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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Carta araba dei diritti dell'uomo (emendata) (2004)

Data di adozione

15/9/1994

Data di entrata in vigore

15/3/2008

Organizzazione

Lega degli Stati Arabi

Annotazioni

Adottata il 15 settembre 1994 con Risoluzione n. 5437 dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi (Lega Araba), come emendata in occasione del Summit della Lega Araba del 22-23 maggio 2004. - Entrata in vigore il 15 marzo 2008. - Stati Parti al 1° Gennaio 2017: 13.

Testo in lingua originale (inglese)

Allegati


Carta araba dei diritti dell'uomo (emendata) (2004)

Preambolo

Basandosi sulla fede della nazione Araba nella dignità della persona umana, che Dio ha esaltato fin dall'inizio della creazione, e nel fatto che la patria araba è la culla di religioni e civiltà che hanno affermato come loro più alti valori umani il diritto umano ad una vita degna fondata sulla libertà, la giustizia e l'eguaglianza,

Nel perseguire i principi eterni di fratellanza, eguaglianza e tolleranza tra gli esseri umani, consacrati dalla nobile religione islamica e dalle altre religioni rivelate da Dio;

fieri dei propri valori e principi umanitari che la nazione araba ha affermato nel corso della sua lunga storia e che hanno avuto un grande ruolo nel diffondere la conoscenza reciproca tra Oriente ed Occidente, facendo di tale regione un punto di riferimento per il mondo intero e un luogo d'incontro per tutti coloro che ricercano la sapienza e la saggezza;

Affermando il proprio credo nell'unità della nazione araba, la quale lotta per la propria libertà e difende il diritto delle nazioni all'autodeterminazione, al controllo sulle proprie ricchezze e allo sviluppo; affermando la propria fede nella sovranità della legge e nel contributo di tale principio alla protezione dei diritti umani, universali e intercorrelati, e la propria convinzione che il godimento da parte della persona umana di libertà, giustizia ed eguaglianza delle opportunità è una misura fondamentale del valore di una qualunque società,

Ribadendo il rifiuto di ogni forma di razzismo e di sionismo, che costituiscono una violazione dei diritti umani ed una minaccia alla pace mondiale; riconoscendo la stretta relazione esistente tra diritti umani e pace mondiale; riaffermando i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti umani, delle disposizioni dei due Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economico-sociali e culturali e richiamando la Dichiarazione del Cairo sui diritti dell'uomo nell'Islam;

Gli Stati Parti della Carta hanno concordato quanto segue:

Articolo 1.

La presente Carta, nel rispetto dell'identità nazionale degli Stati arabi e del loro sentimento di appartenere ad una comune civiltà, si propone di realizzare le seguenti finalità:

1. Collocare i diritti umani al centro degli impegni nazionali degli Stati arabi, quali elevati e fondamentali ideali che informano la volontà dell'individuo negli Stati arabi e che lo mettono in condizione di migliorare la propria vita in conformità con nobili valori umani.

2. Insegnare ad ogni persona umana negli Stati arabi la fierezza della propria identità, la lealtà al proprio paese, l'attaccamento alla propria terra, alla propria storia e al comune interesse, instillando in ogni persona una cultura di fratellanza umana, tolleranza ed apertura verso gli altri, in conformità con i principi e valori universali e con quelli proclamanti negli strumenti internazionali sui diritti umani.

3. Preparare le nuove generazioni, negli Stati arabi, ad una vita libera e responsabile in una società civile caratterizzata dalla solidarietà, fondata sull'equilibrio tra consapevolezza dei propri diritti e rispetto per i propri doveri e governata dai valori di eguaglianza, tolleranza e moderazione.

4. Radicare in profondità il principio che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi.

Articolo 2.

1. Tutti i popoli hanno diritto all'auto-determinazione ed al controllo delle proprie ricchezze e risorse naturali, di scegliere liberamente il proprio sistema politico e di perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Tutti i popoli hanno diritto alla sovranità nazionale e all'integrità territoriale.

3. Tutte le forme di razzismo, sionismo e di occupazione e dominazione straniera costituiscono un ostacolo alla dignità umana e un grave impedimento all'esercizio dei diritti fondamentali dei popoli; è doveroso condannare tutte queste pratiche e impegnarsi in ogni modo per la loro eliminazione.

4. Tutti i popoli hanno il diritto di resistere all'occupazione straniera.

Articolo 3.

Tutti gli Stati Parti della presente Carta si impegnano a garantire a tutti gli individui soggetti alla loro giurisdizione il godimento di tutti i diritti e libertà riconosciuti in questa Carta senza distinzioni fondate su razza, colore, sesso, lingua, credo religioso, opinione, pensiero, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o disabilità fisica o mentale.

