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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Raccomandazione R 5 sulle misure di detenzione dei richiedenti l’asilo (2003)

Data di adozione

16/4/2003

Organizzazione

COE - Consiglio d'Europa

Annotazioni

Adottata il 16 aprile 2003.

Testo in lingua originale (inglese)

Allegati


Raccomandazione R 5 sulle misure di detenzione dei richiedenti l’asilo (2003)

Il Comitato dei Ministri, in applicazione dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

richiamando la Convenzione europea dei diritti umani del 1950 e i rispettivi protocolli aggiuntivi, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, la Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati e il rispettivo protocollo del 1967, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nonché la Convenzione sui diritti dell'infanzia;

tenendo conto della Conclusione n. 44 (XXXVII) del Comitato esecutivo del Programma dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR) concernente la detenzione dei rifugiati e dei richiedenti l'asilo;

desideroso di garantire alle persone che necessitano di una protezione internazionale la possibilità di chiedere e di beneficiare di tale protezione;

ribadendo che nessuno può essere privato della propria libertà se non in casi eccezionali e nel rispetto delle vie legali come previsto dall'articolo 5.1.b e f della Convenzione europea dei diritti umani e che tutte le garanzie citate all'articolo 5 si applicano, dato il caso, ai richiedenti l'asilo assoggettati al campo d'applicazione della presente raccomandazione;

evidenziando che nessuna sanzione penale può essere inflitta a causa dell'entrata illegale o del soggiorno irregolare alle persone provenienti direttamente da un Paese di persecuzione per cercare protezione internazionale, sempre che tali persone si presentino senza indugio alle autorità e adducano motivazioni valide per la loro entrata o il loro soggiorno illeciti;

sottolineando che la presente raccomandazione non reca pregiudizio né alla Raccomandazione n. R (94) 5 sulle linee direttrici volte a favorire la prassi degli Stati membri del Consiglio d'Europa nei confronti dei richiedenti l'asilo negli aeroporti europei né alla Raccomandazione n. R (99) 12 sul rimpatrio di richiedenti l'asilo respinti;

considerando che numerosi richiedenti l'asilo sono detenuti a causa della loro entrata o della loro presenza irregolare o per altre ragioni concernenti la loro domanda d'asilo e che, in tali casi, dovrebbero essere previste determinate garanzie di trattamento;

raccomanda ai governi degli Stati membri di applicare nella loro legislazione e prassi amministrativa i principi seguenti:

Definizione e campo d'applicazione

1. Ai fini della presente raccomandazione, per "misure di detenzione dei richiedenti l'asilo" si intende il fatto di tenere i richiedenti in un perimetro strettamente delimitato o ristretto, entro il quale essi sono privati della libertà. Le persone soggette a restrizioni di domicilio o di residenza non sono generalmente considerate assoggettate a misure detentive.

2. La presente raccomandazione non concerne le misure di detenzione dei richiedenti l'asilo perseguiti penalmente e i richiedenti respinti, detenuti in attesa di lasciare il Paese d'accoglienza.

Disposizioni generali

3. La detenzione non mira a sanzionare i richiedenti l'asilo. Le misure di detenzione dei richiedenti l'asilo possono essere applicate solo nell'uno o nell'altro dei casi seguenti:

quando, in caso di dubbio, occorre appurare l'identità, inclusa la nazionalità, del richiedente, segnatamente quando l'interessato ha distrutto i documenti di viaggio o d'identità o ha utilizzato documenti falsi per ingannare le autorità del Paese d'accoglienza;

quando occorre verificare gli elementi sui quali si fonda la domanda d'asilo che, senza detenzione, non avrebbero potuto essere forniti;

– quando bisogna decidere circa il diritto d'entrata dei richiedenti nel territorio dello Stato interessato; oppure

– quando ciò è necessario ai fini della tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico.

4. Le misure detentive nei confronti dei richiedenti l'asilo andrebbero applicate solo dopo averne esaminato accuratamente la necessità per ogni singolo caso. Tali misure dovrebbero essere adeguate, temporanee, non arbitrarie e durare il meno possibile. Esse vanno applicate nel rispetto della legge e in conformità con i principi stabiliti dagli strumenti internazionali pertinenti e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

5. Le misure detentive, esaminate regolarmente da un tribunale conformemente all'articolo 5 paragrafo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dovrebbero essere applicate unicamente alle condizioni e per la durata massima previste dalla legge. Se la legge non prevede una durata massima, il tribunale dovrebbe verificare anche la durata della detenzione in parola.

