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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Protocollo Addizionale n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1983)

Data di adozione

28/4/1983

Data di entrata in vigore

1/3/1985

Organizzazione

COE - Consiglio d'Europa

Annotazioni

Aperto alla firma il 28 aprile 1983. Data di entrata in vigore: 1° marzo 1985. Stati Parti al 1 settembre 2020: 46.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 8 del 2 gennaio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 12 S.O. del 16 gennaio 1989). Data della ratifica: 29 dicembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989). Entrata in vigore per l'Italia: 1° gennaio 1989.

Collegamenti

Allegati


Protocollo Addizionale n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1983)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa,

firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata “la Convenzione”)

Considerato che gli sviluppi intervenuti in parecchi Stati membri del Consiglio d’Europa indicano una tendenza generale a favore dell’abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1. Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2. Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario generale del Consiglio d’Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

Articolo 3. Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.

Articolo 4. Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.

Articolo 5. Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, può indicare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, può estendere l’applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

Articolo 6. Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7. Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 8. Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.

Articolo 9. Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione;

c) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;

d) ogni altro atto, notificazione o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

 

 

Aggiornato il

01/09/2020