2. Gli Stati Parti della presenta Carta adotteranno le misure del caso per garantire l'effettiva eguaglianza nel godimento di tutti i diritti e le libertà incluse nella Carta al fine di garantire la protezione contro ogni forma di discriminazione fondata su uno qualunque dei motivi menzionati nel precedente paragrafo.

3. Uomini e donne sono uguali quanto a dignità umana, diritti e doveri, in un quadro di discriminazioni positive previste in favore delle donne dalla Shari'ah islamica, da altre leggi divine e dalle pertinenti leggi e strumenti giuridici. Di conseguenza, ogni Stato Parte si impegna a prendere ogni misura richiesta per assicurare pari opportunità e effettiva eguaglianza tra uomini e donne nel godimento di tutti i diritti formulati in questa Carta.

Articolo 4.

1. In situazioni eccezionali di emergenza che minacciano la vita della nazione e la cui esistenza sia stata proclamata ufficialmente, gli Stati Parti alla presente Carta possono assumere misure che derogano alle obbligazioni da essi assunti con la presente Carta, nella misura strettamente richiesta dalla situazione, a condizione che tali misure non siano incompatibili con altri obblighi secondo il diritto internazionale e non comportino discriminazioni basate esclusivamente su razza, sesso, lingua, religione o origine sociale.

2. In situazioni eccezionali di emergenza, nessuna deroga sarà fatta ai seguenti articoli: art. 5, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 14.6, art. 15, art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 27, art. 28, art. 29 e art. 30. Inoltre, le garanzie giudiziarie richieste per la protezione dei suddetti articoli non potranno essere sospese.

3. Ciascuno Stato Parte della presente Carta che si avvalga del diritto di deroga dovrà immediatamente informare gli altri Stati Parti, per il tramite del Segretario generale della Lega degli Stati Arabi, delle disposizioni alle quali esso ha derogato e delle ragioni per cui si è proceduto alla deroga. Una ulteriore comunicazione dovrà essere fatta, attraverso lo stesso intermediario, alla data in cui tale deroga ha termine.

Articolo 5.

1. Ogni essere umano ha l'inerente diritto alla vita.

2. Tale diritto è protetto dalla legge. Nessuno sarà arbitrariamente privato della sua vita.

Articolo 6.

La condanna a morte può essere imposta solo per i crimini più gravi, secondo le leggi in vigore al momento della commissione del crimine e a seguito di un giudizio definitivo reso da una corte competente. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena.

Articolo 7.

1. La pena di morte non sarà pronunciata a carico di persone al di sotto dei 18 anni d'età, salvo che la legge vigente al momento della commissione del crimine preveda diversamente.

2. La pena di morte non sarà eseguita nei confronti di una donna incinta prima del parto o ad una madre entro due anni dal parto; in ogni caso, il miglior interesse del bambino costituisce la considerazione primaria.

Articolo 8.

1. Nessuno sarà soggetto a tortura fisica o psicologica o ad un trattamento crudele, degradante, umiliante o inumano.

2. Ogni Stato Parte proteggerà qualunque individuo si trovi soggetto alla sua giurisdizione dalle suddette pratiche e adotterà misure effettive per prevenire tali pratiche. La commissione o la partecipazione a simili atti sarà considerata tra i delitti punibili in base alla legge e ad essi non si applicherà la prescrizione. Ogni Stato Parte dovrà garantire, all'interno del proprio sistema giuridico, riparazioni per chi sia vittima di tortura, compreso un sistema di riabilitazione e indennizzo.

Articolo 9.

Nessuno sarà sottoposto ad esperimenti medici scientifici o saranno usati i suoi organi senza il suo libero consenso e la piena consapevolezza delle conseguenze di tali atti, e salvo il rispetto delle regole etiche, umanitarie e professionali e l'osservanza delle procedure mediche che garantiscano la sua personale incolumità, secondo le leggi nazionali in materia vigenti in ciascuno Stato Parte. Il traffico di organi umani è punito in ogni circostanza.

Articolo 10.

1. La schiavitù e il traffico di esseri umani sono proibiti in ogni forma e la legge dispone per la loro punibilità. Nessuno sarà tenuto in stato di schiavitù e servitù in alcuna circostanza.

2. Il lavoro forzato, il traffico di esseri umani al fine di prostituzione o di sfruttamento sessuale, lo sfruttamento della prostituzione altrui o ogni altra forma di sfruttamento, ovvero lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati sono proibiti.

Articolo 11.

Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno il diritto di godere della protezione della legge senza alcuna discriminazione.

Articolo 12.

