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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Principi Guida sugli sfollati (1998)

Data di adozione

11/2/1998

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Estratto dal documento E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 Febbraio 1998

Testo in lingua originale (inglese)

Allegati


Principi Guida sugli sfollati (1998)

Introduzione: fini ed obiettivi

1. Questi Principi Guida sono diretti ai bisogni specifici degli sfollati interni nel mondo. Essi identificano i diritti e le garanzie rilevanti per la protezione delle persone dal trasferimento forzato e per la loro protezione e assistenza durante il trasferimento così come nel ritorno o ristabilimento e reintegrazione.

2. Ai fini di questi principi, gli sfollati interni sono quelle persone o gruppi di persone che sono stati forzati o obbligati a fuggire o a lasciare le loro abitazioni o i luoghi abituali di residenza, in particolare come conseguenza di un conflitto armato o per evitarne gli effetti, di situazioni di violenza generalizzata, di violazioni dei diritti umani o di disastri naturali o provocati dall'uomo, e che non hanno valicato un confine di Stato internazionalmente riconosciuto.

3. Tali Principi riflettono e sono conformi al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto internazionale umanitario. Essi forniscono una guida per:

a) il Rappresentante del Segretario Generale per gli sfollati nell'adempimento del suo mandato;

b) gli Stati quando s'imbattono nel fenomeno dello sfollamento interno;

c) tutte le altre autorità, gruppi e persone nelle loro relazioni con gli sfollati interni; e

d) le organizzazioni intergovernative e non governative quando affrontano lo sfollamento interno.

4. Questi Principi Guida dovrebbero essere divulgati ed applicati nella maniera più diffusa possibile.

Sezione I. Principi generali

Principio 1.

1. Gli sfollati interni godranno, in piena equità, degli stessi diritti e libertà ai sensi del diritto internazionale e interno al pari delle altre persone nel loro paese. Essi non saranno discriminati nel godimento di qualsiasi diritto e libertà per la loro condizioni di sfollati interni.

2. Tali Principi non recano pregiudizio alla responsabilità penale individuale secondo il diritto internazionale, in particolare relativamente al genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra.

Principio 2.

1. Tali Principi saranno osservati da tutte le autorità, gruppi e persone, a prescindere dalla loro condizione giuridica e applicati senza nessun'altra distinzione. L'osservanza di tali Principi non pregiudicherà la condizione giuridica di nessuna autorità, gruppi o persone coinvolte.

2. Tali Principi non saranno interpretati come restrizioni, modifiche o limitazioni alle disposizioni di qualsiasi norma di diritto internazionale dei diritti umani o strumento di diritto internazionale umanitario o ai diritti garantiti alle persone sotto la giurisdizione di uno Stato. In particolare, tali Principi non recano pregiudizio al diritto di chiedere ed ottenere asilo in altri paesi.

Principio 3.

1. Le autorità nazionali hanno il principale dovere e responsabilità di fornire la protezione e l'assistenza umanitaria agli sfollati interni sotto la loro giurisdizione.

2. Gli sfollati interni hanno il diritto di richiedere e di ricevere protezione e assistenza umanitaria da dette autorità. Essi non saranno perseguitati o puniti per il fatto di avanzare una tale richiesta.

Principio 4.

1. Tali Principi saranno applicati senza alcuna discriminazione di razza, colore, sesso, lingua, religione o credo, opinione politica o d'altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, condizione giuridica o sociale, età, invalidità, proprietà, nascita, o di qualsiasi altro criterio simile.

2. Alcuni sfollati interni, come bambini, in particolar modo quelli non accompagnati, donne in stato di gravidanza, donne con figli piccoli, donne capi di famiglia, invalidi e anziani, avranno diritto alla protezione e all'assistenza richiesta dalla loro condizione e ad un trattamento che prenda in adeguata considerazione i loro bisogni specifici.

Sezione II. Principi sulla protezione dal trasferimento forzato

Principio 5.

Tutte le autorità e gli attori internazionali, in ogni circostanza, rispetteranno e garantiranno il rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale, inclusi i diritti umani e il diritto umanitario, al fine di prevenire ed evitare le condizioni che possano portare al trasferimento forzato.

Principio 6.

