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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali (2008)

Data di adozione

10/12/2008

Data di entrata in vigore

5/5/2013

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottato con risoluzione 63/117 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 2008. Aperto alla firma il 24 settembre 2009. Entrato in vigore il 5 Maggio 2013. Stati Parti al 1° Gennaio 2018: 23.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione con legge 3 ottobre 2014, n. 152 (Gazzetta Ufficiale n.249 del 25-10-2014). Data di deposito dello strumento di ratifica: 20 febbraio 2015. Entrata in vigore per l'Italia: 26 Ottobre 2014.

Allegati


Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali (2008)

Preambolo

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

Considerato che, secondo i principi proclamati dalla Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della inerente dignità e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, e osservando che la Dichiarazione universale dei diritti umani proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che ad ognuno spettano tutti i diritti e le libertà di in essa enunciati, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione;

Ricordando che la Dichiarazione universale dei diritti umani e i Patti internazionali sui diritti umani riconoscono che l’ideale per cui tutti gli esseri umani godano della libertà dal timore e dal bisogno può essere conseguito soltanto se si creano condizioni per cui ciascuno possa godere dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali;

Richiamando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e l’interconnessione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;

Ricordando che ciascuno Stato Parte al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (d’ora in avanti “il Patto”) si impegna a operare, sia individualmente sia attraverso l’assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente, con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l’adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto;

Considerato che, al fine di meglio realizzare gli obiettivi del Patto e l’applicazione delle sue disposizioni, appare opportuno permettere al Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (da qui in avanti “il Comitato”) di svolgere le funzioni di cui al presente Protocollo,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1. Competenza del Comitato a ricevere e considerare comunicazioni

1. Ogni Stato Parte al Patto che divenga Parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere e considerare comunicazioni secondo quanto previsto nel presente Protocollo.

2. Il Comitato non riceverà alcuna comunicazione che interessi uno Stato non parte al presente Protocollo.

Articolo 2. Comunicazioni

Le comunicazioni potranno essere presentate a titolo individuale o a nome di gruppi di persone, le quali rientrino nella giurisdizione di uno Stato Parte, che lamentino di essere stati vittime della violazione di uno qualsiasi dei diritti economici, sociali e culturali esposti nel Patto da parte di quello Stato Parte. Laddove una comunicazione venga presentata per conto di un individuo o di un gruppo di persone, questo avverrà con il loro consenso a meno che, nel caso di una mancanza di tale consenso, l'autore della comunicazione non possa comunque dimostrare di agire in sua, o loro, rappresentanza.

Articolo 3. Ammissibilità

1. Il Comitato considera una comunicazione soltanto una volta accertato che i mezzi di ricorso interni sono stati esauriti. Tale norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

2. il Comitato dichiara inammissibile la comunicazione quando:

a) non è presentata entro il termine di un anno dall’esaurimento delle vie di ricorso interne, salvo il caso in cui l’autore possa dimostrare che non gli è stato possibile presentare la comunicazione nei termini prescritti;

b) i fatti oggetto della comunicazione sono accaduti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato, salvo che tali fatti continuino anche dopo tale data;

c) la stessa materia è già stata trattata dal Comitato, oppure è stata o è in corso di esame da parte di un’altra procedura internazionale di indagine o di regolamento;

d) la comunicazione è incompatibile con le disposizioni del Patto;

e) è manifestamente infondata, non sufficientemente motivata o fondata unicamente su informazioni rese pubbliche dai mass-media;

f) costituisce un abuso del diritto di proporre una comunicazione; ovvero quando

g) è anonima e non proposta in forma scritta.

Articolo 4. Comunicazioni che non evidenziano un chiaro pregiudizio

Il Comitato può, se necessario, rifiutare l’esame di una comunicazione quando questa non evidenzia che l’autore della stessa abbia subito un chiaro pregiudizio, a meno che il Comitato non consideri che la comunicazione solleva una problematica grave di importanza generale.

