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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2005)

Data di adozione

16/5/2005

Data di entrata in vigore

1/2/2008

Organizzazione

COE - Consiglio d'Europa

Annotazioni

Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Varsavia il 16 maggio 2005. Entrata in vigore internazionale: 1 febbraio 2008. Stati Parti al 1° Gennaio 2024: 48.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 108 del 02 luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale n 163 del 15 luglio 2010). Data della ratifica: 29 novembre 2010 (Gazzetta Ufficiale n 300 del 24 dicembre 2010). Entrata in vigore per l'Italia: 01 marzo 2011.

Allegati


Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2005)

Preambolo

Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una maggiore unità tra i suoi membri;

Considerato che la tratta di esseri umani costituisce una violazione dei diritti umani e un'offesa alla dignità e all'integrità dell'essere umano;

Considerato che la tratta di esseri umani può condurre ad una situazione di schiavitù per le vittime;

Considerato che il rispetto dei diritti delle vittime, la loro protezione e la lotta alla tratta di esseri umani devono essere gli obiettivi prioritari;

Considerato che tutte le attività e le iniziative intraprese contro la tratta di esseri umani, devono essere non discriminatorie e tenere conto della parità tra le donne e gli uomini così come di un approccio fondato sui diritti dei minori;

Richiamando le dichiarazioni dei Ministri degli Affari esteri degli Stati membri nelle Sessioni 112° (14-15 Maggio 2003) e 114° (12-13 Maggio 2004) del Comitato dei Ministri che auspicavano un'azione più forte da parte del Consiglio d'Europa nel campo della tratta di esseri umani;

Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1950) ed i suoi Protocolli;

Ricordando le seguenti Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e la tratta dei bambini e dei giovani adulti; Raccomandazione n. R (97) 13 sull'intimidazione dei testimoni ed i diritti alla difesa; Raccomandazione n. R (2000) 11 sulla lotta contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale; Raccomandazione n. R (2001) 16 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale; Raccomandazione n. R (2002) 5 sulla protezione delle donne contro la violenza;

Ricordando le seguenti raccomandazioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa: Raccomandazione 1325 (1997) sulla tratta delle donne e sulla prostituzione forzata negli Stati membri del Consiglio d'Europa; Raccomandazione 1450 (2000) sulla violenza contro le donne; Raccomandazione 1545 (2002) per una campagna contro la tratta delle donne e la prostituzione; Raccomandazione 1610 (2003) sulla migrazione connessa alla tratta delle donne e alla prostituzione; Raccomandazione 1611 (2003) sul traffico degli organi in Europa; Raccomandazione 1663 (2004) sulla schiavitù domestica: servitù, persone alla pari e mogli acquistate per corrispondenza;

Ricordando la Decisione - quadro del Consiglio dell'Unione europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani, la Decisione - quadro del Consiglio della Unione europea del 15 marzo 2001 sullo status delle vittime nei processi penali e la Direttiva del Consiglio dell'Unione del 29 aprile 2004 sul permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini dei Paesi terzi che sono vittime della tratta di esseri umani o che sono stati oggetto di un'azione di aiuto all'immigrazione illegale e che cooperano con le autorità competenti;

Tenendo nella dovuta considerazione la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ed il suo Protocollo aggiuntivo finalizzato a prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori, al fine di rafforzare la protezione che offrono questi strumenti e sviluppare le norme da essi stabilite;

Tenendo nella debita considerazione gli altri strumenti giuridici pertinenti nel campo della lotta alla tratta di esseri umani;

Tenendo conto dell'esigenza di elaborare uno strumento giuridico internazionale globale che sia incentrato sui diritti umani delle vittime della tratta e sulla creazione di uno specifico meccanismo di monitoraggio,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I. Oggetto, campo d'applicazione, principio di non discriminazione e definizioni

Articolo 1. Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

a) prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini;

b) proteggere i diritti umani delle vittime della tratta e delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra donne e uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci;

c) promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani.

2. Allo scopo di assicurare una messa in opera efficace da parte delle Parti delle sue disposizioni, la presente Convenzione stabilisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.

Articolo 2. Campo d'applicazione

La presente Convenzione si applica a tutte le forme di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, legate o meno alla criminalità organizzata.

Articolo 3. Principio di non discriminazione

L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti, in particolare la fruizione delle misure atte a proteggere e promuovere i diritti delle vittime, dovrà avvenire senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altro genere, sulle origini nazionali o sociali, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, sulla ricchezza, sulla nascita o su qualsiasi altro tipo di condizione.

Articolo 4. Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a) L'espressione "tratta di esseri umani" indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi;

b) Il consenso della vittima di "tratta di esseri umani" allo sfruttamento, così come indicato nel comma a) di questo articolo, è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi indicati nel comma a);

c) Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di un minore allo scopo di sfruttarlo, verrà considerato "tratta di esseri umani" anche se non viene utilizzato alcuno dei mezzi previsti nel comma a) del presente articolo;

d) per "minore" s'intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni;

e) per "vittima" s'intende qualsiasi persona fisica soggetta alla tratta di esseri umani così come definita nel presente articolo.

Capitolo II – Prevenzione, cooperazione ed altre misure

Articolo 5. Prevenzione della tratta di esseri umani

1. Ciascuna delle Parti adotterà misure per stabilire o rafforzare il coordinamento a livello nazionale tra i vari organismi responsabili della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani.