1. Ogni essere umano avrà il diritto di essere protetto dal trasferimento forzato dalla propria abitazione o luogo abituale di residenza.

2. Il divieto del trasferimento arbitrario include il trasferimento:

a) qualora esso si basi su politiche di apartheid, "pulizia etnica" o pratiche simili volte a/o che risultano nell'alterazione della composizione etnica, religiosa o razziale delle popolazioni coinvolte;

b) in situazioni di conflitto armato, eccetto quando lo richieda la sicurezza dei civili coinvolti o urgenti ragioni militari;

c) nei casi di progetti di sviluppo su larga scala, che non sono giustificati da impellenti e superiori interessi pubblici;

d) nei casi di disastri, a meno che la sicurezza e la salute delle persone coinvolte non richiedano l'evacuazione; e

e) quando è utilizzato come punizione collettiva.

3. Il trasferimento non durerà più a lungo di quanto richiesto dalle circostanze.

Principio 7.

1. Prima di prendere qualsiasi decisione che richieda il trasferimento di persone, le autorità competenti assicureranno che siano valutate tutte le alternative possibili per evitare del tutto lo sfollamento. Qualora non sussistano delle alternative, saranno prese tutte le misure per limitare lo sfollamento e i suoi effetti negativi.

2. Le autorità che procedono con il trasferimento assicureranno, nella più ampia misura possibile, che agli sfollati interni sia fornita un'adeguata sistemazione e che tali trasferimenti siano eseguiti in condizioni soddisfacenti di sicurezza, nutrizione, salute e igiene, e che non vengano separati i membri di una stessa famiglia.

3. Qualora il trasferimento avvenga in situazioni diverse da quelle di emergenza dei conflitti armati e dei disastri, saranno soddisfatte le seguenti garanzie:

a) dovrà intervenire una decisione specifica dell'autorità statale autorizzata dalla legge ad ordinare tali misure;

b) saranno prese le misure adeguate per garantire ai destinatari del trasferimento piene informazioni sulle motivazioni e procedure del loro trasferimento e, se del caso, sul risarcimento e nuova collocazione;

c) sarà cercato il consenso libero ed informato di coloro che verranno trasferiti;

d) Le autorità interessate tenteranno di coinvolgere le persone colpite, in particolare le donne, nella pianificazione ed amministrazione della loro nuova sistemazione;

e) Qualora risulti necessario, le autorità competenti adotteranno le misure di esecuzione della legge.

f) Il diritto ad un effettivo rimedio, inclusa la revisione delle decisioni dall'autorità giudiziaria competente, sarà rispettato.

Principio 8.

Il trasferimento non verrà effettuato in maniera da violare il diritto alla vita, alla dignità, alla libertà e alla sicurezza delle persone interessate.

Principio 9.

Gli Stati hanno l'obbligo particolare di proteggere dal trasferimento le persone indigene, le minoranze, i contadini, i pastorali e tutti gli altri gruppi che vantano una particolare dipendenza e un forte attaccamento alle loro terre.

Sezione III. Principi sulla protezione durante il trasferimento

Principio 10.

1. Ogni essere umano ha il diritto alla vita, che deve essere protetto dalla legge. Nessuno potrà essere privato arbitrariamente della sua vita. Gli sfollati interni saranno protetti in particolare da:

a) genocidio;

b) omicidio;

c) esecuzioni sommarie o arbitrarie; e

d) sparizioni forzate, inclusi il sequestro di persona o la detenzione illegale, che minaccia o causa la morte.

Le minacce o l'incitamento a commettere uno qualsiasi degli atti precedenti saranno proibiti.

2. Gli attacchi o altri atti di violenza contro gli sfollati interni che non partecipano o non prendono più parte alle ostilità sono proibiti in tutte le circostanze. Gli sfollati interni devono essere protetti, in particolare, da:

a) attacchi diretti o indiscriminati o altri atti di violenza, incluse la creazione di aree all'interno delle quali gli attacchi ai civili sono permessi;

b) ridurre alla fame come metodo di guerra;

c) il loro uso come scudo da attacchi ad obiettivi militari o per proteggere, favorire o impedire operazioni militari;

d) attacchi contro i loro campi o insediamenti; e

e) l'uso delle mine antiuomo.

