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Anna Piratti, Intelligenza, VASI COMUNICANTI / paintings / acrilic on canvas 2013
© Anna Piratti

General Comment n°21 del Comitato dei diritti economici, sociali e culturali: il diritto a prendere parte alla vita culturale

Il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali ha dedicato al diritto a prendere parte alla vita culturale, come garantito dall’art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il General Comment n°21 (E/C.12/GC/21), redatto nel novembre 2009. Questo General Comment, di cui si vogliono riportare i passaggi più significativi, costituisce un imprescindibile riferimento per definire gli obblighi cui le autorità statali, ma anche “tutti i membri della società civile” - individui, gruppi, comunità, minoranze - (par. 73), sono sottoposti nel dare piena attuazione al diritto di ognuno di prendere parte alla vita culturale.

Nel testo, la definizione del diritto di prendere parte alla vita culturale (par. 14 e 15, lett. (a),(b),(c)) congiuntamente all’enucleazione degli elementi che devono caratterizzarlo (par. 16, lett. (a), (b), (c), (d), (e)) si lega alla specificazione delle diverse tipologie di obblighi che rendono possibile la garanzia di questo diritto da parte delle autorità statali (par. 44-54).

Il diritto di prendere parte alla vita culturale comprende 3 diverse componenti:

La partecipazione, intesa come il diritto di ognuno ad agire liberamente, a scegliere la propria identità, ad identificarsi o meno in una o più comunità culturali, a prendere parte alla vita politica della società, ad esprimersi nel linguaggio scelto ed a cercare e sviluppare contenuti culturali (par. 15, lett. (a));

L’accesso, inteso come il diritto di ognuno a conoscere e capire la propria cultura e quella altrui attraverso un’informazione ed educazione adeguata e pertinente ed a fruire e beneficiare del patrimonio culturale e della creatività dei singoli e delle comunità (par. 15, lett. (b));

Il contributo, inteso come il diritto di ognuno ad essere coinvolto nella creazione delle espressioni spirituali, materiali, intellettuali ed emotive della comunità, e dunque a prendere parte allo sviluppo della società cui appartiene e alla definizione, elaborazione ed implementazione delle politiche e delle decisioni che influiscono sull’esercizio dei diritti culturali che gli sono propri (par. 15, lett. (c)).


Gli obblighi delle autorità statali riguardo l’implementazione di questo diritto sono variegati, in ragione della natura e delle diverse componenti della partecipazione culturale. Il diritto a prendere parte alla vita culturale viene considerato primariamente una libertà. Per essere garantito, dunque, esso richiede dallo Stato sia l’astensione, quindi una non interferenza con l’esercizio delle pratiche culturali e con l’accesso a beni e servizi culturali, che la predisposizione di misure positive, quali l’assicurare le condizioni necessarie per la partecipazione e la promozione della vita culturale, nonché la tutela e l’accessibilità dei beni culturali (par. 6). Nell’ambito della garanzia di tale diritto, poiché sono necessarie azioni positive e risorse economiche, il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali riconosce agli Stati un margine di apprezzamento e la possibilità di attuare delle misure progressive, che devono però costantemente migliorare nel tempo. Il Comitato invita gli Stati a “usare nel miglior modo possibile il valore delle risorse culturali che ogni società possiede e di metterlo alla portata di tutti, con particolare attenzione agli individui e ai gruppi svantaggiati ed esclusi, affinché possano partecipare pienamente alla vita della società” (par. 68).

Nel dettaglio, gli obblighi degli Stati possono essere così classificati:

L’obbligo di rispettare prevede che le autorità si astengano dall’interferire, direttamente o indirettamente, con il diritto di prendere parte alla vita culturale; si riconosce, dunque, il diritto di ognuno a scegliere la propria identità culturale, a creare senza incorrere nella censura, a beneficiare della libertà di opinione e di espressione nella lingua scelta, di ricevere, diffondere informazioni, idee ed espressioni artistiche (par. 49 lett. (a), (b), (c), (d));

L’obbligo di proteggere riguarda il patrimonio culturale in tutte le sue forme, con particolare riguardo a quello degli individui e gruppi svantaggiati e marginalizzati; comprende, inoltre, l’introduzione e l’entrata in vigore di una legislazione che proibisca la discriminazione per diversità culturale (par. 50 lett. (a), (b), (c), (d));

L’obbligo di soddisfare comprende, a sua volta:

L’obbligo di facilitare, che si riferisce soprattutto al rendere accessibile un’ampia varietà di espressioni culturali, al garantire supporto economico o di altro tipo agli artisti, alle organizzazioni pubbliche e private e alle associazioni culturali che siano impegnate in attività scientifiche e creative e al prendere le misure necessarie a favorire delle relazioni interculturali costruttive tra individui e gruppi, basate sul rispetto, la comprensione e la tolleranza reciproca (par. 52 (a), (d) e (h));

L’obbligo di promuovere, che comprende le misure necessarie ad assicurare che vi sia un’adeguata educazione e sensibilizzazione riguardo il diritto di prendere parte alla vita culturale, particolarmente nelle aree rurali e svantaggiate (par. 53);

L’obbligo di fornire corrisponde all’obbligo di agire affinché gli individui che non sono in grado di prendere parte alla vita culturale con mezzi e capacità proprie, possano ricevere tutto ciò che è necessario a rimuovere gli ostacoli alla loro partecipazione; sono comprese, in questo ambito, tutte le misure volte a migliorare la partecipazione degli individui ai processi decisionali e ad includere l’educazione artistica e culturale nei curricula di ogni grado scolastico  (par. 54, (a), (c) e (d)).

Si parla, in questo caso, di misure volte ad ottenere un “empowerment culturale inclusivo” (par. 69) cioè a ridurre le disuguaglianze in modo che ognuno possa beneficiare dei valori della propria comunità culturale, nel quadro di una società democratica.