2. Ciascuna delle Parti stabilirà e/o rafforzerà politiche e programmi efficaci allo scopo di prevenire la tratta di esseri umani, mediante: ricerche, campagne d'informazione, di sensibilizzazione ed educative; iniziative sociali ed economiche, programmi di formazione, in particolare quelli per le persone vulnerabili nei confronti della tratta e per i professionisti che s'interessano della tratta di esseri umani.

3. Ciascuna delle Parti promuoverà un tipo di approccio fondato sui diritti umani, ed userà un approccio integrato di parità tra donne ed uomini e rispettoso dell'infanzia, nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione di tutte le politiche ed i programmi menzionati nel secondo comma.

4. Ciascuna delle Parti adotterà le misure appropriate e necessarie, affinché gli immigrati si stabiliscano nel Paese legalmente, in particolare attraverso la diffusione d'informazioni accurate, da parte degli uffici interessati, sulle condizioni che permettono l'ingresso e la permanenza legale sul proprio territorio.

5. Ciascuna delle Parti adotterà specifiche misure per ridurre la vulnerabilità dei minori nei confronti della tratta, in modo particolare creando un ambiente protetto per questi ultimi.

6. Le misure stabilite in conformità con il presente articolo coinvolgeranno, se del caso, le organizzazioni non governative, le altre organizzazioni competenti e gli altri soggetti della società civile impegnati nella prevenzione della tratta di esseri umani e nella protezione o nell'aiuto alle vittime.

Articolo 6. Misure per scoraggiare la domanda

Per scoraggiare la domanda, che favorisce tutte le forme di sfruttamento delle persone, in particolare delle donne e dei bambini, e che favorisce la tratta, ciascuna delle Parti adotterà o rafforzerà misure legislative, amministrative, educative, sociali, culturali ed altre, ivi comprese:

a) ricerche sulle migliori pratiche, metodi e strategie;

b) misure dirette ad aumentare il livello di consapevolezza della responsabilità e dell'importante ruolo dei media e della società civile per individuare la domanda come una delle cause profonde della tratta di esseri umani;

c) realizzare campagne d'informazione mirate, coinvolgendo tra gli altri, se necessario, le pubbliche autorità ed i decisori politici;

d) misure di prevenzione, inclusi programmi educativi destinati ai ragazzi e alle ragazze nella loro vita scolastica, che evidenzino l'inaccettabile natura della discriminazione basata sul sesso e le disastrose conseguenze che ne derivano, l'importanza della parità tra le donne e gli uomini e della dignità e integrità di ogni essere umano.

Articolo 7. Misure alle frontiere

1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, le Parti rafforzeranno, per quanto possibile, i controlli alle frontiere, necessari per prevenire e scoprire la tratta di esseri umani.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure appropriate per prevenire, per quanto possibile, l'utilizzo dei mezzi di trasporto usati dai corrieri commerciali per commettere i reati previsti sulla base della presente Convenzione.

3. Laddove appropriato, e nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili, tali misure consistono nella previsione dell'obbligo per i trasportatori commerciali, incluse tutte le compagnie di trasporto o tutti i proprietari o chiunque utilizzi un qualsiasi mezzo di trasporto, di accertarsi che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza.

4. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie, in conformità alla propria legge nazionale, per comminare sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti nel comma 3 del presente articolo.

5. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per permettere, in conformità alla propria legislazione, di rifiutare l'ingresso o revocare i visti alle persone implicate nei reati previsti sulla base della presente Convenzione.

6. Le Parti rafforzano la cooperazione tra i servizi di controllo alle frontiere, in particolare stabilendo e mantenendo canali diretti di comunicazione.

Articolo 8. Sicurezza e controllo dei documenti

Ciascuna delle Parti prende le misure necessarie:

a) per assicurarsi che i documenti di viaggio o di identità, da essa rilasciati, siano di qualità tale da non poter essere facilmente usati in modo inappropriato né falsificati o modificati, duplicati o rilasciati illecitamente;

e

b) per assicurare l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o d'identità rilasciati da e per conto di una delle Parti e allo scopo di prevenire la loro illegittima riproduzione e conseguente illegittimo rilascio.

Articolo 9. Legittimità e validità dei documenti

Su richiesta di una delle Parti, una Parte verifica, in conformità al proprio diritto nazionale ed entro un ragionevole lasso di tempo, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o d'identità rilasciati o ritenuti rilasciati a suo nome e che si sospetti vengano usati per la tratta di esseri umani.

Capitolo III. Misure di protezione e di promozione dei diritti delle vittime, che garantiscano la parità tra le donne e gli uomini

Articolo 10. Identificazione delle vittime

1. Ciascuna delle Parti si assicura che le autorità competenti dispongano di personale formato e qualificato per la prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, nell'identificazione delle vittime, in particolare dei minori, e nell'aiuto a questi ultimi, e si assicura che le autorità competenti collaborino tra loro, così come con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno, al fine di permettere di identificare le vittime con una procedura che tenga conto della speciale situazione delle donne e dei minori vittime e, nei casi appropriati, che vengano rilasciati permessi di soggiorno nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 della presente Convenzione.

