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27/2/2006 (Archivio storico)

Guerra, propaganda di guerra, discriminazione, militanza per la discriminazione sono vietate dal vigente diritto internazionale


- Patto internazionale sui diritti civili e politici
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Adottato dall’Assemblea generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, reso esecutivo in Italia con legge n.881 del 25 ottobre 1977 ed entrato in vigore per l’Italia il 15 dicembre 1978.

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Articolo 20

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1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.

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2. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

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Articolo 18

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1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento.

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2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

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3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

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4. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

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International Covenant on Civil and Political Rights

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Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976.

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Article 20 

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1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.

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2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.

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Article 18

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1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.

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2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.

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3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.

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4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.


Aggiornato il

16/7/2009