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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Principi di base e linee guida relativi ai ricorsi e alle riparazioni a favore delle vittime di flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario (2005)

Data di adozione

16/12/2005

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottati e proclamati con la risoluzione 60/147 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 16 dicembre 2005.

Allegati


Principi di base e linee guida relativi ai ricorsi e alle riparazioni a favore delle vittime di flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario (2005)

Preambolo

L’Assemblea Generale,

Guidata dalle disposizioni sul diritto ad un ricorso per le vittime di violazioni del diritto internazionale dei diritti umani rinvenibili in numerosi strumenti internazionali, in particolare l’art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti umani, l’art. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, l’art. 6 della Convezione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, l’art. 14 della Convenzione contro la tortura e ogni altro trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, l’art. 39 della Convenzione sui diritti del bambino, nonché in strumenti di diritto internazionale umanitario, quali l’art. 3 della Convenzione dell’Aja sul diritto e gli usi della guerra terrestre del 18 ottobre 1907 (IV Convenzione), l’art. 91 del Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime nei conflitti armati internazionali (Protocollo I) dell’8 giugno 1977 e gli articoli 68 e 75 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale;

Richiamando le disposizioni che prevedono un diritto di ricorso per le vittime di violazioni dei diritti umani presenti in convenzioni regionali, in particolare l’art. 7 della Carta africana sui diritti dell’uomo e dei popoli, l’art. 25 della Convenzione americana sui diritti umani e l’art. 13 della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali;

Richiamando la Dichiarazione sui Principi di base sulla giustizia per le vittime del crimine e dell’abuso di diritto, emanata dal Settimo congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento degli autori di reato, nonché dalla risoluzione dell’Assemblea Generale 40/34 del 29 novembre 1985, con cui l’Assemblea Generale adottava il testo raccomandato dal Congresso;

Riaffermando i principi enunciati nella Dichiarazione sui Principi di base sulla giustizia per le vittime del crimine e dell’abuso di diritto, tra i quali quelli per cui le vittime dovrebbero essere trattate con compassione e con rispetto per la loro dignità, esse hanno un proprio diritto di accesso alla giustizia e ai meccanismi di riparazione che deve essere pienamente rispettato e secondo cui la creazione, il rafforzamento e l’espansione dei fondi nazionali per garantire il risarcimento alle vittime dovrebbero essere incoraggiati, così come lo sviluppo di adeguati diritti e azioni legali a vantaggio delle vittime;

Osservando che lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale richiede la elaborazione di “principi applicabili a forme di riparazione a favore delle vittime, quali la restituzione, l’indennizzo e la riabilitazione”, richiede all’Assemblea degli Stati Parti di costituire un fondo fiduciario a vantaggio delle vittime dei crimini nella giurisdizione della Corte e delle loro famiglie e dà il compito alla Corte di “proteggere la sicurezza, il benessere fisico e psicologico, la dignità e la riservatezza delle vittime”, nonché di permettere la loro partecipazione “in tutte le fasi del procedimento che la Corte consideri appropriate”;

Affermando che i Principi di base e linee-guida qui contenuti si riferiscono alle flagranti [inglese: gross] violazioni dei diritti umani e le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario che, per la loro natura estremamente seria, rappresentano un’offesa alla dignità umana;

Mettendo in evidenza che i Principi di base e linee guida qui contenuti non introducono nuovi obblighi giuridici internazionali o interni ma identificano meccanismi, modalità, procedure e metodi per l’attuazione di obblighi giuridici già esistenti secondo il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario che sono complementari, benché contenuti in norme diverse;

Richiamando il fatto che il diritto internazionale prevede l’obbligo di perseguire gli autori di determinati crimini in conformità con gli obblighi degli Stati e le norme degli ordinamenti nazionali o secondo quanto prevedono gli statuti di organi giudiziari internazionali e che l’obbligo di esercitare l’azione penale rafforza gli obblighi giuridici internazionali da attuare in conformità con le disposizioni degli ordinamenti nazionali e sostiene il concetto di complementarità;

Notando che le forme contemporanee di riduzione a vittima, benché generalmente dirette contro degli individui, possono nondimeno essere dirette contro gruppi di persone e colpirle collettivamente;