2. In particolare, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre Parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno. Ciascuna delle Parti si assicura che, se le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, quella persona non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura di identificazione, che la vede vittima di un reato previsto dall'articolo 18 della presente Convenzione, sia stata completata dalle autorità competenti e si assicura che la persona riceva l'assistenza di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

3. Quando l'età della vittima risulta incerta e ci sono motivi per credere che la vittima sia un minore, in tal caso si presume che si tratti di un minore e si adottano speciali misure di protezione nell'attesa che l'età venga verificata.

4. Non appena il minore viene identificato come vittima, e non è accompagnato, ognuna delle Parti deve:

a) garantire la rappresentanza legale del minore da parte di un tutore, di un'organizzazione o da una autorità che agisca nell'interesse superiore del minore;

b) intraprendere i passi necessari per stabilire la sua identità e la sua nazionalità;

c) fare ogni possibile sforzo per ritrovare la sua famiglia, laddove questo rientri nell'interesse superiore del minore stesso.

Articolo 11. Protezione della vita privata

1. Ciascuna delle Parti protegge la vita privata e l'identità delle vittime. I dati personali che le riguardano sono registrati e usati alle condizioni previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali.

2. In particolare, ciascuna delle Parti adotta misure al fine di assicurare che l'identità, o i particolari che consentono l'identificazione, di un minore vittima della tratta, non siano resi pubblici attraverso i media od altri mezzi, salvo, in eccezionali circostanze, quando si mira a facilitare il ritrovamento dei membri della famiglia o per assicurare in altro modo il benessere e la protezione del minore.

3. Ciascuna delle Parti prende in considerazione l'adozione, nel rispetto dell'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali come interpretato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo, di misure finalizzate ad incoraggiare i media a proteggere la vita privata e l'identità delle vittime attraverso l'auto-regolazione o misure di regolazione o di co-regolazione.

Articolo 12. Assistenza alle vittime della tratta di esseri umani

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per dare assistenza alle vittime per il loro recupero fisico, psicologico e sociale. Tale assistenza includerà almeno:

a) condizioni di vita tali da assicurare loro la sussistenza, attraverso misure quali: un alloggio adeguato e sicuro, l'assistenza psicologica e materiale;

b) accesso alle cure mediche d'urgenza;

c) un aiuto in materia di traduzione ed interpretariato, se necessario;

d) consulenza ed informazioni, concernenti in particolare i diritti che la legge riconosce loro ed i servizi messi a loro disposizione, in una lingua che possano comprendere;

e) assistenza per fare in modo che i diritti e gli interessi delle vittime siano rappresentati e presi in considerazione durante le fasi della procedura penale avviata contro gli autori del reato;

f) accesso all'istruzione per i minori.

2. Ciascuna delle Parti tiene nel dovuto conto le esigenze di sicurezza e di protezione delle vittime.

3. Inoltre, ciascuna delle Parti fornisce l'assistenza medica necessaria, o qualsiasi altro genere di assistenza, alle vittime che risiedono legalmente nel territorio, che non hanno risorse adeguate e ne hanno bisogno.

4. Ciascuna delle Parti adotta norme che autorizzino le vittime, residenti nel territorio in modo legale, ad avere accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale ed all'istruzione.

5. Ciascuna delle Parti prende misure, ove necessario ed alle condizioni stabilite dalle proprie leggi nazionali, al fine di cooperare con le organizzazioni non-governative, le altre organizzazioni competenti o gli altri soggetti della società civile impegnati nell'assistenza delle vittime.

6. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, o le altre misure necessarie per assicurarsi che l'assistenza ad una vittima non sia subordinata alla sua volontà di testimoniare.

7. Per l'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, ciascuna delle Parti si assicura che i servizi siano forniti in modo consensuale ed informato, tenendo in debito conto le speciali esigenze delle persone che si trovano in una condizione di vulnerabilità ed i diritti dei minori in materia di alloggio, istruzione e cure adeguate.

Articolo 13. Periodo di recupero e di riflessione

1. Ciascuna delle Parti prevede nella sua legislazione nazionale un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni, quando sussistano ragionevoli motivi per credere che la persona in questione sia una vittima. Tale periodo dovrà avere durata sufficiente perché la persona in questione possa ristabilirsi, sfuggire dall'influenza dei trafficanti e/o prendere consapevolmente delle decisioni sulla sua collaborazione con le autorità competenti. Durante questo periodo non sarà possibile mettere in atto alcun ordine d'espulsione contro di essa. Questa norma non pregiudica le attività avviate dalle autorità competenti in tutte le fasi della procedura nazionale applicabile ed in particolare non pregiudica l'attività investigativa ed il procedimento penale. Durante questo periodo le Parti autorizzano il soggiorno della persona in questione sul loro territorio.

2. Durante questo periodo, le persone di cui al comma 1 di questo articolo beneficiano delle misure contenute nell'articolo 12, commi 1 e 2.

3. Le Parti non sono obbligate al rispetto di questo periodo se ricorrono motivi di ordine pubblico o se si ritiene che lo stato di vittima sia stato invocato abusivamente.

Articolo 14. Permesso di soggiorno

1. Ciascuna delle Parti rilascia un permesso di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una delle due seguenti ipotesi o in entrambe:

a) l'autorità competetene considera che la loro permanenza sia necessaria in ragione della loro condizione personale;

b) l'autorità competente considera che il loro soggiorno sia necessario in ragione della loro collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o del procedimento penale.

2. Il permesso di soggiorno per i minori vittime, quando giuridicamente necessario, sarà rilasciato in funzione dell'interesse superiore del minore e, se opportuno, rinnovato alle stesse condizioni.