Tutti sono uguali davanti alle corti e ai tribunali. Gli Stati Parti assicurano l'indipen-denza degli organi giudiziari e proteggono i magistrati da ogni interferenza, pressione o minaccia. Garantiscono inoltre, ad ogni persona sotto la loro giurisdizione, il diritto a perseguire un rimedio davanti alle corti di ogni grado.

Articolo 13.

1. Ognuno ha diritto ad un processo equo e con adeguate garanzie davanti ad una corte competente, indipendente ed imparziale, costituita secondo la legge per conoscere di qualsiasi accusa penale rivolta contro di lui o per decidere in merito ai suoi diritti o ai suoi obblighi. Ciascuno Stato Parte garantisce a quanti sono privi delle necessarie risorse finanziarie un sostegno legale che consenta loro di difendere i propri diritti.

2. I processi sono pubblici, salvo in casi eccezionali, quando ciò risulti nell'interesse della giustizia in una società rispettosa dei diritti e delle libertà dell'uomo.

Articolo 14.

1. Ognuno ha il diritto alla libertà e alla sicurezza personale. Nessuno sarà sottoposto ad arresti arbitrati, a perquisizioni o a detenzione senza un mandato legale.

2. Nessuno sarà privato della libertà, salvo per ragioni o in circostanze determinate dalla legge e secondo le procedure legali.

3. Ogni persona arrestata sarà informata, al momento dell'arresto, in una lingua di sua comprensione, delle ragioni dell'arresto e sarà prontamente resa edotta di ogni accusa contro di lei. Sarà inoltre messa in condizione di prendere contatto con i membri della sua famiglia.

4. Ogni persona privata della libertà in forza di un arresto o di detenzione ha il diritto di richiedere una visita medica e deve essere informata dell'esistenza di tale diritto.

5. Ogni persona arrestata o detenuta sulla base di un'accusa penale sarà prontamente condotta davanti ad un giudice o ad ogni altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge ad esercitare poteri giurisdizionali e ha diritto ad un processo entro tempi ragionevoli, oppure ad essere rilasciata. Il rilascio può essere sottoposto a garanzie circa la sua successiva comparizione al processo. La carcerazione preventiva non sarà in nessun caso la regola.

6. Ognuno che sia privato della libertà in stato di arresto o detenzione ha il diritto di proporre ricorso davanti ad una corte competente affinché si decida senza ritardo sulla legalità dell'arresto o detenzione e sia ordinato il suo rilascio in caso di arresto o detenzione illegale.

7. Ogni persona che sia stata vittima di un arresto o detenzione arbitraria o illegale ha il diritto ad un indennizzo.

Articolo 15.

Nessun reato e nessuna pena possono essere determinate se non in base ad una previa norma di legge. In ogni circostanza sarà applicata la norma più favorevole all'accusato.

Articolo 16.

Ogni persona accusata di reato sarà presunta innocente fino a che la sua colpevolezza non sia provata in via definitiva con una sentenza resa secondo la legge; nel corso delle indagini o del processo, l'accusato godrà delle seguenti garanzie minime:

1) il diritto ad essere informato prontamente, in modo dettagliato e in una lingua che egli comprenda, delle accuse rivolte contro di lui;

2) il diritto di disporre del tempo e dei mezzi adeguati per preparare la propria difesa e di comunicare con la propria famiglia;

3) il diritto di essere processato in presenza, davanti ad una corte ordinaria e a difendersi di persona o attraverso un legale di sua scelta, con cui possa comunicare liberamente e in privato;

4) il diritto all'assistenza gratuita di un legale che lo possa difendere, nel caso non possa difendersi da solo o se così richiede l'interesse della giustizia, nonché il diritto all'assistenza gratuita di un interprete se egli non può comprendere o non parla la lingua usata nel processo;

5) il diritto di esaminare o far esaminare dal proprio legale i testimoni dell'accusa e di produrre testimoni a difesa secondo le stesse condizioni applicate all'accusa;

6) il diritto di non essere costretto a testimoniare contro di sé o a confessare la propria colpevolezza;

7) il diritto, in caso di accertamento della sua colpevolezza, di presentare appello davanti ad un tribunale superiore, secondo quanto prevede la legge;

8) il diritto in ogni circostanza al rispetto della sua sicurezza personale e della privacy.

Articolo 17.

Ogni Stato Parte assicura in particolare che ogni minore a rischio o ogni reo accusato di un delitto abbia il diritto ad uno speciale sistema di giustizia penale riguardante i minori, ad ogni fase delle indagini, del processo e dell'esecuzione penale, nonché ad un trattamento particolare che tenga in considerazione la sua età, protegga la sua dignità, favorisca la riabilitazione e la reintegrazione sociale e lo metta in condizione di svolgere un ruolo costruttivo nella società.

Articolo 18.