Riconoscendo che, nell’onorare il diritto delle vittime di beneficiare di rimedi e riparazioni, la comunità internazionale tiene fede ad un impegno nei confronti delle vittime, dei sopravvissuti e delle future generazioni umane e ribadisce i principi giuridici internazionali di responsabilità, giustizia e primato del diritto;

Convinti che, nell’adottare una prospettiva orientata alle vittime, la comunità internazionale afferma la propria solidarietà umana con chi ha subito le violazioni del diritto internazionale, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, nonché con l’intera umanità, così come affermato in questi Principi di base e linee guida;

Adotta i seguenti Principi di base e linee guida.

 

I. Obbligo di rispettare, far rispettare e attuare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario

1. L’obbligo di rispettare, far rispettare e attuare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario come previsto nei rispettivi corpus normativi deriva da:

a) i trattati di cui lo Stato è parte;

b) il diritto internazionale consuetudinario;

c) l’ordinamento interno di ciascuno Stato.

2. Se non l’hanno ancora fatto, gli Stati, secondo quanto dispone il diritto internazionale, assicurano che il proprio ordinamento interno sia coerente con i loro obblighi internazionali attraverso:

a) l’incorporazione di norme di diritto internazionale dei diritti umani e di diritto internazionale umanitario o l’attuazione in altro modo di tali norme nell’ordinamento nazionale;

b) l’adozione di procedure legislative e amministrative appropriate ed effettive, nonché di altre misure idonee a procurare un equo, effettivo e rapido accesso alla giustizia;

c) la messa a disposizione di ricorsi adeguati, effettivi, rapidi e appropriati, comprese le riparazioni come definito di seguito;

d) la garanzia che la legislazione nazionale fornisca almeno lo stesso livello di protezione per le vittime di quanto richiesto agli Stati dagli obblighi internazionali.

 

II. Portata dell’obbligo

3. L’obbligo di rispettare, assicurare il rispetto e attuare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, secondo quanto previsto nei rispettivi corpus normativi, comprende, tra l’altro, i seguenti doveri:

a) assumere appropriate misure in campo legislativo, amministrativo e altro, atte a prevenire le violazioni;

b) indagare sulle violazioni in modo effettivo, rapido, approfondito e imparziale e, se del caso, intraprendere iniziative contro i presunti responsabili, nel rispetto del diritto interno e internazionale;

c) attribuire alle persone che pretendono di essere vittime della violazione dei diritti umani o del diritto umanitario la possibilità di accedere alla giustizia in modo effettivo ed in condizione di eguaglianza, indipendentemente dall’identità di chi possa alla fine risultare responsabile della violazione;

d) attribuire rimedi effettivi alle vittime, comprese le riparazioni, come previsto più avanti.

 

III. Flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e gravi violazioni del diritto internazionale umanitario che costituiscono crimini secondo il diritto internazionale

4. In caso di flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario che costituiscono crimini secondo il diritto internazionale, gli Stati hanno il dovere di indagare e, se risultano prove sufficienti, il dovere di aprire un procedimento penale nei confronti della persona presunta responsabile delle violazioni e, se riconosciuta colpevole, il dovere di punirla. Inoltre, in tali casi, gli Stati dovrebbero, secondo il diritto internazionale, cooperare l’un l’altro e fornire assistenza agli organi giudiziari internazionali competenti ad indagare e perseguire penalmente tali violazioni.

5. A tale scopo, qualora ciò sia previsto in trattati applicabili o secondo altre obbligazioni di diritto internazionale, gli Stati incorporano o attuano in altro modo nel proprio ordinamento interno disposizioni appropriate per la giurisdizione universale. Inoltre, laddove ne sussistano le condizioni in base ad un trattato vigente o ad altre obbligazioni di diritto internazionale, gli Stati dovrebbero agevolare l’estradizione o la consegna degli autori di reato agli altri Stati e agli organi giudiziari internazionali competenti e fornire assistenza in campo giuridico e altre forme di cooperazione per il perseguimento della giustizia internazionale, compresa l’assistenza e la protezione a favore delle vittime e dei testimoni, in conformità con gli standard giuridici internazionali in materia di diritti umani e nel rispetto dei requisiti giuridici internazionali, quali quelli che stabiliscono il divieto della tortura e delle altre forme di trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti.

