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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Protocollo opzionale alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1999)

Data di adozione

6/10/1999

Data di entrata in vigore

22/12/2000

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 6 ottobre 1999, aperto alla firma il 10 dicembre 1999. Entrata in vigore internazionale: 22 dicembre 2000. - Stati Parti al 1° Gennaio 2018: 109.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Data della firma: 10 dicembre 1999. Data della ratifica: 22 settembre 2000. Entrata in vigore per l'Italia: 22 dicembre 2000.

Allegati


Protocollo opzionale alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1999)

Gli Stati Parti a questo Protocollo,

Ribadendo che lo Statuto delle Nazioni Unite riafferma la propria fiducia nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e sull'uguaglianza dei diritti fra uomini e donne,

Ribadendo che la Dichiarazione universale dei diritti umani afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti e che, pertanto, ognuno di essi ha la facoltà di beneficiare di tutti i diritti e le libertà in essa citati, senza distinzioni di nessun genere, nemmeno quelle fondate sul genere sessuale,

Ricordando che le Convenzioni internazionali sui diritti umani e altri documenti giuridici internazionali sui diritti umani proibiscono la discriminazione basata sul sesso,

Ricordando inoltre la Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (da ora in avanti, denominata la Convenzione), con la quale gli Stati Parti condannano la discriminazione nei confronti delle donne in tutte le sue forme e concordano sulla necessità di perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza ritardi una politica tesa a eliminare la discriminazione nei confronti delle donne,

Riaffermando la propria determinazione a garantire il pieno e paritario godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle donne e di prendere delle misure efficaci per prevenire le violazioni di tali libertà e diritti, concordano quanto segue:

Articolo 1.

Uno Stato Parte a questo Protocollo (da ora in avanti, denominato Stato Parte) riconosce la competenza del Comitato sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (da ora in avanti, denominato il Comitato) a ricevere e prendere in esame le comunicazioni ad esso presentate in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 2.

Articolo 2.

Le comunicazioni potranno essere presentate a titolo individuale o a nome di gruppi di persone, le quali rientrino nella giurisdizione di uno Stato Parte, che lamentino di essere stati vittime della violazione di uno qualsiasi dei diritti esposti nella Convenzione da parte di quello Stato Parte. Laddove una comunicazione venga presentata per conto di un individuo o di un gruppo di persone, questo avverrà con il loro consenso a meno che, nel caso di una mancanza di tale consenso, l'autore della comunicazione non possa comunque dimostrare di agire in sua, o loro, rappresentanza.

Articolo 3.

Le comunicazioni saranno sempre presentate in forma scritta e non saranno mai anonime. Nessuna comunicazione verrà accettata dal Comitato nel caso in cui essa riguardi uno Stato Parte alla Convenzione che non sia parte del presente Protocollo.

Articolo 4.

1. Il Comitato non prenderà in esame alcuna comunicazione a meno che esso non abbia accertato che tutti i possibili rimedi nazionali disponibili siano stati esauriti o che l'applicazione di tali rimedi venga prolungata irragionevolmente o non possa verosimilmente portare a una soluzione efficace.

2. Il Comitato dichiarerà inammissibile una comunicazione nel caso in cui:

a) la medesima questione sia già stata esaminata dal Comitato o sia stata esaminata o sia in corso di esame in base a un'altra procedura di indagine o di regolamento;

b) sia incompatibile con le clausole della Convenzione;

c) sia manifestamente infondata o non sufficientemente fondata;

d) rappresenti un caso di abuso del diritto di presentare una comunicazione;

e) i fatti cui si riferisce la comunicazione si siano verificati prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo per gli Stati Parti interessati, a meno che i fatti in questione non siano continuati anche dopo tale data.

Articolo 5.

1. In un qualunque momento successivo al ricevimento di una comunicazione e prima che sia stata raggiunta una determinazione a favore o contraria, il Comitato potrà trasmettere allo Stato Parte interessato una richiesta da esaminare con urgenza affinché lo Stato Parte assuma quei provvedimenti temporanei che possano rendersi necessari per evitare alla vittima o alle vittime della violazione incriminata dei danni eventualmente irreparabili.