Articolo 5. Misure temporanee

1. In ogni momento dopo aver ricevuto una comunicazione e prima di deciderla nel merito, il Comitato può trasmettere allo Stato Parte interessato per sottoporla alla sua considerazione in via d’urgenza una richiesta di adottare quelle misure temporanee che possano rendersi necessarie in circostanze eccezionali al fine di evitare un danno irreparabile alla vittima o alle vittime della asserita violazione.

2. Laddove il Comitato eserciti il potere discrezione di cui al paragrafo precedente, ciò non ha alcuna conseguenza sulla determinazione della ammissibilità o circa la decisione nel merito della comunicazione.

Articolo 6. Trasmissione della comunicazione

1. Salvo che il Comitato consideri senz’altro inammissibile una comunicazione senza fare riferimento allo Stato coinvolto, il Comitato porta ogni comunicazione indirizzatagli ai sensi del presente Protocollo all’attenzione dello Stato Parte interessato, in forma confidenziale.

2. Entro sei mesi, lo Stato Parte convenuto sottopone al Comitato spiegazioni o dichiarazioni scritte per chiarire la questione e, se del caso, i rimedi che lo Stato Parte è in grado di offrire.

Articolo 7. Composizione amichevole

1. Il Comitato metterà a disposizione delle parti i propri buoni uffici al fine di raggiungere una composizione amichevole della controversia sulla base del rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

2. Il raggiungimento di un accordo pone fine alla considerazione della comunicazione secondo il presente Protocollo.

Articolo 8. Esame della comunicazione

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute sulla base dell’art. 2 del presente Protocollo alla luce di tutta la documentazione presentata, purché questa sia trasmessa dalle parti interessate.

2. Il Comitato nel trattare le comunicazioni secondo il presente Protocollo si riunisce a porte chiuse.

3. Quando esamina una comunicazione ai sensi del presente Protocollo, il Comitato può consultare, qualora appaia opportuno, documentazione pertinente prodotta da organi, agenzie specializzate, fondi, programmi e meccanismi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, compresi i sistemi regionali per i diritti umani, nonché osservazioni o commenti provenienti dallo Stato Parte coinvolto.

4. Quando esamina comunicazioni alla stregua del presente Protocollo, il Comitato tiene in considerazione il carattere ragionevole delle azioni intraprese dallo Stato ai sensi della Parte II del Patto. Nel fare ciò, il Comitato deve tenere in mente che lo Stato Parte ha la facoltà di adottare una gamma di diverse politiche per l’attuazione dei diritti stabiliti dal Patto.

Articolo 9. Seguiti delle constatazioni espresse dal Comitato

1. Dopo l’esame della comunicazione, il Comitato può trasmettere le proprie constatazioni sulla comunicazione, insieme eventualmente con proprie raccomandazioni, alle parti della controversia.

2. Lo Stato Parte attribuisce il dovuto valore a tali constatazioni e alle eventuali raccomandazioni, e entro sei mesi fa pervenire al Comitato una risposta scritta, che comprende informazioni circa le azioni intraprese alla luce delle constatazioni e raccomandazioni del Comitato.

3. Il Comitato può invitare lo Stato Parte a sottoporgli ulteriori informazioni circa le misure che lo Stato Parte ha adottato in risposta alle sue considerazioni o eventuali raccomandazioni, anche secondo le indicazioni che il Comitato stesso riterrà di precisare, nel quadro dei successivi rapporti che lo Stato Parte deve elaborare ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto.

Articolo 10. Comunicazioni Stato contro Stato

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato Parte pretenda che un altro Stato Parte non adempie agli obblighi derivanti dal Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato Parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

a) Se uno Stato Parte del presente Protocollo ritiene che un altro Stato Parte non applica le disposizioni del Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l’attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti, ovvero ancora esperibili.

b) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati Parti interessati, tanto l’uno che l’altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all’altro interessato.

c) Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

d) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

e) Quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse.

f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente.

g) Gli Stati Parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme.

h) Il Comitato deve presentare un rapporto, con la dovuta celerità dopo la ricezione della notifica prevista alla lettera b), del seguente tenore:

i) Se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

ii) Se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera d), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati vengono allegati al rapporto. Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati Parti interessati.

