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1° Aprile 2011: entra in vigore l'art. 61 del Regolamento della Corte europea sulle cause "pilota"

Il 1° aprile 2011 è entrata in vigore il nuovo articolo 61 del regolamento della Corte europea dei diritti umani che precisa la possibilità per la Corte di emettere delle “sentenze pilota”. Fino ad ora, tale possibilità era prevista soltanto da dei precedenti giurisprudenziali; ora ha una precisa base regolamentare.

Secondo l’art. 61 del Regolamento, la Corte può avviare una causa pilota quando i fatti che emergono da un ricorso fanno pensare che lo stato convenuto è di fronte ad un problema strutturale o sistematico o ad una analoga disfunzionalità tale da provocare un certo numero di ricorsi simili.

Prima di avviare una causa pilota la Corte deve assumere ogni informazione utile dalle parti nonché il loro parere sull’avvio di una tale procedura; quest’ultima può essere avviata dalla Corte oppure richiesta da ua o entrambe le parti. I casi pilota devono essere trattati con priorità, secondo l’art. 41 del Regolamento della Corte. La Corte non solo deve identificare il problema o la disfunzione in questione, ma anche indicare quale misura di tipo generale (in campo legislativo, amministrativo, ecc.) lo stato dovrebbe prendere a livello nazionale per farvi fronte: ciò dovrebbe risultare nello stesso dispositivo della decisione. La Corte può stabilire un periodo entro il quale lo stato deve prendere le misure indicate; durante tale può anche sospendere la decisone sull’equo indennizzo da corrispondere al ricorrente, riservandosi di valutare il tipo di risposta dello stato; può inoltre rinviare le altre cause che sollevano lo stesso problema, informando i ricorrenti, salvo che l’interesse della giustizia suggerisca di trattare il caso. Se stato e ricorrente giungono ad una composizione amichevole della controversia, lo stato deve indicare comunque le misure generali prese per affrontare la disfunzione e per risarcire gli altri ricorrenti o potenziali ricorrenti. Se lo stato manca di adottare misure adeguate entro il periodo indicato, la Corte può riprendere la trattazione dei casi nel frattempo sospesi. Il Comitato dei ministri e l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nonché il Segretario generale del Consiglio d’Europa e il Commissario per i diritti umani sono tenuti informati dell’adozione di una sentenza pilota e degli altri giudizi in cui emerga una problema strutturale o sistematico in uno stato. Della procedura e degli sviluppi ad essa collegati si dovrà dare notizia anche sul sito Internet della Corte europea dei diritti umani.

Aggiornato il

2/4/2011