2. Laddove, in base a quanto previsto dal paragrafo 1, il Comitato eserciti la propria libertà d'azione, questo non implicherà alcuna deliberazione in merito all'ammissibilità o al valore della comunicazione stessa.

Articolo 6.

1. A meno che il Comitato non consideri inammissibile una comunicazione senza interpellare lo Stato Parte interessato, e provvedendo a che l'individuo o gli individui acconsentano a rivelare la propria identità allo Stato Parte, il Comitato porterà confidenzialmente all'attenzione dello Stato stesso qualunque comunicazione che gli sia stata presentata in base a quanto previsto dal presente Protocollo.

2. Entro sei mesi, lo Stato Parte che abbia ricevuto una comunicazione dovrà presentare al Comitato delle spiegazioni scritte o un rapporto che chiarisca la questione e i rimedi, se ne esistono, che potranno essere messi in atto dallo Stato stesso.

Articolo 7.

1. Il Comitato prenderà in esame le comunicazioni ricevute in base a quanto previsto dal presente Protocollo alla luce di tutte le informazioni che saranno state messe a sua disposizione a titolo individuale o in rappresentanza di gruppi di individui e dallo Stato Parte interessato, procurando che queste informazioni vengano trasmesse alle varie parti in causa.

2. Il Comitato dovrà svolgere degli incontri ravvicinati per verificare le comunicazioni presentate in base a quanto previsto dal presente Protocollo.

3. Dopo aver esaminato la comunicazione, il Comitato trasmetterà alle parti in causa la propria constatazione nel merito, unitamente a eventuali raccomandazioni.

4. Lo Stato Parte darà la dovuta considerazione alla constatazione espressa dal Comitato, come pure alle sue raccomandazioni, qualora queste siano state espresse, e presenterà al Comitato, entro sei mesi, una risposta scritta che descriva anche le azioni eventualmente assunte alla luce della constatazione e delle raccomandazioni avanzate dal Comitato.

5. Il Comitato potrà invitare lo Stato Parte a fornire ulteriori delucidazioni su qualunque misura lo Stato Parte abbia assunto per dare seguito alla constatazione o alle raccomandazioni del Comitato stesso, nel caso in cui ne siano state espresse, compreso quanto venga giudicato appropriato da parte del Comitato, nel successivo rapporto presentato dallo Stato Parte in base a quanto previsto dall'articolo 18 della Convenzione.

Articolo 8.

1. Nel caso in cui il Comitato riceva informazioni affidabili che indichino come uno Stato Parte abbia compiuto delle violazioni gravi o sistematiche dei diritti esposti nella Convenzione, il Comitato inviterà quello Stato a collaborare alla verifica dell'informazione e, a questo scopo, a presentare le proprie osservazioni in merito all'informazione in questione.

2. Nell'esaminare qualunque osservazione che possa essere stata presentata dallo Stato Parte interessato, come pure qualunque altra informazione affidabile disponibile, il Comitato potrà designare uno o più dei suoi membri affinché conducano un'inchiesta e riferiscano urgentemente in merito al Comitato stesso. Laddove ciò sia stato autorizzato e abbia ottenuto il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta potrà prevedere anche una visita sul territorio dello Stato stesso.

3. Dopo aver esaminato i risultati di tale inchiesta, il Comitato li trasmetterà allo Stato Parte interessato, unitamente ai propri commenti e raccomandazioni.

4. Lo Stato Parte interessato dovrà, entro sei mesi dal ricevimento dei risultati dell'inchiesta, dei commenti e delle raccomandazioni trasmesse dal Comitato, presentare al Comitato le proprie osservazioni in proposito.

5. Una simile inchiesta dovrà essere condotta in modo confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte dovrà essere ricercata in tutti gli stadi dell'indagine.

Articolo 9.

1. In base a quanto previsto dall'articolo 18 della Convenzione, il Comitato potrà invitare lo Stato Parte interessato a includere nel proprio rapporto i particolari relativi ad eventuali misure assunte per rispondere a un'inchiesta condotta in base a quanto previsto dall'articolo 8 del presente Protocollo.