2. Una dichiarazione fatta in conformità al paragrafo 1 del presente articolo sarà depositata dagli Stati Parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati Parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l’esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun’altra comunicazione di uno Stato Parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 11. Procedura di inchiesta

1. Uno Stato Parte al presente Protocollo può in qualsiasi momento dichiarare che riconosce la competenza del Comitato di cui al presente articolo.

2. Nel caso in cui il Comitato riceve informazioni affidabili che indichino come uno Stato Parte abbia compiuto delle violazioni gravi o sistematiche di uno del diritti economici, sociali e culturali riconosciuti nel Patto, il Comitato inviterà quello Stato a collaborare alla verifica delle informazioni e, a questo scopo, a presentare le proprie osservazioni in merito all’informazione in questione.

3. Nell’esaminare qualunque osservazione che possa essere stata presentata dallo Stato Parte interessato come pure qualunque altra informazione affidabile disponibile, il Comitato potrà designare uno o più dei suoi membri affinché conducano un’inchiesta e riferiscano urgentemente in merito al Comitato stesso. Laddove ciò sia stato autorizzato a abbia ottenuto il consenso dello Stato Parte, l’inchiesta potrà prevedere anche una visita sul territorio dello Stato stesso.

4. L’inchiesta sarà condotta in forma confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte dovrà essere ricercata in tutti gli stadi dell’indagine.

5. Dopo aver esaminato i risultati di tale inchiesta, il Comitato li trasmetterà allo Stato Parte interessato, unitamente ai propri commenti e raccomandazioni.

6. Lo Stato Parte interessato dovrà, entro sei mesi dal ricevimento dei risultati dell’inchiesta, dei commenti e delle raccomandazioni trasmesse dal Comitato, presentare al Comitato le proprie osservazioni in proposito.

7. Dopo che tale procedura ha avuto termine in relazione ad un’inchiesta iniziata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato, previa consultazione con lo Stato Parte interessato, può decidere di inserire un resoconto sommario della procedura nel suo rapporto annuale di cui all’art. 15.

8. Ogni Stato Parte cha abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare la sua dichiarazione tramite notifica al Segretario generale.

Articolo 12. Seguiti della procedura di inchiesta

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato a includere nel proprio rapporto da presentare ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto i particolari relativi ad eventuali misure assunte per rispondere ad un’inchiesta condotta in base all’art. 11 del presente Protocollo.

2. Il Comitato può, se necessario, una volta scaduto il termine di sei mesi di cui si fa riferimento all’art. 11.6, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo in merito alle misure deliberate in conseguenza dell’inchiesta.

Articolo 13. Misure di protezione

Uno Stato Parte dovrà assumere tutte le misure appropriate per garantire che le persone che rientrano nella sua giurisdizione non siano soggette a maltrattamenti o intimidazioni di qualunque natura in conseguenza delle comunicazioni presentate al Comitato in conformità con il presente Protocollo.

Articolo 14. Cooperazione e assistenza internazionale

1. Il Comitato, qualora lo ritenga appropriato e con il consenso dello Stato Parte interessato, tasmette le proprie considerazioni e raccomandazioni relative a comunicazioni e inchieste che indicato un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica, nonché le eventuali osservazioni e i suggerimenti dello Stato Parte relativi a tali considerazioni e raccomandazioni, alle agenzie specializzate, ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite, nonché ad altri organi competenti.