Principio 11.

1. Ogni essere umano ha il diritto alla libertà e all'integrità fisica, mentale e morale.

2. Gli sfollati interni, sia che la loro libertà sia stata ristretta o meno, saranno protetti in particolare da:

a) Stupro, mutilazioni, tortura, trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e da altri oltraggi alla dignità personale, come gli atti di violenza di genere, la prostituzione forzata e qualsiasi altra forma di aggressione indecente;

b) Schiavitù o qualsiasi altra forma di schiavitù contemporanea, come la vendita per il matrimonio, lo sfruttamento sessuale, o il lavoro forzato minorile; e

c) Atti di violenza intesi a disseminare il terrore fra gli sfollati interni.

Le minacce o gli incitamenti a commettere uno qualsiasi di questi atti saranno proibiti.

Principio 12.

1. Ogni essere umano ha il diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno sarà soggetto a detenzione o arresto arbitrario.

2. Per rendere effettivo questo diritto per gli sfollati interni, essi non saranno internati o confinati in un campo. Qualora in circostanze eccezionali l'internamento o il confinamento si rivelino assolutamente necessari, non dovranno durare più a lungo di quanto richiesto dalle circostanze.

3. Gli sfollati interni saranno protetti da arresto e detenzione discriminatori, come conseguenza della loro condizione di sfollati.

4. In nessun caso gli sfollati interni saranno presi in ostaggio.

Principio 13.

1. In nessuna circostanza i minori sfollati saranno reclutati né sarà loro richiesto o permesso prendere parte alle ostilità.

2. Gli sfollati interni saranno protetti da quelle pratiche discriminatorie di reclutamento nelle forze armate o in altri gruppi come conseguenza della loro condizione di sfollati. In particolare sono proibite in ogni circostanza tutte le pratiche crudeli, inumane o degradanti che costringono alla complicità o puniscono la non complicità con il reclutamento.

Principio 14.

1. Ogni sfollato interno ha il diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scegliere il suo luogo di residenza.

2. In particolare, gli sfollati interni hanno il diritto di muoversi liberamente fuori e dentro i campi o gli altri insediamenti.

Principio 15.

Gli sfollati interni hanno:

a) il diritto di cercare rifugio in un'altra parte del paese;

b) il diritto di lasciare il paese;

c) il diritto di chiedere asilo in un altro Stato; e

d) il diritto di essere protetti da un possibile rimpatrio forzato o trasferimento in un paese nel quale la loro vita, sicurezza, libertà e/o salute potrebbe essere a rischio.

Principio 16.

1. Tutti gli sfollati interni hanno il diritto di conoscere il destino e la collocazione dei parenti dispersi.

2. Le autorità interessate tenteranno di chiarire il destino e la collocazione degli sfollati interni che risultano dispersi, e coopereranno con le rilevanti organizzazioni internazionali che si occupano di tale questione. Esse informeranno i parenti prossimi sui progressi delle indagini e notificheranno loro qualsiasi risultato.

3. Le autorità interessate tenteranno di raccogliere ed identificare i resti dei deceduti, di evitare atti di saccheggio o mutilazione, e di facilitare il rimpatrio dei resti ai parenti prossimi o di disporne in maniera rispettosa.

4. I luoghi di sepoltura degli sfollati interni dovrebbero essere protetti e rispettati in tutte le circostanze. Gli sfollati interni dovrebbero avere il diritto di accedere ai luoghi di sepoltura dei parenti deceduti.

Principio 17.

1. Ogni essere umano ha li diritto al rispetto della vita familiare.

2. Per rendere effettivo questo diritto per gli sfollati interni, sarà permesso ai membri di una stessa famiglia di rimanere assieme, se questo è ciò che desiderano.

3. Le famiglie che risultano separate dal trasferimento dovrebbero essere riunite il prima possibile. Saranno prese tutte le misure appropriate per accelerare il ricongiungimento di tali famiglie, particolarmente quando risultano coinvolti dei minori. Le autorità competenti faciliteranno le ricerche fatte dai membri di una famiglia ed incoraggeranno e coopereranno con le organizzazioni umanitarie che si occupano di ricongiungimento familiare.