 

IV. Prescrizione

6. Quando ciò risulta previsto in un trattato in vigore ovvero contenuto in altre obbligazioni giuridiche internazionali, alle flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani, così come alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario che costituiscono crimini secondo il diritto internazionale, non si applica la prescrizione.

7. Le norme nazionali in materia di prescrizione di altri tipi di reati che non costituiscono crimini secondo il diritto internazionale, nonché le prescrizioni che si applicano alle azioni civili e ad altre procedure, non dovrebbero essere indebitamente restrittive.

 

V. Vittime di flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario

8. Ai fini del presente documento, le vittime sono persone che individualmente o collettivamente hanno subito dei pregiudizi, comprese sofferenze fisiche o mentali, sofferenze emotive, perdite economiche o sostanziali riduzioni dei loro diritti fondamentali, attraverso atti o omissioni che costituiscono flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Laddove appropriato, e nel rispetto del diritto interno, il termine “vittima” designa anche i membri prossimi della famiglia o le persone che dipendono immediatamente dalla vittima diretta o dalle vittime dirette, nonché le persone che hanno subito dei danni per essere intervenute in soccorso di vittime in situazioni estreme o per impedire la loro riduzione a vittime.

9. Una persona è considerata vittima a prescindere dal fatto che l’autore del fatto sia o meno identificato, catturato, sottoposto a giudizio o condannato e senza considerare la relazione familiare tra l’autore del fatto e la vittima.

 

VI. Trattamento delle vittime

10. Le vittime devono essere trattate con umanità e rispetto per la loro dignità e i loro diritti umani; misure adeguate dovrebbero essere prese al fine di assicurare la sicurezza, il benessere fisico e psicologico e la riservatezza loro e delle loro famiglie. Lo Stato dovrebbe garantire che la propria legislazione nazionale consenta, nella misura del possibile, alla vittima di violenza o di un trauma di beneficiare di particolare considerazione e cura, per evitare la reiterazione del trauma nel corso delle procedure legali o amministrative finalizzate a procurarle giustizia e riparazione.

 

VII. Diritto delle vittime ad un ricorso

11. I ricorsi contro le flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o gravi violazioni del diritto internazionale umanitario comprendono il diritto della vittima alle seguenti garanzie, secondo quanto prevede il diritto internazionale

a) accesso effettivo alla giustizia in condizioni di eguaglianza;

b) riparazione adeguata, effettiva e rapida del pregiudizio subito;

c) accesso ad ogni informazione utile relativa alle violazioni e ai meccanismi di riparazione.

 

VIII. Accesso alla giustizia

12. Le vittime di una flagrante violazione del diritto internazionale dei diritti umani o di una serie di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario hanno, in condizione di eguaglianza, accesso ad un effettivo ricorso giudiziario, in conformità con il diritto internazionale. Gli altri ricorsi a disposizione delle vittime comprendono l’accesso a organi amministrativi o altri, nonché a meccanismi, modalità e procedure previste dall’ordinamento interno. Le obbligazioni derivanti dal diritto internazionale di garantire il diritto di accesso alla giustizia e ad un procedimento equo e imparziale devono essere rispecchiate nella legislazione dello Stato. A questo fine, gli Stati dovranno:

a) diffondere, attraverso meccanismi pubblici e privati, l’informazione su tutti i ricorsi disponibili in caso di flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o gravi violazioni del diritto internazionale umanitario;

b) assumere misure per limitare le difficoltà che devono affrontare le vittime e i loro rappresentanti, proteggerli, come appropriato, dalle interferenze illegali nella loro vita privata e assicurare a loro, alle loro famiglie e ai testimoni, la sicurezza da intimidazioni e rappresaglie, prima, durante e dopo i procedimenti giudiziari, amministrativi o di altro tipo che hanno ad oggetto gli interessi delle vittime;

c) fornire l’assistenza del caso alle vittime che cercano di avere accesso alla giustizia;

d) mettere a disposizione tutti mezzi legali, diplomatici e consolari per assicurare che le vittime possano esercitare il loro diritto di ricorso per flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

13. In aggiunta all’azione individuale agli organi giudiziari, gli Stati dovranno sforzarsi di sviluppare procedure che permettano a gruppi di vittime di presentare ricorsi per riparazioni e di ricevere riparazione, se del caso.