6. Prima di ricorrere alle misure detentive, si dovrebbero vagliare altri provvedimenti non privativi della libertà applicabili nel caso specifico.

7. Le misure detentive non dovrebbero ostacolare la possibilità, per l'interessato, di inoltrare e mantenere la propria domanda d'asilo.

8. Le domande d'asilo presentate da persone detenute dovrebbero essere oggetto di un trattamento prioritario, in particolare se il richiedente è detenuto per ragioni concernenti la legislazione in materia di stranieri.

9. Le misure detentive dovrebbero essere applicate con umanità, nel rispetto della dignità dell'interessato, in conformità con le norme vigenti del diritto internazionale e gli standard internazionali.

10. Il luogo della detenzione dovrebbe essere appropriato e, per quanto possibile, concepito specificatamente per la detenzione dei richiedenti l'asilo, che per principio non dovrebbero essere posti in carcere. In mancanza di locali concepiti appositamente per la detenzione di richiedenti l'asilo, questi ultimi dovrebbero perlomeno essere separati da persone condannate e imputate.

11. Sarebbe opportuno soddisfare i fabbisogni elementari dei richiedenti l'asilo detenuti, al fine di assicurare condizioni di vita rispettose della loro salute e del loro benessere.

12. Dall'inizio della detenzione si dovrebbe cercare di individuare, tra i richiedenti, le vittime di torture e coloro che hanno subito traumi affinché possano beneficiare di cure e di condizioni adeguate.

13. Si dovrebbero disporre cure mediche adeguate e, se del caso, un sostegno psicologico. Ciò è particolarmente importante per le persone con esigenze specifiche, segnatamente minori, donne incinte, persone anziane, disabili fisici o mentali, come pure persone - tra cui le vittime di torture - che hanno subito gravi traumi.

14. In generale, nei locali di detenzione gli uomini dovrebbero essere separati dalle donne e i bambini dagli adulti, a meno che gli interessati non siano membri della stessa famiglia. In tal caso essi andrebbero raggruppati. Dovrebbe essere garantito il diritto alla vita privata e famigliare.

15. Ogni richiedente l'asilo in detenzione dovrebbe poter praticare il proprio culto e osservare il regime alimentare prescritto dalla sua religione.

16. Ogni richiedente l'asilo in detenzione dovrebbe avere il diritto di contattare un ufficio del HCR. Viceversa l'HCR dovrebbe poter contattare liberamente ogni richiedente l'asilo detenuto.

17. Ogni richiedente l'asilo in detenzione dovrebbe inoltre avere il diritto di contattare un consulente giuridico o un avvocato e beneficiare del loro aiuto.

18. Ogni richiedente l'asilo dovrebbe essere autorizzato a contattare parenti, amici, assistenti sociali e religiosi, organizzazioni non governative attive nel campo dei diritti dell'uomo o della protezione di rifugiati e richiedenti l'asilo e, per quanto possibile, ricevere la loro visita. Dovrebbe inoltre essere possibile allacciare contatti con il mondo esterno.

19. Dovrebbe essere garantita ai richiedenti l'asilo la possibilità di accedere a un sistema di reclamo per quanto concerne le condizioni di detenzione.

Disposizioni supplementari per i minori

20. In generale, i minori non dovrebbero essere posti in detenzione a meno che non si tratti di una misura di ultima ratio che, in tal caso, dovrebbe protrarsi il meno possibile.

21. I minori non dovrebbero essere separati contro la loro volontà dai genitori o da altri adulti che ne sono legalmente responsabili o che ne hanno abitualmente l'affidamento.

22. Ai minori in detenzione vanno evitate condizioni carcerarie. Occorre intraprendere tutto il possibile affinché siano liberati al più presto e collocati in un'altra struttura. Se ciò non fosse fattibile, vanno adottate disposizioni speciali adeguate ai bambini e alle loro famiglie.

23. Per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati dovrebbero essere adottati al più presto provvedimenti alternativi di presa a carico senza privazione della libertà (per esempio istituti o collocamento in famiglie affidatarie). Inoltre, se il diritto nazionale lo consente, dovrebbe essere nominato un tutore legale.

Aggiornato il

25/07/2018