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Foto panoramica della sede del Palazzo dei diritti umani che ospita la Corte europea dei diritti umani, Strasburgo.
© Consiglio d'Europa

I negoziati per l'adesione dell'UE alla CEDU

L'adesione dell’Unione Europea alla CEDU, prevista dall'art. 6.2 del TUE, consentirà agli indivi¬dui che ritengano i propri diritti fondamentali lesi dalle istituzioni europee, di presentare il proprio ricorso alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo.

Per la parte di competenza del Consiglio d’Europa, l'adesione dell'UE alla CEDU è resa possibile dall’entrata in vigore del Protocollo XIV (1 giugno 2010) che ha emendato l’art. 59 CEDU nella parte in cui ora prevede "L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione".

Al fine di preparare uno strumento giuridico richiesto per l’adesione, il Comitato dei Ministri del CoE ha incaricato nel 2010 il suo Comitato direttivo per i diritti umani, che a sua volta ha nominato un gruppo informale di 14 esperti indipendenti. Quest’ultimo, in collaborazione con la Commissione europea, il 19 luglio 2011 ha presentato una prima bozza di Accordo di Adesione, una bozza di regola di procedura e una bozza di rapporto esplicativo, documenti sui quali tuttavia non si era consolidato un ampio consenso.

Al fine di superare la situazione di stallo negoziale e finalizzare la stesura della bozza di adesione dell’UE alla CEDU, nel giugno 2012 il Comitato dei Ministri ha nuovamente invitato il Comitato direttivo a proseguire i negoziati con l’Unione Europea, allargando la partecipazione a tutti e 47 i Paesi membri del CoE. Il gruppo 47+1 si quindi è riunito a giugno, settembre e novembre 2012, e infine a gennaio 2013, prima di raggiungere l’accordo definitivo sul testo di adesione sulla bozza di adesione il 5 aprile 2013.

La bozza di Accordo (47+1(2013)008), comprensiva di 12 articoli, riguarda sia gli aspetti sostanziali della futura adesione dell’UE alla CEDU sia gli aspetti di carattere più tecnico-amministrativo. Essa in particolare prevede l’adesione dell’UE non solamente alla CEDU, ma anche al I e al VI Protocollo Opzionale, con la possibilità in futuro di aderire anche ad altri protocolli; l’istituzione di una procedura interna che permetta alla Corte di Lussemburgo di esprimersi (con procedura accelerata) su questioni di cui essa non ha avuto conoscenza prima che queste siano oggetto di una pronuncia da parte della CtEDU; il meccanismo del cosiddetto “secondo convenuto” (co-respondent), per ovviare al rischio che la Corte di Strasburgo entri nel merito della ripartizione di competenze tra Unione Europea e Stati membri; il contributo dell’UE agli organi della CEDU, tra cui la partecipazione alle sessioni di voto dell’Assemblea parlamentare del CoE di una delegazione del Parlamento europeo (18 membri) nell’ambito della procedura di elezione del giudice di espressione dell’UE e la partecipazione dell’UE alle attività del Comitato dei Ministri; il contributo dell’UE ai costi di funzionamento della Corte L’'adozione finale di tale strumento richiede ora il completamento di alcune procedure giuridiche e politiche interne.

Il 18 dicembre 2014 la Corte di Giustizia dell'UE (CGE) ha adottato il parere 2/13 pronunciandosi sulla incompatibilità del Progetto riveduto di accordo per l'adesione dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). 

La CGE, in particolare, sottolineando la peculiarità dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ha identificato sei principali profili di incompatibilità del Progetto con il diritto primario dell’Unione riguardanti, rispettivamente: l'applicazione dell'articolo 53 CEDU rispetto ai diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CDFUE); la preservazione del principio della fiducia reciproca fra gli Stati membri dell'UE; l'autonomia ed efficacia del meccanismo del rinvio pregiudiziale alla luce del Protocollo XVI alla CEDU; la compatibilità tra l'art. 344 TFUE e l'art. 33 CEDU; il meccanismo del convenuto-aggiunto (co-respondent) e del previo coinvolgimento della CGE; l'attribuzione esclusiva alla CtEDU della competenza a pronunciarsi sulla violazione dei diritti in ambito PESC/PESD. 

Tenuto conto, da un lato, dell'efficacia giuridica dei pareri adottati dalla CGE ai sensi dell'art. 218(11) TFUE e, dall'altro lato, dell’obbligo posto dal Trattato di Lisbona per l’Unione di aderire alla CEDU (art. 6(2) TUE), il Consiglio e la Commissione dovranno ora attivarsi per riaprire i negoziati con il Consiglio d’Europa al fine di adottare un nuovo accordo di adesione in linea con il parere della CGE. 

Aggiornato il

27/12/2014