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La Regione del Veneto sostiene, anche mediante un contributo annuale, il Master europeo gestito dall'European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation.
Legge Regionale 28 dicembre 1998, n. 33
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi enunciati dagli articoli 3 e 4 del proprio Statuto, in coerenza con il suo costante impegno nei settori della promozione della cultura dei diritti umani e delle politiche di cooperazione e solidarietà internazionale, intende qualificare ulteriormente il proprio impegno istituzionale per l’affermazione della sua vocazione europea ed internazionale, promuovendo e sostenendo il Master europeo in diritti umani e democratizzazione, con sede a Venezia.
Art. 2 - Contenuti del Master.
1. Il Master europeo di cui all’articolo 1 è un corso di specializzazione post laurea in materia di diritti umani e democratizzazione realizzato, con il patrocinio e il supporto attivo dell’Unione europea, da almeno ventinove università dei Paesi membri dell’Unione, tra le quali l’Università di Padova e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ed è coordinato dal Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, con sede a Venezia. (2)
2. Lo scopo del Master è quello di formare personale altamente qualificato da impiegare nelle organizzazioni internazionali e nei pertinenti uffici delle istituzioni nazionali, regionali e locali, nell’assistenza tecnica allo sviluppo delle istituzioni democratiche e nelle operazioni di pace della comunità internazionale, con funzioni di monitoraggio dei diritti umani e di osservazione elettorale.
3. I corsi di formazione specialistica si ispirano al principio della interdipendenza e indivisibilità tra diritti umani, democrazia, pace e sviluppo e sono definiti dagli organi propri del Master, a carattere interuniversitario e sovranazionale.
4. La Regione è rappresentata nell’organo consultivo del Master (Advisory Council) e nel Consiglio di amministrazione del Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. (3)
Art. 3 - Contributo regionale.
1. La Regione sostiene anche finanziariamente la realizzazione del Master, mediante la concessione di un contributo annuale al Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione. (4)
2. omissis (5)
Art. 4 - Norma finanziaria.
omissis (6)
Note
(1) La legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 che ha modificato gli articoli 2 e 3 della presente legge ha disposto che ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 si applicano le norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.
(2) Comma così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 .
(3) Comma così sostituito da comma 2 art. 1 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 .
(4) Comma così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 .
(5) Comma abrogato da comma 2 art. 3 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 .
(6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
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