14. Un ricorso adeguato, effettivo e rapido per flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o gravi violazioni del diritto internazionale umanitario dovrebbe comprendere tutti i meccanismi internazionali disponibili e appropriati di cui una persona può avvalersi, senza che la cosa pregiudichi l’esercizio di ogni altro ricorso interno.

 

IX. Riparazioni per il pregiudizio subito

15. Una riparazione adeguata, effettiva e rapida ha lo scopo di promuovere la giustizia attraverso il rimedio prestato alle flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Una riparazione deve essere proporzionata alla gravità della violazione subita. Nel rispetto delle leggi interne e delle sue obbligazioni giuridiche internazionali, lo Stato provvede alla riparazione a favore delle vittime per atti o omissioni che possono essere attribuiti allo Stato stesso e costituiscono flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Nel caso in cui è accertato che una persona fisica, una persona giuridica o un’altra entità è tenuta alla riparazione a vantaggio della vittima, tale soggetto deve provvedere alla riparazione a vantaggio della vittima o risarcire lo Stato nel caso quest’ultimo abbia già provveduto alla riparazione.

16. Gli Stati si dovrebbero sforzare di istituire programmi nazionali per la riparazione e le altre forme di assistenza alle vittime nei casi in cui i soggetti responsabili del pregiudizio non possono o non vogliono adempiere alla loro obbligazione.

17. Con riferimento alle domande avanzate dalle vittime, gli Stati devono garantire l’esecuzione delle decisioni sulle domande di riparazione nei confronti di individui o entità responsabili per il pregiudizio subito, e impegnarsi a eseguire i giudizi stranieri validi in materia di riparazione, secondo le normative nazionali e le obbligazioni giuridiche internazionali. A tale fine, gli Stati dovrebbero provvedere, secondo la normativa interna, a istituire meccanismi effettivi per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di riparazioni.

18. In conformità con la normativa nazionale e il diritto internazionale, e tenendo in considerazione le circostanze del singolo caso, le vittime di flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o gravi violazioni del diritto internazionale umanitario dovrebbero, laddove appropriato e proporzionato alla gravità della violazione e alle circostanze del caso specifico, ricevere una riparazione piena ed effettiva, come indicato nei successivi principi da 19 a 23, nelle seguenti forme: restituzione, compensazione, riabilitazione, soddisfazione e garanzie di non reiterazione.

19. La restituzione dovrebbe, ogni volta che sia possibile, riportare la vittima alla situazione originaria precedente la commissione delle flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. La restituzione comprende, secondo quanto appropriato: la rimessa in libertà, il godimento dei diritti umani, dell’identità, della vita familiare, il ritorno al proprio luogo di residenza, la reintegrazione sul posto di lavoro e la restituzione del bene di proprietà.

20. La compensazione dovrebbe essere attribuita per ogni danno accertabile sul piano economico, secondo quanto appropriato e in proporzione alla gravità della violazione e alle circostanze del singolo caso, derivante da flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, quali:

a) danno fisico o mentale;

b) perdita di opportunità, compresa la perdita dell’impiego, di opportunità educative o prestazioni sociali;

c) danni materiali e perdita di profitti, compresa la perdita di potenziali guadagni;

d) danno morale;

e) spese necessarie per l’assistenza legale o di esperti, spese per medicine e per servizi medici, nonché per servizi psicologici e sociali.

