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11/2/2015
Veduta esterna del Palazzo della Pace all'Aia (Paesi Bassi), sede della Corte Internazionale di Giustizia, organo delle Nazioni Unite
© UN Photo/P Sudhakaran

Corte Internazionale di Giustizia: respinti i ricorsi di Croazia e Serbia per genocidio

Il 3 febbraio 2015 la Corte Internazionale di Giustizia con sede all'Aja ha deliberato sul caso Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide avente ad oggetto il ricorso e il contro-ricorso presentati rispettivamente da Croazia e Serbia, accusatesi vicendevolmente di aver commesso atti di genocidio tra il 1991 e il 1995.

I fatti del caso riguardavano il conflitto serbo-croato avvenuto tra gli anni 1991 e 1995 a seguito della dichiarazione di indipendenza della Croazia del 25 giugno 1991 e che vide tra i suoi protagonisti, da un lato, le forze armate della Croazia e, dall'altro, le forze che si opponevanno all'indipendenza di quest'ultima (forze create da una parte della minoranza serba all'interno della Croazia e da vari gruppi paramilitari, ai quali la Corte fa riferimento collettivamente come "Forze serbe").

Nel procedere all'esame del caso, la Corte ha preliminarmente osservato come il crimine di genocidio si componga di due elementi essenziali: l'elemento fisico (actus reus) e l'elemento mentale (mens rea) ovvero l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo per ragioni connesse alla sua origine nazionale, etnica, razziale o religiosa.

Dopo aver constatato e stabilito che durante le guerre nei Balcani entrambe le parti commisero atti molto violenti rientranti tra le condotte potenzialmente costitutive del crimine di genocodio, la Corte ritiene che in nessuno dei due casi sia stato provato il dolus specialis ossia l’intento specifico di eliminare un determinato gruppo etnico, razziale o religioso.

L’Art. 2 della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio (1948) recita:

"Per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti ad impedire nascite all'interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro."