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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini (2000)

Data di adozione

15/11/2000

Data di entrata in vigore

25/12/2003

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottato dall'Assemblea Generale con Risoluzione A/RES/55/25 del 15 novembre 2000. Entrata in vigore il 25 dicembre 2003. Stati Parti al 1° Settembre 2020: 178.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione con legge n. 146 del 16 marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006). Data di deposito dello strumento di ratifica: 2 agosto 2006. Entrata in vigore per l'Italia: 1 settembre 2006

Allegati


Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini (2000)

Preambolo
Gli Stati Parti del presente Protocollo,
Dichiarando che un’efficace lotta alla tratta internazionale delle persone, in particolare donne e bambini, richiede un approccio internazionale globale nei paesi di origine, transito e destinazione che includa misure atte a prevenire tale tratta, punire i trafficanti e tutelare le vittime di questa tratta, in particolare proteggendo i loro diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti,
Tenendo conto del fatto che, nonostante l'esistenza di numerosi strumenti internazionali contenenti norme e disposizioni pratiche per combattere lo sfruttamento delle persone, in particolare donne e bambini, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti della tratta delle persone,
Preoccupati che, in assenza di un tale strumento, le persone vulnerabili alla tratta non saranno sufficientemente tutelate,
Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso di istituire un comitato inter-governativo ad hoc a composizione universale al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare l'elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di tratta di donne e bambini,
Convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione con uno strumento internazionale per la prevenzione, repressione e punizione della tratta delle persone, in particolare di donne e bambini, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato,
Hanno convenuto quanto segue:
 
I. Disposizioni generali
 
Articolo 1
Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale
1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato unitamente alla Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salva diversa disposizione.
3. I reati previsti conformemente all'articolo 5 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.
 
Articolo 2
Scopo
Gli obiettivi del presente Protocollo sono:
a) Prevenire e combattere la tratta delle persone, prestando particolare attenzione alle donne ed ai bambini;
b) Tutelare ed assistere le vittime di tale tratta nel pieno rispetto dei loro diritti umani; e
c)  Promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di realizzare detti obiettivi.
 
Articolo 3
Terminologia
Ai fini del presente Protocollo:
a) "tratta delle persone" indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento  o il prelievo di organi;
b) Il consenso di una vittima della tratta delle persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi di cui alla lettera a) sia stato utilizzato;
c) Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati "tratta delle persone" anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo;
d) "Bambino" indica qualsiasi persona al di sotto dei anni 18.

Articolo 4
Ambito di applicazione
Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati stabiliti ai sensi dell'articolo 5 del presente Protocollo, nel caso in cui tali reati siano di natura transnazionale e coinvolgano un gruppo criminale organizzato, nonchè alla tutela delle vittime di tali reati.
 
Articolo 5
Responsabilità penale
1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si rendano necessarie a conferire il carattere di reato alla condotta di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, laddove commessa intenzionalmente.
2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura che si rendano necessarie a conferire il carattere di reato:
a) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
b) Alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
c) All'organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
 
II. Tutela delle vittime di tratta delle persone
 
Articolo 6
Assistenza e tutela delle vittime di tratta delle persone
1. Nei casi opportuni e nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni Stato Parte tutela la riservatezza e l'identità delle vittime di tratta delle persone, includendo, inter alia, lo svolgimento a porte chiuse per i procedimenti giudiziari concernenti la tratta.
2. Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo preveda misure che consentano, nei casi appropriati, di fornire alle vittime di tratta delle persone:
a)  Informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti;
b) Assistenza per permettere che le loro opinioni e preoccupazioni siano esposte ed esaminate nelle appropriate fasi del procedimento penale contro gli autori del reato, in maniera da non pregiudicare i diritti della difesa.
3. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'attuazione di misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime di tratta delle persone e, nei casi opportuni, in collaborazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate e altri soggetti della società civile, il fornire:
a) Un alloggio adeguato
b) Consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai loro diritti riconosciuti dalla legge, in una lingua che le vittime di tratta delle persone comprendano;
c) Assistenza medica, psicologica e materiale; e
d) Opportunità di impiego, opportunità educative e di formazione.
4. Ogni Stato Parte prende in considerazione, nell'applicare le disposizioni del presente articolo, l'età, il sesso, ed esigenze speciali delle vittime di tratta delle persone, in particolare le esigenze specifiche dei bambini, inclusi un alloggio, un'educazione e delle cure adeguati.
5. Ogni Stato Parte cerca di assicurare l'incolumità fisica delle vittime di tratta delle persone mentre sono sul proprio territorio.
6. Ogni Stato Parte assicura che il proprio sistema giuridico interno preveda misure che offrono alle vittime di tratta delle persone la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subìto.
 