2. Il Comitato può inoltre attirare l’attenzione di tali organi, con il consenso dello Stato Parte interessato, su ogni questione sollevata dalle comunicazioni prese in esame ai sensi del presente Protocollo che appaia rilevante in merito alle decisioni che ciascuno di essi, nei rispettivi ambiti di competenza, deve prendere in merito alla opportunità di misure internazionali volte ad assistere gli Stati Parti nel progredire verso la realizzazione dei diritti riconosciuti nel Patto. 3. È istituito un fondo fiduciario, secondo le procedure pertinenti dell’Assem-blea Generale e amministrato secondo le norme e i regolamenti finanziari delle Nazioni Unite, allo scopo di dare assistenza professionale e tecnica agli Stati Parti, con il consenso dello Stato Parte interessato, per migliorare l’attuazione dei diritti contenuti nel Patto, contribuendo in tale modo a formare capacità a livello nazionale nell’area dei diritti economici, sociali e culturali nel quadro del presente Protocollo.

4. Le disposizioni del presente articolo non portano pregiudizio al dovere di ciascuno Stato Parte di adempiere agli obblighi stabiliti dal Patto.

Articolo 15. Rapporto annuale

Il comitato include nel proprio rapporto annuale una sintesi delle proprie attività ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 16. Disseminazione e informazione.

Ciascuno Stato Parte si impegna a diffondere e pubblicizzare il Patto e questo Protocollo e a facilitare l’accesso all’informazione relativa alle constatazioni e alle raccomandazioni avanzate dal Comitato, in particolare per quelle questioni che coinvolgano direttamente lo Stato stesso.

Articolo 17. Firma, ratifica e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di qualunque Stato che abbia sottoscritto, ratificato o accettato il Patto.

2. Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica da parte di qualunque Stato che abbia ratificato o aderito al Patto. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Qualunque Stato che abbia ratificato o aderito al Patto potrà aderire anche al presente Protocollo.

4. L’adesione sarà realizzata mediante il deposito dello strumento di ratifica presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 18. Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, sia stato depositato il decimo strumento di ratifica o adesione.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica o adesione per qualunque Stato che ratifichi o aderisca al Protocollo stesso dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 19.

1. Qualunque Stato Parte potrà proporre un emendamento al presente Protocollo e depositarlo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. A tale proposito, il Segretario generale informerà gli Stati Parti su ogni emendamento che sia stato proposto con la richiesta che essi gli notifichino se siano favorevoli o meno allo svolgimento di una conferenza degli Stati Parti che esamini e metta ai voti la proposta. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data della comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualunque emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti presenti e votanti dovrà essere sottoposto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la necessaria approvazione e quindi agli Stati per l’accettazione.

2. Un emendamento adottato e approvato secondo il paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore il trentesimo giorno dopo che il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunge due terzi del numero degli Stati Parti al momento dell’adozione dell’emendamento. In seguito, l’emenda-mento entra in vigore per ciascuno Stato Parte il trentesimo giorno successivo al deposito dei suo strumento di accettazione. Un emendamento è legalmente vincolante solo per quegli Stati Parti che lo abbiano accettato.

Articolo 20. Denuncia

1. Qualunque Stato Parte potrà, in qualunque momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

2. Le denunce non avranno alcun effetto sull’applicazione delle clausole del presente protocollo per qualunque comunicazione che sia stata presentata in base a quanto disposto dagli articoli 2 e 10 per qualsiasi procedimento iniziato in base all’art. 11 prima della data effettiva della denuncia.

Articolo 21. Notifica da parte del Segretario generale

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati di cui all’art. 26 del Patto in merito a:

a) firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;

b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e di qualunque altro emendamento secondo quanto disposto dall’articolo 19;

c) qualunque denuncia ai sensi dell’art. 20.

Articolo 22. Lingue ufficiali

1. Il presente Protocollo, le cui versioni araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono tutte ugualmente autentiche, verrà depositato presso gli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copia autentica del presente Protocollo a tutti gli Stati cui ci si riferisce nell’articolo 26 del Patto.

Aggiornato il

18/07/2018