Nessuna persona riconosciuta da una corte incapace di fare fronte ai debiti derivanti da un proprio obbligo contrattuale sarà imprigionata.

Articolo 19.

1. Nessuno sarà processato due volte per lo stesso reato. La persona contro cui un tale procedimento dovesse essere intentato avrà il diritto di contestare la sua legittimità e di chiedere il proprio rilascio.

2. La persona riconosciuta innocente a seguito di una decisione definitiva ha diritto ad un indennizzo per il danno sofferto.

Articolo 20.

1. Tutte le persone private della libertà sono trattate con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità inerente ad ogni persona umana.

2. Le persone detenute in attesa di processo saranno tenute separate da quelle che scontano una pena e saranno trattate in modo rispettoso della loro condizione di persone che non hanno subito condanna.

3. La finalità del sistema penitenziario è la rieducazione del detenuto in vista della sua reintegrazione sociale.

Articolo 21.

1. Nessuno sarà sottoposto ad interferenze arbitrarie o illecite nella sua vita privata, familiare, domestica o nella sua corrispondenza, né ad attacchi illeciti al suo onore o alla sua reputazione.

2. Ognuno ha il diritto di essere protetto dalla legge contro tali interferenze o tali attacchi.

Articolo 22.

Ognuno ha il diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica.

Articolo 23.

Ogni Stato Parte alla presente Carta si impegna ad assicurare che qualunque persona i cui diritti o libertà riconosciuti dalla Carta siano stati violati abbia un rimedio effettivo, a prescindere dal fatto che la violazione sia stata commessa da persone che abbiano agito in qualità di pubblici ufficiali.

Articolo 24.

Ogni cittadino ha i seguenti diritti:

1. Di svolgere liberamente attività politica.

2. Di prendere parte alla gestione dei pubblici affari, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente.

3) Di presentarsi alle elezioni o scegliere i propri rappresentanti in elezioni libere e imparziali, in condizione di parità tra tutti i cittadini e che garantiscano la libera espressione della sua volontà.

4. La possibilità di accedere, su un piede di parità con gli altri, alle funzioni pubbliche nel suo paese, secondo il principio di pari opportunità.

5. Di formare o di partecipare liberamente ad associazioni con altri.

6. Alla libertà di associazione e di riunione pacifica.

7. Nessuna limitazione sarà posta all'esercizio di questi diritti, salvo quelle prescritte dalla legge e necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'incolumità, della salute o della morale pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 25.

Le persone appartenenti a minoranze non saranno private del diritto di godere della propria cultura, ad usare la loro lingua e a praticare la loro religione. L'esercizio di tali diritti sarà regolamentato dalla legge.

Articolo 26.

1. Ognuno presente legalmente nel territorio di uno Stato Parte avrà il diritto, su tale territorio, alla libertà di movimento e a fissare liberamente le propria residenza in qualunque parte del territorio, in conformità con le leggi vigenti.

2. Nessuno Stato Parte può espellere una persona che non ha la nazionalità dello Stato ma che si trova legalmente sul suo territorio, salvo in esecuzione di una decisione presa in conformità con la legge e dopo che la persona sia stata autorizzata a ricorrere contro tale provvedimento ad un'autorità competente, a meno che non sussistano ragioni imprescindibili di sicurezza nazionale che lo impediscono. Le espulsioni collettive sono proibite in ogni circostanza.

Articolo 27.

1. A nessuno può essere impedito arbitrariamente o illegittimamente di lasciare qualunque paese, compreso il proprio, né di risiedervi; nessuno può essere obbligato a risiedere in una località di tale paese.

2. Nessuno può essere esiliato dal proprio paese né gli sarà impedito di farvi ritorno.

Articolo 28.

Ognuno ha il diritto di cercare asilo politico in un altro paese al fine di sfuggire alla persecuzione. Tale diritto non può essere invocato dalle persone contro le quali è in corso un'azione penale per un reato comune. I rifugiati per motivi politici non possono essere estradati.

Articolo 29.

1. Ognuno ha diritto ad una nazionalità. Nessuno sarà privato arbitrariamente o illegittimamente della sua nazionalità.

2. Gli Stati Parti adottano le misure che riterranno adeguate, in conformità con le loro norme in materia di cittadinanza, per consentire al figlio di acquisire la cittadinanza della madre, tenendo conto del miglior interesse del minore.

3. A nessuno sarà negato il diritto di acquisire un'altra cittadinanza, fermo restando il rispetto per le procedure legalmente previste nel suo Stato.

Articolo 30.