2. Al termine del periodo di sei mesi cui si fa riferimento nell'articolo 8.4, il Comitato potrà, se necessario, invitare lo Stato Parte interessato a informarlo in merito alle misure deliberate in conseguenza dell'inchiesta condotta dal Comitato stesso.

Articolo 10.

1. Ciascuno degli Stati Parti potrà, al momento della firma o della ratifica di questo Protocollo o alla sua adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato per quanto previsto negli articoli 8 e 9.

2. Qualunque Stato Parte che abbia fatto una dichiarazione conforme a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo potrà, in qualunque momento, recedere dalla sua posizione, semplicemente dandone comunicazione al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 11.

Uno Stato Parte dovrà assumere tutte le misure appropriate per garantire che le persone che rientrano nella sua giurisdizione non siano soggette a maltrattamenti o intimidazioni a seguito di comunicazioni presentate al Comitato in conformità con il presente Protocollo.

Articolo 12.

In base a quanto previsto dall'articolo 21 della Convenzione, il Comitato includerà nel suo rapporto annuale un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

Articolo 13.

Ciascuno Stato Parte si impegna a diffondere e pubblicizzare la Convenzione e questo Protocollo e a facilitare l'accesso all'informazione relativa ai pareri e alle raccomandazioni avanzate dal Comitato, in particolare per quelle questioni che coinvolgano direttamente lo Stato stesso.

Articolo 14.

Il Comitato adotterà il proprio regolamento di procedura da seguire nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite secondo il presente Protocollo.

Articolo 15.

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di qualunque Stato che abbia sottoscritto, ratificato o accettato la Convenzione.

2. Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica da parte di qualunque Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Qualunque Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.

4. L'adesione sarà realizzata mediante il deposito dello strumento di ratifica presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 16.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, sia stato depositato il decimo strumento di ratifica o adesione.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica o adesione per qualunque Stato che ratifichi o aderisca al Protocollo stesso dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 17.

Al presente Protocollo non sarà consentita alcuna riserva.

Articolo 18.

1. Qualunque Stato Parte potrà proporre un emendamento al presente Protocollo e depositarlo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. A tale proposito, il Segretario generale informerà gli Stati Parti su ogni emendamento che sia stato proposto con la richiesta che essi gli notifichino se siano favorevoli o meno allo svolgimento di una conferenza degli Stati Parti che esamini e metta ai voti la proposta. Nel caso in cui almeno un terzo degli Stati Parti sia a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualunque emendamento adottato da una maggioranza degli Stati Parti che siano presenti alla conferenza ed esprimano il proprio voto dovrà essere sottoposto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la necessaria approvazione.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore solo dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la loro accettazione da parte di una maggioranza di due terzi degli Stati Parti al presente Protocollo, in conformità con i rispettivi processi costituzionali.

3. Nel momento in cui gli emendamenti entreranno in vigore essi diverranno legalmente vincolanti per quegli Stati Parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati Parti continueranno a fare riferimento alle clausole del presente Protocollo e ad eventuali emendamenti che essi abbiano accettato in precedenza.

Articolo 19.

1. Qualunque Stato Parte potrà, in qualunque momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

2. Le denunce non avranno alcun effetto sull'applicazione delle clausole del presente protocollo per qualunque comunicazione che sia stata presentata in base a quanto disposto dall'articolo 2 o per qualsiasi indagine che abbia avuto inizio in base a quanto previsto dall'articolo 8 prima della data effettiva della denuncia.

Articolo 20.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati in merito a:

a) firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;

b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e di qualunque altro emendamento secondo quanto disposto dall'art. 18;

c) qualunque denuncia ai sensi dell'art. 19.

Articolo 21.

1. Il presente Protocollo, le cui versioni araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono tutte ugualmente conformi, verrà depositato presso gli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copia autentica del presente Protocollo a tutti gli Stati cui ci si riferisce nell'articolo 25 della Convenzione.

Aggiornato il

12/07/2018