri futuri su tale questione. Essi invitano altresì la Lega a studiare la possibilità di realizzare un organismo arabo per i rifugiati nel Mondo Arabo, all'interno della struttura delle agenzie specializzate della Lega, con l'obiettivo di fornire una protezione giuridica ed umanitaria ai rifugiati.

Aggiornato il

18/07/2018