1. Ognuno ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione; nessuna restrizione può essere imposta all'esercizio di tale diritto salvo quelle stabilite dalla legge.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo o di praticare la religione, da solo o insieme ad altri, sarà soggetta unicamente alle limitazioni previste dalla legge e necessarie in una società tollerante che rispetta i diritti umani e le libertà, per la protezione dell'incolumità pubblica, dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica o dei fondamentali diritti e libertà degli altri.

3. I genitori o tutori hanno la libertà di provvedere all'educazione religiosa e morale dei loro figli.

Articolo 31.

Ognuno ha il diritto di possedere proprietà privata e in nessuna circostanza sarà arbitrariamente o illegittimamente spogliato in tutto o in parte della sua proprietà.

Articolo 32.

1. La presente Carta garantisce il diritto all'informazione e il diritto di opinione ed espressione, così come il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualunque mezzo, senza considerazione delle frontiere geografiche.

2. Questi diritti e libertà saranno esercitati nel rispetto dei fondamentali valori della società e saranno sottoposti unicamente alle limitazioni richieste per assicurare il rispetto dei diritti o della reputazione di altri, o per la protezione della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o della salute e moralità pubblica.

Articolo 33.

1. La famiglia è la naturale e fondamentale cellula della società; essa si fonda sul matrimonio tra un uomo e una donna. Uomini e donne in età per contrarre matrimonio hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, secondo le regole e condizioni del matrimonio. Nessun matrimonio può avere luogo senza il consenso di entrambi gli sposi. Le leggi vigenti regolano i diritti e i doveri dell'uomo e della donna quanto alla celebrazione del matrimonio, durante il matrimonio e allo scioglimento dello stesso.

2. Lo Stato e la società assicurano la protezione della famiglia, il rafforzamento dei vincoli familiari, la protezione dei suoi membri e la proibizione di ogni forma di violenza o di abuso nella relazione tra i suoi membri, in particolare verso le donne e i bambini. Essi inoltre assicurano la necessaria tutela e cura nei riguardi delle madri, dei bambini, delle persone anziane e delle persone con particolari necessità e appronteranno per gli adolescenti e i giovani le migliori opportunità di sviluppo fisico e mentale.

3. Gli stati parte adottano ogni necessario provvedimento legislativo, amministrativo e giudiziario per assicurare la protezione, la sopravvivenza, lo sviluppo e il benessere del bambino, in un contesto di libertà e dignità e assicureranno in ogni caso che il miglior interesse del bambino sia il criterio fondamentale rispetto ad ogni misura adottata nei suoi confronti, sia che si trattati di un minore a rischio di delinquenza sia che si tratti di un minorenne che ha commesso reati.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire, in particolare ai giovani, il diritto di svolgere attività sportiva.

Articolo 34.

1. Il diritto al lavoro è un naturale diritto di ogni cittadino. Lo Stato si impegna a mettere a disposizione, nella misura del possibile, posti di lavoro al maggior numero di persone che intendono lavorare, assicurando nel contempo la produzione, la libertà di ciascuno di scegliere il proprio lavoro e le pari opportunità senza alcuna discriminazione basata su razza, colore, sesso, religione, lingua, opinione politica, affiliazione sindacale, origine nazionale, origine sociale, disabilità o altre situazioni.

2. Ogni lavoratore ha diritto al godimento di giuste e favorevoli condizioni di lavoro che assicurino una remunerazione adeguata ai suoi bisogni essenziali e a quelli della sua famiglia, ad un orario di lavoro regolato, al risposo e a ferie retribuite, nonché a regole per il mantenimento della salute sul lavoro e la sua salubrità e per la protezione sul posto di lavoro di donne, minori e disabili.

3. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del bambino ad essere protetto dallo sfruttamento economico e dall'essere forzato a forme di lavoro rischiose o che interferiscono con la sua educazione o sono dannose per la sua salute fisica o per il suo sviluppo mentale, spirituale, morale o sociale. A questo scopo, e tenendo in considerazione le disposizioni rilevanti contenute in altri strumenti internazionali, gli Stati Parti si impegnano in particolare a:

a) definire un'età minima di ammissione al lavoro;

b) stabilire regole adeguate in materia di orario e condizioni di lavoro;

c) prevedere adeguate sanzioni penali o di altro tipo per garantire l'effettivo allineamento a tali disposizioni.

4. Non vi sarà alcuna discriminazione tra uomini e donne nel godimento del diritto a beneficiare della formazione, dell'impiego, della protezione del posto di lavoro, né del diritto a uguale remunerazione per uguale lavoro.

5. Ogni Stato assicura ai lavoratori immigrati nel proprio territorio la dovuta protezione nel rispetto delle leggi in vigore.

Articolo 35.

1. Ogni individuo ha il diritto di formare liberamente dei sindacati o di associarsi ai sindacati esistenti e svolgere liberamente attività sindacale per la protezione dei propri interessi.