3. Il mancato rinnovo o ritiro del permesso di soggiorno è soggetto alle condizioni stabilite dalla legge nazionale della Parte.

4. Se una vittima inoltra una domanda per un altro tipo di permesso di soggiorno, la Parte interessata terrà conto del fatto che la vittima ha beneficiato o ancora beneficia del permesso di soggiorno in virtù del comma 1.

5. Considerando gli obblighi delle Parti di cui all'articolo 40 della presente Convenzione, ogni Parte si assicura che il rilascio del permesso, in conformità alla presente disposizione, avvenga senza pregiudizio del diritto di richiedere asilo e di beneficiarne.

Articolo 15. Indennizzo e ricorso

1. Ciascuna delle Parti garantisce che le vittime abbiano accesso, sin dal loro primo contatto con le autorità competenti, all'informazione sulle procedure giudiziarie ed amministrative pertinenti, in una lingua che possano comprendere.

2. Ciascuna delle Parti stabilisce, nella propria legislazione nazionale, il diritto delle vittime all'assistenza di un difensore e all'assistenza legale gratuita alle condizioni previste dalle norme nazionali.

3. Ciascuna delle Parti prevede nella sua legislazione nazionale il diritto delle vittime ad essere indennizzate dagli autori del reato.

4. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per fare in modo che l'indennizzo alle vittime sia garantito, alle condizioni previste dalle norme nazionali, ad esempio stabilendo un fondo per l'indennizzo delle vittime o altre misure o programmi destinati all'assistenza e all'integrazione sociale delle vittime, che potrebbero essere finanziati dai beni che derivano dall'applicazione delle misure previste dall'articolo 23.

Articolo 16. Rimpatrio e rientro delle vittime

1. La Parte di cui una vittima ha la cittadinanza o in cui risiedeva in via permanente al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato di accoglienza, deve, tenuto conto dei suoi diritti, della sua sicurezza e dignità, facilitare ed accettare il rientro della vittima, senza ritardi ingiustificati e irragionevoli.

2. Quando una Parte rinvia una vittima in un altro Stato, questo rinvio deve essere fatto con il dovuto riguardo ai diritti, alla sicurezza ed alla dignità della persona e tenendo conto altresì della fase a cui è giunta l'eventuale procedura giudiziaria connessa alla persona in quanto vittima; il rinvio deve di preferenza essere volontario.

3. Su domanda di una Parte ricevente, un'altra Parte, su richiesta, verifica se una persona aveva la cittadinanza o il diritto di risiedere in modo permanente nel proprio territorio al momento dell'ingresso nel territorio della Parte ricevente.

4. Allo scopo di facilitare il rientro di una vittima che sia sprovvista dei documenti richiesti, la Parte di cui questa persona è cittadina, o in cui aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso sul territorio della Parte ricevente, accetta di rilasciare, su richiesta della Parte ricevente, i documenti di viaggio, o altro tipo di autorizzazione, necessari per mettere in grado la persona di rientrare e di essere ammessa nel proprio territorio.

5. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per realizzare programmi di rimpatrio, che coinvolgano le competenti istituzioni nazionali od internazionali e le organizzazioni non-governative. Questi programmi mirano ad evitare la ri-vittimizzazione. Ciascuna delle Parti dovrebbe fare ogni sforzo per favorire la reintegrazione delle vittime nella società dello Stato di rientro, inclusa la reintegrazione nel sistema scolastico e nel mercato del lavoro, in particolare attraverso l'acquisizione e il miglioramento delle competenze professionali. Riguardo ai minori, questi programmi dovrebbero includere il godimento del diritto all'istruzione e misure per assicurare loro il beneficio di una presa in carico o di una accoglienza adeguata da parte della loro famiglia o di strutture di accoglienza adatte.

6. Ciascuna delle Parti prende le misure legislative o le altre misure necessarie per mettere a disposizione delle vittime, laddove necessario in collaborazione con tutte le Parti coinvolte, le informazioni sulle strutture che possano assisterle nel Paese dove sono rientrate o rimpatriate, quali i servizi investigativi e giudiziari, le organizzazioni non-governative, gli operatori del settore legale capaci di fornire consigli e le strutture sociali.

7. I minori vittime non saranno rimpatriati in uno Stato, se, in base ad una valutazione dei rischi e della sicurezza, appare che tale rimpatrio non sarebbe nell'interesse superiore del minore.

Articolo 17. Parità tra donne e uomini

Ciascuna delle Parti deve tendere, nell'applicare le misure contenute in questo capitolo, a promuovere l'eguaglianza tra le donne e gli uomini e il ricorso all'approccio integrato di parità nello sviluppare, attuare e valutare le misure stesse.

Capitolo IV. Diritto penale sostanziale

Articolo 18. Reato di tratta di esseri umani

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per qualificare come reati gli atti enunciati all'articolo 4 della presente Convenzione, se commessi intenzionalmente.

Articolo 19. Reato di utilizzo dei servizi di una vittima

Ciascuna delle Parti provvede ad adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per definire reato, in conformità alla propria legge nazionale, l'utilizzo di servizi che sono oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 4 della presente Convenzione, se c'è la consapevolezza che la persona in questione è una vittima della tratta di esseri umani.