21. La riabilitazione dovrebbe includere cure mediche e psicologiche, oltre a servizi legali e sociali.

22. La soddisfazione dovrebbe comprendere, ove appropriato, uno o tutti i seguenti elementi:

a) effettive misure volte alla cessazione delle violazioni continuate;

b) la verifica dei fatti e la piena e pubblica rivelazione della verità, nella misura in cui tale rivelazione non causi ulteriore danno o minacci la sicurezza e gli interessi della vittima, dei parenti della vittima, dei testimoni o delle persone che sono intervenute per soccorrere la vittima o impedire il verificarsi delle violazioni;

c) la ricerca del luogo in cui si trovano le persone scomparse, dell’identità dei minori sequestrati e dei corpi di coloro che sono stati uccisi, nonché l’assistenza nella riesumazione, identificazione e nuova sepoltura dei cadaveri secondo le volontà espresse o presunte delle vittime, o secondo i riti del culto praticati dalle famiglie o dalle comunità;

d) una dichiarazione ufficiale o una decisione giudiziale che affermi la dignità, la reputazione e i diritti della vittima e delle persone strettamente legate alla stessa;

e) pubbliche scuse, che comprendono il riconoscimento dei fatti e l’accettazione delle responsabilità;

f) sanzioni giudiziarie e amministrative nei confronti delle persone colpevoli delle violazioni;

g) commemorazioni e tributi alle vittime;

h) inserimento di informazioni accurate sulle violazioni occorse nella formazione in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario e nel materiale educativo a tutti i livelli.

23. La garanzia di non reiterazione dovrebbero comprendere, ove applicabile, una o tutte le seguenti misure, che costituiscono anche contributi alla prevenzione:

a) garantire un controllo efficace sulle forze armate e di sicurezza da parte del potere civile;

b) garantire che tutti i procedimenti civili e militari si conformino agli standard internazionali in materia di regolarità del processo, equità e imparzialità;

c) rafforzare l’indipendenza del potere giudiziario;

d) proteggere le persone che operano nelle professioni legali, mediche e sanitarie, nei media e in altre professioni connesse, nonché i difensori dei diritti umani;

e) fornire, in via prioritaria e continuativa, educazione in materia di diritti umani e diritto internazionale umanitario ad ogni settore della società e una formazione in materia ai responsabili per il rispetto della legge, al personale delle forze armate e di sicurezza;

f) promuovere l’osservanza dei codici di condotta e delle norme etiche, in particolare degli standard internazionali, da parte dei funzionari pubblici, compresi i funzionari che si occupano del rispetto della legge, il personale dell’amministrazione penitenziaria, gli operatori dei media, gli operatori dei servizi medici, psicologici, sociali e il personale militare, nonché da parte delle imprese;

g) promuovere meccanismi per prevenire e monitorare i conflitti sociali e per la loro composizione;

h) rivedere e riformare le leggi che favoriscono o che consentono le flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

 

X. Accesso a informazioni utili riguardanti le violazioni e i meccanismi di riparazione

24. Gli Stati dovrebbero sviluppare mezzi per informare il pubblico in generale e, in particolare, le vittime di flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, dei diritti e dei ricorsi di cui trattano questi Principi di base e linee guida e di tutti i servizi disponibili di tipo legale, medico, psicologico, sociale, amministrativo e di altro genere ai quali le vittime possono avere diritto di accedere. Inoltre, le vittime e i loro rappresentanti hanno il diritto di cercare e ottenere informazioni sulle cause che hanno portato alla loro riduzione a vittime e sulle cause e condizioni proprie delle flagranti violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e a conoscere la verità in merito a tali violazioni.

 

XI. Non-discriminazione

25. L’applicazione e l’interpretazione di questi Principi di base e linee guida deve essere conforme al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto internazionale umanitario e non deve dare luogo a discriminazioni di alcun tipo, senza eccezioni.

 

XII. Inderogabilità

26. Nulla in questi Principi di base e linee guida sarà interpretato come motivo di restrizione o deroga a qualsiasi diritto o obbligazione derivante dal diritto interno o internazionale. In particolare, resta inteso che i presenti Principi di base e linee guida non pregiudicano il diritto di ricorso e di riparazione delle vittime di una violazione del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Questi Principi di base e linee guida inoltre non portano pregiudizio alle regole particolari di diritto internazionale.

 

XIII. Diritti dei terzi

27. Nulla in questo documento può essere interpretato come in deroga ai diritti riconosciuti ai terzi da norme internazionali o nazionali, in particolare il diritto dell’accusato di godere delle garanzie di una procedura regolare.

Aggiornato il

31/08/2020