2. Non vi saranno restrizioni all'esercizio di tali diritti e libertà al di fuori di quelle previste dalle leggi in vigore e necessarie per la salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'incolumità o dell'ordine pubblico o per la protezione della salute o della moralità pubblica o dei diritti e libertà di altri.

3) Ogni Stato Parte della presente Carta garantisce il diritto di sciopero nell'ambito delle leggi nazionali vigenti.

Articolo 36.

Gli Stati Parti assicurano il diritto di ogni cittadino alla sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale.

Articolo 37.

Il diritto allo sviluppo è un diritto umano fondamentale e tutti gli Stati sono chiamati a istituire politiche di sviluppo e adottare le misure necessarie ad assicurare tale diritto. Hanno il dovere di dare effetto ai valori di solidarietà e cooperazione tra di loro e a livello internazionale, al fine di sradicare la povertà e conseguire lo sviluppo economico, sociale, culturale e politico. In virtù di questo diritto, ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla realizzazione dello sviluppo e di godere dei benefici e dei frutti che ne derivano.

Articolo 38.

Ogni persona ha il diritto ad un livello di vita adeguato per sé e la propria famiglia, che assicuri il loro benessere e una vita dignitosa, in cui è compreso cibo, vestiario, alloggio, servizi e il diritto ad un ambiente sano. Gli Stati Parti adottano tutte le misure necessarie, in proporzione delle loro risorse, per garantire questi diritti.

Articolo 39.

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni membro della società a godere dei più elevati livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e il diritto di ogni cittadino ad accedere gratuitamente ai servizi sanitari di base nonché ai presidi medici senza discriminazioni di alcun tipo.

2. I provvedimenti presi dagli Stati Parti comprenderanno le seguenti azioni:

a) sviluppo di servizi sanitari e di cura di base e garanzia di accesso facile e gratuito ai centri che erogano tali servizi, a prescindere dalla collocazione geografica o dalla condizione economica;

b) sforzi per mettere sotto controllo le malattie attraverso la prevenzione e la cura, al fine di ridurre il tasso di mortalità;

c) promozione della sensibilizzazione in materia sanitaria e dell'educazione alla salute;

d) soppressione di pratiche tradizionali che sono dannose per la salute degli individui;

e) prevedere alimentazione di base e acqua potabile per tutti;

f) lottare contro l'inquinamento ambientale e prevedere adeguati sistemi di igiene;

g) lottare contro le droghe, le sostanze psicotrope, il fumo e le sostanze che provocano danni alla salute.

Articolo 40.

1. Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare alle persone con disabilità fisica o mentale una vita decorosa che garantisca la loro dignità, nonché a migliorare la loro autosufficienza e facilitare la loro attiva partecipazione alla vita sociale.

2. Gli Stati Parti prevedono servizi sociali gratuiti per tutte le persone con disabilità, forniranno il necessario sostegno materiale a tali persone nonché alle loro famiglie o alle famiglie che si prendono cura di loro, e faranno tutto quanto necessario per evitare la collocazione di tali persone in istituti. Gli Stati in ogni caso terranno conto del miglior interesse delle persone disabili.

3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure necessarie per ridurre l'incidenza della disabilità con ogni mezzo possibile, compresi programmi sanitari di prevenzione, campagne di sensibilizzazione e di educazione.

4. Gli Stati Parti forniranno ogni tipo di servizi educativi adatti alle persone con disabilità, tenuto conto dell'importanza di integrare tali persone nel sistema educativo e dell'importanza della formazione professionale e dell'apprendistato, nonché della creazione di opportunità di lavoro adeguate nel settore pubblico come in quello privato.

5. Gli Stati Parti forniranno tutti gli adeguati servizi sanitari per le persone con disabilità, compresi i servizi di riabilitazione, in vista della loro integrazione nella vita sociale.

6. Gli Stati Parti metteranno le persone con disabilità in condizione di fare uso di tutti i servizi pubblici e privati.

Articolo 41.

1. Sradicare l'analfabetismo è un impegno vincolante per lo Stato e ognuno ha il diritto all'istruzione.

2. Gli Stati Parti assicurano ai loro cittadini l'istruzione gratuita almeno al livello primario e di base. Tutte le forme e i livelli di educazione primaria saranno obbligatori e accessibili a tutti senza alcun tipo di discriminazione.

3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate in ogni campo per assicurare la collaborazione tra uomini e donne, in vista di conseguire gli obiettivi di sviluppo della nazione.

4. Gli Stati Parti garantiscono di indirizzare l'educazione al pieno sviluppo della persona umana e a rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali.