4. I membri delle famiglie di sfollati interni la cui libertà personale è limitata da un internamento o confinamento nei campi, avranno il diritto di rimanere assieme.

Principio 18.

1. Tutti gli sfollati interni hanno il diritto a godere di un adeguato standard di vita.

2. Le autorità competenti, a prescindere dalle circostanze, e senza discriminazione alcuna, forniranno e garantiranno agli sfollati interni un sicuro accesso, almeno a:

a) alimentazione essenziale e acqua potabile;

b) riparo e alloggio di base;

c) vestiario appropriato; e

d) servizi medici e misure igieniche essenziali.

3. Dovrebbero essere fatti gli sforzi necessari per assicurare la piena partecipazione delle donne nella pianificazione e distribuzione di tali approvvigionamenti di base.

Principio 19.

1. Tutti gli sfollati interni feriti e malati così come i disabili riceveranno nella misura del possibile e con il minor ritardo possibile, le cure mediche e l'attenzione di cui necessitano, senza altra distinzione se non quella dettata da motivi medici. Qualora risulti necessario, gli sfollati interni avranno acceso ai servizi psicologici e sociali.

2. Una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle necessità mediche delle donne, incluso l'accesso a personale medico e ai servizi per la salute femminile, come quelli per la salute riproduttiva, o l'adeguato supporto alle vittime di abusi sessuali o d'altro genere.

3. Una particolare attenzione dovrebbe essere inoltre accordata alla prevenzione, fra gli sfollati interni, delle malattie contagiose ed infettive, quali l'AIDS.

Principio 20.

1. ogni essere umano ha il diritto ad essere riconosciuto come persona d'innanzi alla legge.

2. per rendere effettivo tale diritto per gli sfollati interni, le autorità interessate, per il godimento e l'esercizio dei loro diritti legali, rilasceranno loro tutti i documenti necessari, quali passaporti, documenti d'identificazione personale, certificati di nascita e di matrimonio. In particolare, le autorità faciliteranno il rilascio di nuovi documenti o la sostituzione di quelli persi nel corso del trasferimento, senza per questo imporre condizioni irragionevoli, come la richiesta di tornare al luogo di residenza abituale per ottenerli o per ottenerne altri.

3. Le donne e gli uomini godranno di pari diritti nell'ottenere i documenti necessari e godranno del diritto di avere tale documentazione rilasciata a loro nome.

Principio 21.

1. Nessun potrà essere privato arbitrariamente della proprietà e dei propri beni.

2. La proprietà ed i beni degli sfollati interni saranno protetti in tutte le circostanze, in particolare, dai seguenti atti:

a) saccheggio;

b) attacchi diretti o indiscriminati o da altri atti di violenza;

c) che siano utilizzati come scudo in operazioni o obiettivi militari;

d) che siano oggetto di rappresaglia; e

e) che siano distrutti o presi come forma di punizione collettiva.

3. La proprietà e i beni lasciati dagli sfollati interni dovrebbero essere protetti dalla distruzione e dall'appropriazione arbitraria ed illegale, dall'occupazione o dall'uso.

Principio 22.

1. Gli sfollati interni, che vivano o meno nei campi, non saranno discriminati come conseguenza della loro condizione di sfollati nel godimento dei seguenti diritti:

a) il diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, opinione ed espressione;

b) il diritto alla libera ricerca di opportunità di occupazione e di partecipazione alle attività economiche;

c) il diritto alla libera associazione e eguale partecipazione negli affari della comunità;

d) il diritto al voto e a partecipare negli affari pubblici e di governo, che include il diritto di avere accesso ai mezzi necessari ad esercitare tale diritto; e

e) il diritto a comunicare in una lingua che essi comprendano.

Principio 23.

1. Ogni essere umano ha il diritto all'educazione.

2. Per rendere effettivo tale diritto per gli sfollati interni, le autorità interessate assicureranno che tali persone, in particolare i bambini sfollati, ricevano l'educazione che dovrà essere libera e obbligatoria per il primo livello. L'educazione dovrà rispettare la loro identità culturale, lingua e religione.

3. Si dovrebbero compiere tutti gli sforzi necessari per assicurare la piena ed equa partecipazione delle donne e delle ragazze ai programmi educativi.