Articolo 20. Reati relativi ai documenti di viaggio o d'identità

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, e le altre misure necessarie, per definire reati i seguenti atti, se intenzionalmente commessi allo scopo di rendere possibile la tratta di esseri umani:

a) fabbricare un documento di viaggio o d'identità falso;

b) procurare o fornire tale documento;

c) trattenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere il documento di viaggio o di identità di un'altra persona.

Articolo 21. Complicità e tentativo

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, e le altre misure necessarie, per definire reato qualsiasi forma di complicità, quando la stessa è intenzionale, allo scopo di commettere uno dei reati stabiliti in applicazione degli articoli 18 e 20 della presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per definire reato qualsiasi tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti in applicazione degli articoli 18 e 20 lettera a), della presente Convenzione.

Articolo 22. Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, e le altre misure necessarie, allo scopo di assicurare che le persone giuridiche siano ritenute responsabili dei reati stabiliti in applicazione della presente Convenzione, quando vengono commessi per loro conto da una qualsiasi persona fisica, che agisca sia individualmente sia come parte di un organo della persona giuridica o che eserciti un potere di direzione al suo interno e che abbia:

a) il potere di rappresentanza della persona giuridica;

b) l'autorità per prendere decisioni per conto della persona giuridica;

c) l'autorità per esercitare un controllo sulla persona giuridica.

2. Escludendo i casi già esposti nel comma 1, ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per assicurare che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la mancanza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica indicata nel comma 1 abbia reso possibile che venisse commesso un reato, stabilito in virtù della presente Convenzione, per conto della suddetta persona giuridica, da parte di una persona fisica che abbia agito sotto la sua autorità.

3. In base ai principi giuridici della Parte in questione, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

4. Tale responsabilità viene stabilita in modo da non pregiudicare la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Articolo 23. Sanzioni e misure repressive

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per far sì che i reati, stabiliti ai sensi degli articoli dal 18 al 21, siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni includono, per i reati stabiliti in attuazione dell'articolo 18, quando commessi da persone fisiche, pene che prevedano la privazione della libertà e che possano dar luogo all'estradizione.

2. Ciascuna delle Parti farà sì che le persone giuridiche responsabili in applicazione dell'art. 22, siano soggette a sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese le sanzioni pecuniarie.

3. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per rendere possibile la confisca o comunque la sottrazione dei mezzi e dei profitti derivanti dai reati come definiti ai sensi degli articoli 18 e 20, lettera a, della presente Convenzione, o di beni il cui valore corrisponda a tali profitti.

4. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per rendere possibile la chiusura temporanea o permanente di qualsiasi struttura usata per commettere la tratta di esseri umani, senza pregiudizio nei confronti dei diritti dei terzi in buona fede, o per interdire, a titolo temporaneo o definitivo, all'autore del reato, l'esercizio dell'attività nel corso della quale il reato è stato commesso.

Articolo 24. Circostanze aggravanti

Ciascuna delle Parti fa in modo che le seguenti circostanze siano considerate come aggravanti in sede di determinazione della pena per i reati stabiliti ai sensi dell'articolo 18 della presente Convenzione:

a) il reato ha messo a rischio la vita della vittima deliberatamente o per grave negligenza;

b) il reato è stato commesso contro un minore;

c) il reato è stato commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;

d) il reato è stato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale.

Articolo 25. Precedenti penali

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative e le altre che diano la possibilità di prendere in considerazione, nel contesto della valutazione della pena, le condanne definitive inflitte da un'altra Parte, in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 26. Esimenti

Ciascuna delle Parti stabilisce, in conformità con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico nazionale, la possibilità di non comminare sanzioni penali alle vittime che sono state coinvolte nelle attività illecite, quando ne siano state costrette.

Capitolo V. Indagini, procedimenti giudiziari e diritto procedurale

Articolo 27. Inchieste su denuncia e d'ufficio

1. Ciascuna delle Parti si assicura che le indagini o le azioni penali relative ai reati stabiliti in base alla presente Convenzione, non siano subordinate alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima, almeno quando il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio.

2. Ciascuna delle Parti vigila affinché le vittime di un reato commesso nel territorio di una delle Parti, diverso da quello in cui risiedono, possano adire l'autorità giudiziaria competente dello Stato di residenza. L'autorità competente adita, nel caso in cui non possa essa stessa esercitare la competenza al riguardo, trasmette senza ritardi la denuncia all'autorità competente della Parte nel cui territorio è stato commesso il reato. Il caso verrà trattato secondo le norme di diritto nazionale della Parte in cui il reato è stato commesso.

3. Ciascuna delle Parti assicura, per mezzo di misure legislative o altre, alle condizioni previste dalle proprie norme nazionali, ai gruppi, alle fondazioni, alle associazioni o alle organizzazione non-governative che abbiano come scopo lottare contro la tratta di esseri umani o proteggere i diritti della persona umana, la possibilità di assistere e/o di sostenere le vittime che lo consentano nel corso dei procedimenti giudiziari penali che riguardano i reati stabiliti in base all'articolo 18 della presente Convenzione.

