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Gennaio 2011: le limitazioni nell'accesso a farmaci letali poste dalla legge svizzera sul suicidio assistito non violano l'art. 8 CEDU

Nel caso Haas c. Svizzera (ric. N. 31322/07 del 18 luglio 2007), un cittadino svizzero affetto da una grave psicopatia bipolare, non riuscendo ad ottenere la necessaria prescrizione medica per una dose letale di farmaco alla scopo di porre fine in maniera dignitosa alla propria vita, ricorre alla Corte di Strasburgo lamentando una violazione dell'art. 8 (vita privata e familiare) nella misura in cui lo Stato svizzero non gli permette di ottenere, senza ricetta medica, il farmaco da lui richiesto (pentobarbitale sodico, generalmente usato nelle cliniche che attuano l'assistenza al suicidio per ragioni umanitarie), ponendolo di conseguenza di fronte ad una prospettiva di suicidio dolorosa e a rischio di fallimento, visto che la sua ricerca di un medico disposto a firmare la prescrizione del farmaco non ha dato esito (V. in questo Dossier la scheda "Recenti casi in materia di eutanasia e aiuto al suicidio").

Nella sentenza del 20 gennaio 2011 la Corte riconosce che il diritto dell'individuo di decidere tempi e modi della propria morte, posto che tale decisione sia presa consciamente e liberamente e possa essere posta in atto in modo autonomo, costituisce uno degli aspetti del diritto alla vita privata e familiare protetto dall'art. 8 della Convenzione. In questo caso, la Corte si trova a dover determinare se, ai sensi dell'art. 8, esista un "obbligo positivo" in capo alla Stato di adoperarsi per rendere possibile al ricorrente il compimento di un suicidio dignitoso, anche senza passare attraverso il controllo di un medico. 

La Corte, all'unanimità, esclude che la Svizzera abbia violato l'art. 8. I giudici, riconoscendo l'ampio margine di discrezionalità degli stati in materia di aiuto al suicidio, ritengono che la condizione posta dalla legislazione svizzera per ottenere il pentobarbitale sodico, ovvero la ricetta medica, costituisca una misura legittima volta a salvaguardare il diritto alla vita (art. 2). La Corte inoltre non ritiene che il ricorrente si trovasse nell'assoluta impossibilità di trovare uno specialista in grado di aiutarlo nel suo intento. A parere della Corte, la necessità di evitare abusi appare ancora più importante in un paese come la Svizzera, dove l'aiuto al suicidio non è punito se compiuto per ragioni umanitarie.

Aggiornato il

10/2/2011