4. Agli sfollati interni, che vivano o meno nei campi ed in particolare agli adolescenti e alle donne, saranno rese disponibili le strutture per l'educazione e la formazione, non appena le condizioni lo permettono.

Sezione IV. Principi relativi all'assistenza umanitaria

Principio 24.

1. L'assistenza umanitaria sarà fornita in conformità con i principi di umanità e imparzialità e senza discriminazione alcuna.

2. L'assistenza umanitaria agli sfollati interni non verrà sviata, in particolar modo da ragioni politiche o militari.

Principio 25.

1. Alle autorità nazionali spetta il principale dovere e responsabilità nel fornire assistenza umanitaria agli sfollati interni.

2. Le organizzazioni umanitarie e gli altri attori competenti hanno il diritto di offrire i loro servizi in supporto agli sfollati interni. Tale offerta non sarà in nessun modo considerata come un atto ostile o un'interferenza negli affari interni di uno Stato e sarà considerata in buona fede. Il consenso a tali attività non sarà arbitrariamente rifiutato, in particolar modo quando le autorità interessate non sono in grado o sono riluttanti nel fornire la dovuta assistenza umanitaria.

3. Tutte le autorità interessate garantiranno e faciliteranno il libero passaggio all'assistenza umanitaria e garantiranno alle persone ingaggiate a tale scopo un accesso rapido e non ostacolato alla popolazione sfollata.

Principio 26.

Le persone ingaggiate nell'assistenza umanitaria, quelle per il loro trasporto e rifornimento saranno rispettate e protette. Esse non saranno oggetto di attacco o di altri atti di violenza.

Principio 27.

1. Le organizzazioni internazionali umanitarie e altri attori competenti nel fornire assistenza dovrebbero prestare la dovuta attenzione ai bisogni di protezione e ai diritti umani degli sfollati interni e dovrebbero adottare misure appropriate in tal senso. Nel fare ciò, tali organizzazioni e attori dovrebbero rispettare gli standard rilevanti a livello internazionali e i codici di condotta.

2. Il precedente paragrafo non reca pregiudizio alle responsabilità di protezione delle organizzazioni internazionali volte a tale scopo, i cui servizi possono essere offerti o richiesti dagli Stati.

Sezione V. Principi sul ritorno, reinsediamento e reintegrazione

Principio 28.

1. Le autorità competenti hanno il dovere e la responsabilità principali di stabilire le condizioni, nonché di fornire i mezzi, che permettano agli sfollati di fare ritorno volontariamente, in sicurezza e dignità, alle proprie abitazioni o nei luoghi di residenza abituale, o di essere reinsediati volontariamente in un'altra area del paese. Tali autorità dovranno impegnarsi a facilitare la reintegrazione degli sfollati rientrati o reinsediati.

2. Dovranno essere compiuti degli sforzi particolari per assicurare la piena partecipazione degli sfollati interni nella pianificazione e gestione del loro rientro o ricollocamento e reintegrazione.

Principio 29.

1. Gli sfollati interni che hanno fatto ritorno alle loro abitazioni o ai luoghi di residenza abituale o che sono stati reinsediati in un'altra area del paese non saranno discriminati come conseguenza della loro condizione di sfollati. Essi devono avere il diritto alla piena ed eguale partecipazione negli affari pubblici a tutti i livelli e di avere eguale accesso ai servizi pubblici.

2. Le autorità competenti hanno il dovere e la responsabilità di assistere gli sfollati interni rientrati o reinsediati nel recuperare, nella misura possibile, le loro proprietà e dei loro beni che hanno dovuto abbandonare o dei quali sono stati privati a causa dello sfollamento. Qualora il recupero di tali proprietà e beni non fosse possibile, le autorità competenti forniranno o assisteranno tali persone nell'ottenere il compenso adeguato o un'altra forma di giusta riparazione.

Principio 30.

Tutte le autorità interessate faciliteranno le organizzazioni internazionali umanitarie e gli altri attori competenti nell'esercizio dei rispettivi mandati, e garantiranno un rapido e libero accesso agli sfollati interni per assisterli nel loro ritorno o reinsediamento e reintegrazione.

Aggiornato il

01/09/2020