Articolo 28. Protezione delle vittime, dei testimoni e delle persone che collaborano con l'autorità giudiziaria

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre necessarie per offrire una protezione effettiva ed appropriata dalle possibili ritorsioni o intimidazioni, specie durante le indagini e nel corso del procedimento giudiziario a carico degli autori del reato o dopo il procedimento, a vantaggio:

a) delle vittime;

b) quando è opportuno, delle persone che forniscono informazioni relative ai reati stabiliti in base all'articolo 18 della presente Convenzione o che collaborano in altro modo con le autorità incaricate delle indagini o dei procedimenti giudiziari;

c) dei testimoni che rendono una deposizione in ordine ai reati stabiliti in base all'articolo 18 della presente Convenzione;

d) se necessario, dei membri della famiglia delle persone di cui alle lettere a) e c).

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, o le altre misure necessarie, per assicurare e per offrire diversi tipi di protezione. Queste misure possono includere la protezione fisica, l'assegnazione di un nuovo luogo di residenza, il cambio d'identità e l'assistenza nel trovare lavoro.

3. I minori beneficiano di speciali misure di protezione che tengano conto del loro superiore interesse.

4. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, o le altre misure necessarie, per assicurare, se necessario, un'adeguata protezione da possibili ritorsioni o intimidazioni, in particolare durante le indagini e nel corso dei procedimenti giudiziari a carico degli autori dei reati, o dopo i procedimenti, ai membri dei gruppi, delle fondazioni, delle associazioni o delle organizzazioni non-governative che esercitano una o più attività previste nell'articolo 27, comma 3.

5. Ciascuna delle Parti prende in considerazione la stipula di accordi o di intese con altri Stati per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 29. Autorità specializzate ed organismi di coordinamento

1. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie al fine di assicurare che persone fisiche o giuridiche si specializzino nella lotta contro la tratta degli esseri umani e nella protezione delle vittime. Queste persone fisiche o giuridiche godono della necessaria indipendenza, nel quadro dei principi fondamentali del sistema giuridico della Parte interessata, perché possano essere in grado svolgere le loro funzioni in maniera efficace e libere da qualsiasi indebita pressione. Dette persone fisiche, o il personale delle persone giuridiche, devono disporre di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all'esercizio delle funzioni che svolgono.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per assicurare il coordinamento delle politiche e delle azioni dei servizi della propria amministrazione e degli altri organismi pubblici che combattono contro la tratta degli esseri umani, se opportuno con l'istituzione di organismi di coordinamento.

3. Ciascuna delle Parti fornisce o rinforza la formazione di agenti responsabili della prevenzione e della lotta alla tratta degli esseri umani, inclusa la formazione sui diritti della persona umana. La formazione può essere specifica per i diversi servizi e, se opportuno, s'incentrerà sui metodi usati per la prevenzione della tratta, per perseguire i trafficanti e per proteggere i diritti delle vittime, compresa la protezione delle vittime nei confronti dei trafficanti.

4. Ciascuna delle Parti prende in considerazione la nomina di Relatori nazionali o individua altri organismi incaricati del monitoraggio delle attività contro la tratta condotte dalle istituzioni statali e dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale.

Articolo 30. Procedure giudiziarie

Nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare dell'articolo 6, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per garantire, nel corso dei procedimenti giudiziari:

a) la protezione della vita privata delle vittime e, ove necessario, della loro identità;

b) la sicurezza delle vittime e la loro protezione dalle intimidazioni, alle condizioni previste dalle norme nazionali e, nel caso di minori vittime, con specifico riferimento ai bisogni dei minori ed assicurando loro il diritto a misure di protezione specifiche.

Articolo 31. Competenza

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, e le altre necessarie, per stabilire la competenza per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione, laddove il reato venga commesso:

a) nel proprio territorio; o

b) a bordo di una nave che batta bandiera della Parte in questione; o

c) a bordo di un velivolo immatricolato secondo le disposizioni di legge di detta Parte; o

d) da un proprio cittadino o da un apolide che abbia la propria abituale residenza nel suo territorio, se il reato è punibile penalmente nel luogo in cui è stato commesso o se, per territorio, il reato non ricade nella competenza di alcuno Stato;

e) contro un proprio cittadino.

2. Ciascuna delle Parti può, al momento della firma o quando deposita il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, con una dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o in condizioni specifiche, le disposizioni relative alla competenza di cui al comma 1 lettere d) e e) del presente articolo o di qualsiasi parte di dette lettere.

3. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per definire la propria competenza con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore si trovi nel proprio territorio e non possa venire estradato verso un'altra Parte soltanto in base alla sua nazionalità, dietro una richiesta di estradizione.

4. Quando più Parti rivendichino la propria competenza in relazione ad un presunto reato stabilito in base alla presente Convenzione, le Parti interessate si consulteranno, se ciò è opportuno, al fine di determinare quale sia la più idonea a procedere penalmente.

5. Senza pregiudizio per le disposizioni generali di diritto internazionale, questa Convenzione non esclude alcuna ipotesi di competenza penale esercitata da una delle Parti, in conformità alla propria legislazione nazionale.

Capitolo VI. Cooperazione internazionale e cooperazione con la società civile

Articolo 32. Principi generali e misure di cooperazione internazionale

Le Parti cooperano tra loro, in conformità con le clausole della presente Convenzione ed in applicazione degli strumenti internazionali e regionali applicabili, degli accordi basati su disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, allo scopo di:

- prevenire e combattere la tratta di esseri umani;

- proteggere e fornire assistenza alle vittime;

- condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione.