Articolo 7
Condizione delle vittime di tratta delle persone nello Stato d'accoglienza
1. Oltre alle misure di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative o di altre misure adeguate che consentano alle vittime di tratta delle persone di restare sul suo territorio, a titolo temporaneo o permanente, nei casi opportuni.
2. Nell'attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Stato Parte tiene debitamente conto dei fattori umanitari.
 
Articolo 8
Rimpatrio delle vittime di tratta delle persone
1. Lo Stato Parte di cui la vittima della tratta delle persone è cittadina, o in cui la persona aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nello Stato Parte d'accoglienza, facilita e accetta, tenendo debitamente conto dell'incolumità di questa persona, il ritorno di quest'ultima senza ingiustificato o irragionevole ritardo.
2. Quando uno Stato Parte fa ritornare una vittima della tratta delle persone in uno Stato Parte di cui questa persona è cittadina o in cui questa aveva, all'epoca del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte d'accoglienza, il diritto di risiedere a titolo permanente, questo ritorno è assicurato tenendo debitamente conto dell'incolumità della persona, nonchè dello stato del procedimento penale inerente al fatto che quella persona è vittima della tratta delle persone, ed è preferibilmente volontario.
3. Su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, lo Stato Parte richiesto, senza ritardo ingiustificato o irragionevole, verifica se una persona vittima della tratta delle persone è suo cittadino o aveva il diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio all'epoca dell'ingresso nel territorio dello Stato Parte d'accoglienza.
4. Al fine di facilitare il ritorno della vittima di tratta delle persone che non possieda l'adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina o nel quale aveva il diritto di risiedere a titolo permanente all'epoca del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte d'accoglienza, accetta di rilasciare, su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, i documenti di viaggio o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e rientrare nel suo territorio.
5. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle vittime di tratta delle persone dal diritto interno dello Stato Parte d'accoglienza.
6. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessun accordo o intesa bilaterale o multilaterale applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle vittime di tratta delle persone.

III. Misure di prevenzione, cooperazione e altre misure

Articolo 9
Prevenzione della tratta delle persone
1. Gli Stati Parte stabiliscono esaurienti politiche, programmi o altre misure per:
a)  Prevenire e combattere la tratta delle persone; e
b) Proteggere le vittime di tratta delle persone, in particolare donne e bambini, da una nuova vittimizzazione.
2. Gli Stati Parte cercano di adottare misure quali ricerche, attività di informazione, e campagne mediatiche ed iniziative sociali ed economiche per prevenire e combattere la tratta delle persone;
3. Le politiche, i programmi e altre misure stabiliti ai sensi del presente articolo includono, laddove opportuno, la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate ed altri soggetti della società civile.
4. Gli Stati Parte adottano o potenziano misure, anche tramite la cooperazione bilaterale e multilaterale, per attenuare i fattori che rendono le persone, in particolare donne e bambini, più vulnerabili alla tratta, quali la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari opportunità;
5. Gli Stati Parti adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo, quali quelle educative, sociali o culturali, compresa la cooperazione bilaterale o multilaterale, per scoraggiare la richiesta che favorisce tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente donne e bambini, che porta alla tratta.
 