5. Gli Stati Parti si impegnano a inserire i principi dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella programmazione educativa in ambito formale e informale, nonché nei programmi educativi e formativi.

6. Gli Stati Parti assicurano l'attivazione dei i meccanismi necessari per fornire educazione permanente a tutti i cittadini e di sviluppare programmi di educazione per gli adulti.

Articolo 42.

1. Ogni persona ha il diritto di prendere parte alla vita culturale e di godere dei vantaggi del progresso scientifico e delle sue applicazioni.

2. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare la libertà di ricerca scientifica e di attività creativa e ad assicurare la protezione degli interessi morali e materiali derivanti dalla produzione scientifica, letteraria e artistica.

3. Gli Stati Parti collaboreranno e rafforzeranno ulteriormente la loro collaborazione a tutti i livelli, con la piena partecipazione delle persone di cultura e dei ricercatori, nonché delle loro organizzazioni, al fine di sviluppare e attuare programmi in campo dello spettacolo, culturale, artistico e scientifico.

Articolo 43.

Nulla nella presente Carta può essere inteso o interpretato come tale da pregiudicare i diritti e le libertà protetti a livello nazionale dalla legislazione dagli Stati Parti o stabiliti da strumenti internazionali o regionali in materia di diritti umani adottati o ratificati dagli Stati Parti, compresi i diritti delle donne, i diritti dei bambini e i diritti degli appartenenti a minoranze.

Articolo 44.

Gli Stati Parti si impegnano ad adottare, in conformità con le procedure costituzionali e con le disposizioni della presente Carta, ogni misura legislativa o non legislativa che risulti necessaria al fine di dare attuazione ai diritti stabiliti nel presente documento.

Articolo 45.

1. In base alla presente Carta, è istituito un "Comitato arabo per i diritti umani" – di seguito chiamato "il Comitato". Il Comitato è formato da sette membri eletti con voto segreto dagli Stati Parti della presente Carta.

2. Il Comitato è formato da cittadini di Stati Parti della presente Carta che devono avere ampia esperienza e competenza nel campo di azione del Comitato. I membri del Comitato vi siedono a titolo personale e sono del tutto indipendenti e imparziali.

3. Il Comitato avrà tra i suoi membri non più di un cittadino di ciascuno Stato Parte; i membri potranno essere rieletti per una sola volta. Sarà prestata attenzione al rispetto di un principio di rotazione.

4. I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni; il mandato di tre dei membri eletti alla prima elezione sarà di due anni e sarà rinnovato attraverso estrazione a sorte.

5. Sei mesi prima della data dell'elezione, il Segretario generale della Lega degli Stati Arabi invita gli Stati Parti a presentare i loro candidati entro i successivi tre mesi. Egli trasmetterà la lista dei candidati agli stati parti due mesi prima della data dell'elezione. I candidati che ottengono il maggior numero di voti espressi saranno eletti a far parte del Comitato. Se, in caso di un numero di voti uguale ricevuti da due candidati, il numero di candidati eletti con il massimo dei voti eccede quello dei posti disponibili, verrà tenuta una seconda votazione tra le persone con il numero di voti uguale. Se il voto è ancora in parità, il membro o i membri del Comitato saranno tratti a sorte. La prima elezione dei membri del Comitato si svolgerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della Carta.

6. Il Segretario generale invita gli Stati Parti a incontrarsi alla sede della Lega Araba al fine di procedere all'elezione dei membri del Comitato. Il quorum è raggiunto con la presenza della maggioranza degli Stati Parti. Se non è raggiunto il quorum, il Segretario generale convocherà una nuova riunione in cui almeno due terzi degli Stati Parti dovranno essere presenti. Se ancora manca il quorum, il Segretario generale convocherà una terza riunione che sarà valida indipendentemente dal numero di Stati Parti presenti.

7 Il Segretario generale convocherà la prima riunione del Comitato, nel corso della quale il Comitato elegge il suo presidente tra i propri membri, che resta in carica per un periodo di due anni rinnovabile una sola volta per una eguale durata. Il Comitato stabilisce le proprie regole di procedura e metodi di lavoro e determina la frequenza delle proprie riunioni. Il Comitato si riunisce presso la sede della Lega Araba. Può inoltre riunirsi in qualunque altro Stato Membro della Carta, su invito dello Stato.

Articolo 46.

1. Il Segretario generale dichiara il seggio vacante dopo aver ricevuto dal presidente comunicazione che uno dei membri:

a) è morto;

b) si è dimesso; o

c) per opinione unanime degli altri membri del Comitato, ha cessato di svolgere le sue funzioni senza dare una giustificazione accettabile o per una ragione diversa da quella di una temporanea assenza.