Articolo 33. Misure relative alle persone minacciate o scomparse

1. Quando una Parte, sulla base delle informazioni in suo possesso, ha ragionevoli motivi di credere che la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona di cui all'articolo 28, comma 1, sia in pericolo immediato sul territorio di un'altra Parte, la Parte che possiede le informazioni, deve, in questo caso d'urgenza, trasmetterle senza tardare a quella altra Parte, in modo che essa possa prendere le adeguate misure di protezione.

2. Le Parti di questa Convenzione, possono decidere di rinforzare la loro cooperazione nella ricerca delle persone scomparse, in particolare dei minori, se le informazioni disponibili possono far pensare che siano vittime della tratta di esseri umani. A questo scopo, le Parti possono stipulare tra loro accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 34. Informazioni

1. La Parte interpellata informa prontamente la Parte richiedente del risultato definitivo delle azioni intraprese ai sensi di questo capitolo. La Parte interpellata informa ugualmente senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'attuazione delle misure sollecitate o che rischi di ritardarle considerevolmente.

2. Una Parte può, entro i limiti delle proprie norme nazionali ed in assenza di una preventiva richiesta, trasmettere ad un'altra Parte le informazioni ottenute nel quadro delle sue indagini, se ritiene che ciò possa aiutare la Parte destinataria ad avviare o a condurre a buon fine indagini o procedimenti relativi a reati stabiliti in virtù della presente Convenzione o quando queste informazioni potrebbero condurre ad una richiesta di cooperazione, da parte di quella Parte, ai sensi delle disposizioni del presente capitolo.

3. Prima di trasmettere tali informazioni, la Parte che le fornisce può richiedere che siano trattate come confidenziali o che non vengano utilizzate che a certe condizioni. Se la Parte ricevente non può dar seguito a questa richiesta, essa deve informarne l'altra parte che determinerà allora se le informazioni in questione debbano ugualmente essere fornite. Se la Parte ricevente accetta le informazione alle condizioni prescritte, sarà tenuta al rispetto delle condizioni stesse.

4. Tutte le informazioni richieste che riguardano gli articoli 13, 14 e 16, e che sono necessarie per l'attribuzione dei diritti conferiti da questi articoli, saranno trasmesse senza ritardi, su richiesta della Parte coinvolta, nel rispetto dell'articolo 11 della presente Convenzione.

Articolo 35. Cooperazione con la società civile

Ciascuna delle Parti incoraggia le autorità statali ed i funzionari pubblici a cooperare con le organizzazioni non-governative, con le altre organizzazioni pertinenti e con i membri della società civile, allo scopo di stabilire dei partenariati strategici per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione.

Capitolo VII. Meccanismo di monitoraggio

Articolo 36. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani

1. Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (da qui in poi chiamato GRETA) è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti.

2. GRETA è composto da un minimo di 10 membri ad un massimo di 15 membri. La composizione di GRETA tiene conto di una partecipazione equilibrata di donne e di uomini, di una partecipazione geograficamente equilibrata e di un'esperienza multi-disciplinare. I membri sono eletti dal Comitato delle Parti con un mandato di 4 anni, rinnovabile una sola volta, tra i cittadini degli Stati Parti della presente Convenzione.

3. L'elezione dei membri di GRETA si baserà sui seguenti principi:

a) i membri saranno scelti tra personalità di elevata moralità, conosciute per la loro competenza nel campo dei diritti umani, dell'assistenza e della protezione delle vittime e della lotta contro la tratta di esseri umani o che possiedano una esperienza professionale nei campi di cui tratta la presente Convenzione;

b) essi siederanno a titolo individuale e saranno indipendenti ed imparziali nell'esercizio del loro mandato e si renderanno disponibili ad adempiere alle loro funzioni in modo effettivo;

c) GRETA non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;

d) essi dovrebbero rappresentare i principali sistemi giuridici.

4. La procedura di elezione dei membri di GRETA viene stabilita dal Comitato dei Ministri, dopo consultazione delle Parti della Convenzione ed averne ottenuto l'unanime consenso, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. GRETA adotta le proprie regole di procedura.

Articolo 37. Il Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa degli Stati membri Parte della Convenzione e dai rappresentanti delle Parti della Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa.

2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si deve tenere entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri di GRETA. Esso si riunirà in seguito su richiesta di un terzo delle Parti, del Presidente di GRETA o del Segretario generale.

3. Il Comitato delle Parti adotta le proprie regole di procedura.

Articolo 38. Procedura

1. La procedura di valutazione riguarda le Parti della Convenzione ed è divisa in cicli, la cui durata è determinata da GRETA. All'inizio di ciascun ciclo GRETA seleziona le disposizioni specifiche su cui verrà esperita la procedura di valutazione.

2. GRETA determina i mezzi più appropriati per procedere a questa valutazione. GRETA può adottare, in particolare, un questionario per ciascun ciclo di valutazione, che può servire come base per valutare l'attuazione, da parte delle Parti, della presente Convenzione. Il questionario è indirizzato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al questionario, così come a qualsiasi altra richiesta d'informazione da parte di GRETA.

3. GRETA può richiedere informazioni alla società civile.

4. GRETA può organizzare in maniera sussidiaria, in cooperazione con le autorità nazionali e con la "persona di contatto" nominata da queste ultime, e, se necessario, con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, visite nei Paesi interessati. Durante queste visite, GRETA può essere assistita da specialisti negli specifici settori.

5. GRETA stabilisce una bozza di rapporto contenente l'analisi dell'attuazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, così come i suggerimenti e le proposte che riguardano il modo in cui la Parte coinvolta può trattare i problemi identificati. La bozza di rapporto viene trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti. Detti commenti vengono presi in considerazione da GRETA quando stila il suo rapporto.