Articolo 10
Scambio di informazioni e formazione
1. Le autorità di polizia, quelle dell'immigrazione e le altre autorità interessate degli Stati Parte, cooperano tra loro, laddove opportuno, scambiandosi informazioni in conformità con il loro diritto interno per essere in grado di verificare:
a) Se persone che varcano o cercano di varcare un confine internazionale con i documenti di viaggio appartenenti ad altre persone, o senza documenti di viaggio, siano autori o vittime di tratta delle persone;
b) I tipi di documenti di viaggio che hanno usato o tentato di usare le persone per varcare un confine internazionale ai fini della tratta delle persone;
c) I mezzi e i metodi utilizzati da gruppi criminali organizzati per la tratta delle persone, compresi il reclutamento e il trasporto delle vittime, gli itinerari e i collegamenti tra le persone e i gruppi coinvolti in tale tratta, ed eventuali misure per individuarli.
2. Gli Stati Parte assicurano o potenziano la formazione del personale delle autorità di contrasto, delle autorità per l'immigrazione e di altri servizi competenti nella prevenzione della tratta delle persone. La formazione dovrebbe essere incentrata sui metodi utilizzati per prevenire la tratta, perseguire legalmente i trafficanti e tutelare i diritti delle vittime, compresa la protezione delle vittime dai trafficanti. La formazione dovrebbe anche tenere conto della necessità di prendere in considerazione i diritti umani e in una prospettiva sensibile alle questioni legate alla minore età e al genere e dovrebbe incoraggiare la cooperazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e altri soggetti della società civile.
3. Uno Stato Parte che riceve informazioni si attiene ad ogni richiesta dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni e che pone restrizioni sul loro utilizzo.
 
Articolo 11
Misure alle frontiere
1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte potenziano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare la tratta delle persone.
2. Ogni Stato Parte adotta misure legislative o altre misure adeguate per impedire, nella misura del possibile, che i mezzi di trasporto utilizzati dai trasportatori commerciali siano utilizzati nella commissione dei reati di cui all'articolo 5 del presente Protocollo.
3. Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure includono la determinazione dell'obbligo per i trasportatori commerciali, inclusi qualsiasi compagnia di trasporto o il proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza.
4. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, in conformità con il proprio diritto interno, per prevedere sanzioni nei casi di violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure che consentano, in conformità con il proprio diritto interno, di rifiutare l'ingresso delle persone coinvolte nella commissione dei reati di cui al presente Protocollo o di ritirare i loro visti.
6. Senza pregiudizio per l'articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere, anche tramite la costituzione e il mantenimento di canali diretti di comunicazione.
 
Articolo 12
Sicurezza e controllo dei documenti
Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, secondo i mezzi disponibili, al fine di:
a) Assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati;
b) Assicurare l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio e di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.
 
Articolo 13
Legittimità e validità dei documenti
Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio e di identità rilasciati, o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere utilizzati per la tratta delle persone.
 
IV. Disposizioni finali
 
Articolo 14
Clausola di salvaguardia
1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di non respingimento ivi previsto.
2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono vittime di tratta delle persone. L'interpretazione e l'applicazione di tali misure è coerente con il principio internazionalmente riconosciuto di non discriminazione.
 
Articolo 15
Composizione delle controversie
1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo tramite negoziato.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte riguardante l’interpretazione o l’applicazione di questa Convenzione che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, è demandata ad un arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta d’arbitrato, gli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, ognuno può rimettere la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, in conformità allo Statuto della Corte.
3. Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo, o dell'adesione ad esso, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia espresso tale riserva.
4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può, in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
 
Articolo 16
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e, in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione a questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente alla portata della sua competenza.
4. Il presente Protocollo è aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato Membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, un’organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della propria competenza in relazione a questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente alla portata della sua competenza.
 
Articolo 17
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, salvo che non entri in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da un’organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta, o approva il presente Protocollo o che vi aderisce dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.
 
Articolo 18
Revisione
1. Trascorso il termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha la facoltà di proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale comunicha quindi agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti al Protocollo la revisione proposta, al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La Conferenza delle Parti deve compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo su ciascuna revisione. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo, l’adozione della revisione, quale ultima risorsa, richiede un voto di maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella riunione della Conferenza delle Parti.
2. Nell’ambito delle questioni di loro competenza, le organizzazioni regionali d’integrazione economica  esercitano il loro diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di voti pari a quello dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Le predette organizzazioni non eserciteranno il diritto di voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa.
3. Una revisione adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Una revisione adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore, in relazione a uno Stato Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale revisione.
5. Nel momento della sua entrata in vigore, la revisione sarà vincolante per quegli Stati Parte che hanno manifestato il proprio consenso ad essere sottoposti al vincolo della stessa. Gli altri Stati Parte resteranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e di ogni revisione anteriore ratificata, accettata o approvata dagli stessi.
 
Articolo 19
Denuncia
1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
2. Un’organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.
 
Articolo 20
Depositario e traduzioni
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è nominato depositario del presente Protocollo.
2. L'originale del presente Protocollo, di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, fanno ugualmente fede, viene depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.


Aggiornato il

01/09/2020