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Disciplina del Difensore civico nello Statuto regionale
Titolo IX - Organi di garanzia
Art. 83 Il Difensore civico
1. Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente della Regione ed è nominato dal Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico svolge funzioni a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità della azione amministrativa, di raccordo e coordinamento con la rete civica nazionale e regionale.
3. La Regione istituisce con legge l’ufficio del Difensore civico e determina le modalità della sua nomina.
25/8/2016
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