6. Su questa base, GRETA adotta il proprio rapporto e le sue conclusioni relative alle misure prese dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Il rapporto e le conclusioni vengono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni di GRETA vengono resi pubblici dal momento in cui vengono adottati, insieme agli eventuali commenti della Parte interessata.

7. Senza pregiudizio della procedura di cui ai commi da 1 a 6 di questo articolo, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni di GRETA, delle raccomandazioni indirizzate a quella Parte (a) che riguardano le misure da prendere per attuare le conclusioni di GRETA e, se necessario, stabilire una data entro la quale sottoporre le informazioni sulla loro messa in opera e (b) che abbiano l'obiettivo di promuovere la cooperazione con quella Parte per un'adeguata attuazione della presente Convenzione.

Capitolo VIII. Relazione con altri strumenti internazionali

Articolo 39. Relazione con il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori

Questa Convenzione non inficia i diritti e gli obblighi che derivano dalle disposizioni del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori. La presente Convenzione ha lo scopo di rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute.

Articolo 40. Relazione con altri strumenti internazionali

1. Questa Convenzione non inficia i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti della presente Convenzione sono parte o lo saranno e che contengono disposizione relative alle materie disciplinate in questa Convenzione e che assicurano una protezione ed un'assistenza maggiore alle vittime della tratta.

2. Le Parti della Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di completare o di rafforzare le sue disposizioni o per facilitare l'applicazione dei principi che essa contiene.

3. Le Parti che sono membri dell'Unione Europea applicano nelle loro mutue relazioni le disposizioni della Comunità e dell'Unione europea, nella misura in cui esistano disposizioni della Comunità e dell'Unione Europea che disciplinino il relativo specifico oggetto e siano applicabili al caso di specie, senza pregiudizio per l'oggetto e per le finalità della presente Convenzione e senza pregiudizio per la sua integrale applicazione nei confronti delle altre Parti.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sui diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui in virtù del diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale relativo ai diritti umani e in particolare, laddove applicabile, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi alla status di rifugiati e al principio del non- rimpatrio (non refoulement) ivi stabilito.

Capitolo IX. Emendamenti alla Convenzione

Articolo 41. Emendamenti

1. Qualsiasi emendamento alla presente Convenzione, proposto da una delle Parti, deve essere comunicato al Segretario generale del Consiglio d'Europa e dallo stesso trasmesso agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni altro Stato firmatario, ad ogni Stato Parte, alla Comunità Europea, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 42, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 43.

2. Qualsiasi emendamento proposto da una Parte sarà comunicato a GRETA, che trasmetterà al Comitato dei Ministri il suo parere sull'emendamento proposto.

3. Il Comitato dei Ministri esaminerà l'emendamento proposto ed il parere formulato da GRETA; potrà poi adottare l'emendamento, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione e dopo averne ottenuto l'unanime consenso.

4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri, così come previsto dal comma 3 di questo articolo, sarà inoltrato alle Parti, in vista della sua accettazione.

5. Qualsiasi emendamento, adottato così come previsto dal comma 3 di questo articolo, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un mese a partire dalla data nella quale tutte le Parti avranno informato il Segretario generale della loro accettazione.

Capitolo X. Clausole finali

Articolo 42. Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità Europea.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui 10 firmatari, di cui almeno 8 Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere impegnati dalla Convenzione, così come previsto dalle disposizioni del comma precedente.

4. Se un qualsiasi Stato citato al comma 1, o la Comunità Europea, esprime successivamente il proprio assenso ad essere obbligato dalla Convenzione, la stessa entrerà in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 43. Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo aver consultato le Parti della Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, invitare gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, ad aderire alla stessa, con decisione presa con la maggioranza di cui all'articolo 20 d) dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di sedere nel Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato che aderisce, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 44. Ambito territoriale di applicazione

1. Qualsiasi Stato, o la Comunità Europea, può, al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio od i territori in cui la presente Convenzione verrà applicata.

2. Qualsiasi Parte può, in qualsiasi data successiva, con una dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o a nome del quale è autorizzata ad assumere impegni. Rispetto a tale territorio la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione di tale dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due precedenti commi può, nei confronti di qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, essere ritirata per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro diverrà efficace il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 45. Riserve

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione della riserva di cui all'articolo 31, comma 2.

Articolo 46. Denuncia

1. Qualsiasi Parte può, in ogni momento, denunciare questa Convenzione per mezzo di una notifica rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia diverrà efficace il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data di ricezione della notifica stessa da parte del Segretario generale.

Articolo 47. Notifica

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati Parti, alla Comunità Europea, a tutti gli Stati invitati a sottoscrivere la presente Convenzione, così come previsto dall'articolo 42, ed a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di qualsivoglia strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c) ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto dagli articoli 42 e 43;

d) ogni emendamento adottato come previsto dall'articolo 41 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;

e) qualsiasi denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 46;

f) qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione;

g) qualsiasi riserva espressa ai sensi dell'articolo 45.

In fede di che, i sottoscritti, pienamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Varsavia, il 16 Maggio 2005, in inglese ed in francese, entrambi i testi egualmente facenti fede, in un'unica copia che verrà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea e a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.

Aggiornato il

27/03/2024