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Regione: Sicilia

Comune di Acireale (CT)

N. abitanti:

52821

Difensore Civico

Orazio Arcidiacono

Contatti

Piazza Duomo - 95024 Acireale (CT)

Risorse

Disciplina del Difensore Civico nello Statuto

Adozione

Deliberazione C.C. n. 28 (17/3/1993)

Modifica

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO II - Diritti di informazione e di accesso, partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 16 -  Difensore Civico

Il Difensore Civico svolge la sua funzione in piena liberta' e indipendenza e non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo o di dipendenza gerarchica o funzionale. Il difensore Civico, garante della imparzialita' e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, tutela i cittadini nei confronti di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi che si concretizzino in provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, omissioni, o comunque irregolarita' compiuti da uffici, enti, aziende, istituzioni e servizi comunali in genere. Il Difensore Civico segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, pure nell'attuazione del presente statuto e dei regolamenti del Comune. Il Difensore Civico interviene anche a tutela di interessi diffusi.

Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale tra i nominativi di un albo di candidature risultera' formato dalle proposte sottoscritte dal almeno un quinto dei Consiglieri comunali o da cinquecento cittadini. L'elezione avverra' a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Potranno essere proposte candidature di persone la cui passata attivita' dia garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialita', indipendenza e probita'. L'Albo delle candidature sara' reso pubblico mediante affissione, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune e tramite diffusione attraverso la stampa locale. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, il Presidente del Consiglio comunale, nella seduta successiva, da convocarsi entro otto giorni, procedera' al sorteggio tra i nominativi contenuti nell'albo. Il Difensore Civico cosi' eletto dura in carica cinque anni e non e' immediatamente rieleggibile; puo' essere motivatamente revocato per gravi ragioni, con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati.

La carica di Difensore Civico e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva.
Non sono eleggibili:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilita' o di incompatibilita' alla carica di Consigliere comunale;
b) coloro che siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative, regionali o politiche;
c) coloro che non siano cessati da almeno quattro anni da uffici di rappresentanza politica in Assemblee elettive, da incarichi amministrativi presso il Comune o Enti con esso collegati.
Nel rispetto del principio di indipendenza, il Difensore Civico dichiara al Consiglio comunale il proprio impegno a non candidarsi in elezioni di qualsiasi grado per almeno due annio dalla cessazione del mandato.

Il Difensore Civico ha sede presso il Comune, non puo' svolgere la sua azione a richiesta dei Consiglieri comunali. L'indennita' di Difensore Civico e' fissata con provvedimento del Consiglio comunale unitamente alla sua elezione. L'ufficio del Difensore Civico viene costituito da idoneo personale comunale assegnato al Sindaco d'intesa con il Difensore Civico. Il Comune provvede ad assicurare al Difensore Civico i mezzi necessari per l'espletamento dei compiti ad esso spettanti.

Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attivita' svolta, che puo' contenere suggerimenti e proposte per l'amministrazione, e ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attivita'. La relazione deve essere distribuita ai Consiglieri e discussa in una prossima seduta del Consiglio. Il Difensore Civico, ogni volta che ne ravvisa l'opportunita', trasmette al Consiglio comunale, per formare oggetto di discussione pubblica o di eventuali determinazioni conseguenti, relazioni e segnalazioni su tematiche di particolare rilievo e concernenti il funzionamento dei servizi dell'ente e lo stato dei rapporti tra cittadini e Comune sulla base della attivita' svolta per i compiti assegnati. Il Difensore Civico puo' inoltrare segnalazioni e relazioni all'Organo di Controllo, agli Organi titolari di funzioni ispettive e di vigilanza sul Comune, all'Autorita' Giudiziaria, pubblicizzando tali iniziative sul Notiziario del Comune.

Il Difensore Civico puo' attivare, congiuntamente al Segretario Generale, la convocazione periodica di una "conferenza dei dirigenti di settore" con lo scopo di effettuare una generale verifica sul grado di efficienza dei servizi comunali e di formulare indirizzi e proposte da riversare all'intera organizzazione del personale per uniformare l'attivita' ordinaria del Comune ai principi di responsabilita', imparzialita' e trasparenza nei rapporti con il cittadino/utente.

Per l'adempimento delle sue funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni od organismi dipendenti l'esibizione di atti e documenti, nonche' ogni notizia connessa alla questione trattata.

Quando il Difensore Civico ravvisi, da parte dell'Amministrazione, violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento:
a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalita' per sanare la violazione riscontrata: nei casi ritenuti necessari concorda con il responsabile del procedimento, dell'ufficio o del servizio, le modalita' per procedere congiuntamente all'esame della pratica oggetto del suo intervento;
b) in caso di inadempienza dell'Amministrazione, segnala il caso agli organi competenti ed ai dirigenti responsabili perche' assumano i conseguenti provvedimenti, informandone contestualmente il Consiglio comunale ed eventualmente il consiglio circoscrizionale;
c) fornisce motivata risposta ad ogni istanza o segnalazione inoltrata al suo ufficio;
d) ai fini del coordinamento delle proprie funzioni con l'ufficio di cui all'art. 4, il Difensore Civico ed il Segretario Generale definiscono le modalita' organizzative per l'integrazione operativa delle competenze e per l'efficacia di tale coordinamento.

Al Difensore Civico non puo' essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.

Il Difensore Civico, se richiesto dall'interessato, e' tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'istanza presentata, o comunque, al mandato conferitogli.

Un apposito capo del regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici del Comune disciplina quanto non previsto sul Difensore Civico da presente statuto e particolarmente:
a) le ulteriori cause di incompatibilita';
b) le cause di cessazione della carica;
c) le ulteriori prerogative e le modalita' del loro esercizio;
d) gli ulteriori requisiti soggettivi per la designazione e le ulteriori possibilita' di presentare proposte di candidatura da parte di congrue rappresentanze della comunita';
e) la possibilita' convenzionale di un Difensore Civico collettivo con i Comuni vincitori.

Il Sindaco, anche su richiesta del Difensore Civico, puo' proporre a pubbliche amministrazioni statali o regionali, o ad Enti o Aziende pubbliche che abbiano gli uffici nel territorio comunale la stipula di convenzioni per consentire al Difensore Civico di esercitare le proprie compentenze nei loro confronti.
Il Difensore Civico coordina la propria attivita' con il Difensore Civico della Regione Siciliana, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle unita' sanitarie locali.

Il Difensore Civico partecipa di diritto alla Commissione Consiliare Permanente per l'attuazione dello Statuto.

Aggiornato il

31/10/2008