2. Se il seggio è dichiarato vacante, secondo la procedura del paragrafo 1, e il mandato del membro il cui seggio è vacante non scade entro sei mesi dalla dichiarata vacanza, il Segretario generale della Lega degli Stati Arabi riporta la questione agli Stati Parti della presente Carta i quali possono, entro due mesi, sottoporre delle candidature, ai sensi dell'art. 45, al fine di ricoprire il posto vacante.

Il Segretario generale della Lega Araba stila una lista alfabetica dei candidati e la trasmette agli Stati Membri della Carta. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge secondo la procedura indicata.

4. Ciascun membro del Comitato eletto per ricoprire un seggio vacante ai sensi del paragrafo 1 resta membro del Comitato fino allo spirare del mandato del membro il cui posto è stato dichiarato vacante secondo le disposizioni del citato paragrafo.

5. Il Segretario generale della Lega Araba dispone, nell'ambito del bilancio dell'Organizzazione, per fornire al Comitato le risorse finanziarie e umane di cui ha bisogno per svolgere in modo effettivo le proprie funzioni. Gli esperti del Comitato riceveranno lo stesso trattamento, in termini di emolumenti e rimborsi, degli esperti del Segretariato della Lega Araba.

Articolo 47.

Gli Stati Parti si impegnano a garantire che i membri del Comitato godano delle immunità necessarie per la loro protezione contro ogni forma di molestia o di pressione materiale o morale o di incriminazione per le posizioni assunte o le opinioni espresse nello svolgimento delle loro funzioni di membri del Comitato.

Articolo 48.

1. Gli Stati Parti si impegnano a sottoporre al Segretario generale della Lega degli Stati Arabi rapporti sulle misure adottate per attuare i diritti e le libertà riconosciuti nella presente Carta e sui progressi fatti verso il pieno godimento degli stessi. Il Segretario generale trasmette tali rapporti al Comitato perché li consideri.

2. Ogni Stato Parte sottoporrà al Comitato un rapporto iniziale entro un anno dall'entrata in vigore della Carta e successivamente un rapporto periodico ogni tre anni. Il Comitato può richiedere agli Stati Parti di fornire informazioni ulteriori relative all'attuazione della Carta.

3. Il Comitato prende in esame i rapporti sottoposti dagli Stati in base al paragrafo 2 alla presenza del rappresentante dello Stato Parte il cui rapporto viene esaminato.

4. Il Comitato discute il rapporto, avanza commenti e formula le necessarie raccomandazioni alla luce degli obiettivi della Carta.

5. Il Comitato sottopone un rapporto annuale contenente i suoi commenti e le sue raccomandazioni al Consiglio della Lega degli Stati Arabi, per il tramite del Segretario generale.

6. I rapporti del Comitato, le osservazioni conclusive e le raccomandazioni sono documenti pubblici che il Comitato provvede a diffondere ampiamente.

Articolo 49.

1. Il Segretario generale della Lega Araba sottopone la presente Carta, una volta approvata dal Consiglio della Lega, agli Stati Membri per la firma, ratifica o accessione.

2. La presente Carta entrerà in vigore due mesi dopo la data di deposito presso il Segretariato della Lega del settimo strumento di ratifica.

3. Successivamente alla sua entrata in vigore, la presente Carta diventa obbligatoria per ciascuno Stato due mesi dopo che lo Stato in questione ha depositato presso il Segretariato il proprio strumento di ratifica o accessione.

4. Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati Membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica o accessione.

Articolo 50.

Ogni Stato Parte può avanzare proposte per iscritto, attraverso il Segretario generale, per emendare la presente Carta. Una volta fatte circolare tra gli Stati Membri le proposte di emendamento, il Segretario generale invita gli Stati Parti a considerarle prima di sottoporle al Consiglio della Lega per la loro adozione.

Articolo 51.

Gli emendamenti hanno effetto, limitatamente agli Stati Parti che li hanno approvati, una volta approvati dai due terzi degli Stati Parti.

Articolo 52.

Ogni Stato Parte può proporre protocolli addizionali alla presente Carta, che saranno adottati secondo le procedure usate per l'adozione degli emendamenti alla Carta.

Articolo 53.

1. Ogni Stato Parte, quando firma la Carta o al deposito dello strumento di ratifica o di accessione, può apporre una riserva su qualunque articolo della Carta, purché la riserva non sia incompatibile con gli obiettivi o le finalità fondamentali della Carta.

2. Ogni Stato Parte che ha apposto una riserva in base al paragrafo 1 può ritirarla in qualsiasi momento notificandolo al Segretario generale della Lega degli Stati Arabi.

3. Il Segretario generale notifica agli Stati Parti le riserve e le richieste di ritiro delle riserve stesse.

Aggiornato il

27/01/2017