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Regione: Sicilia

Comune di Acate (RG)

N. abitanti:

8553

Difensore Civico

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Disciplina del Difensore Civico nello Statuto

Adozione

Deliberazione C.C. n. 55 (22/11/2004)

Modifica

Titolo IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I - Partecipazione popolare
Art. 66
Il difensore civico

Con delibera del consiglio comunale è istituito a tutela del cittadino l'ufficio del difensore civico, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
Il difensore civico interviene, anche su propria iniziativa, nei confronti di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'attività dei pubblici uffici che si presentino nei confronti del cittadino durante il procedimento amministrativo e nell'emanazione di atti.
Può rivolgersi all'ufficio qualsiasi cittadino, ente od associazione che abbia un diretto interesse al procedimento.
Il difensore civico opera nei confronti dell'amministrazione comunale, delle aziende ed istituzioni dipendenti, dei concessionari dei servizi, delle società che gestiscono servizi pubblici nel territorio comunale.
Il difensore civico può intervenire anche nei confronti di enti locali od altri soggetti sulla base di un'apposita convenzione.
Art. 67
Nomina


Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
Il consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incaricato, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.
Art. 68
Requisiti


Il difensore civico è scelto fra i cittadini inclusi nelle liste elettorali che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.
Non sono eleggibili alla carica:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del parlamento, consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c) i membri del comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
d) gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune.
Art. 69
Durata in carica, decadenza e revoca


Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale e può essere riconfermato una sola volta; decade in caso di scioglimento anticipato del consiglio.
In caso di perdita dei requisiti, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Art. 70
Sede, dotazione organica, indennità


L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.
All'assegnazione del personale provvede la giunta comunale, di intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
Al difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dal vice sindaco.
Art. 71
Rapporti con gli organi comunali


Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
a) relazioni dettagliate al sindaco per le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenza da parte degli uffici;
c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Aggiornato il

31/10/2008