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Anna Piratti, Stupore, VASI COMUNICANTI / paintings / acrilic on canvas 2013
© Anna Piratti

La Raccomandazione dell’UNESCO sulla partecipazione e il contributo delle persone alla vita culturale: linee guida per le politiche culturali

La Raccomandazione dell’UNESCO sulla partecipazione ed il contributo delle persone alla vita culturale (1976) costituisce un importante documento di riferimento per le definizioni in essa contenute e per l’enucleazione dei principi di politica culturale a cui le autorità pubbliche dovrebbero ispirarsi per rendere effettivo il diritto a partecipare alla vita culturale, come garantito nel Codice internazionale dei diritti umani.
 

Definizioni e principi delle politiche culturali

Nella Raccomandazione si afferma che:

- Per accesso alla vita culturale s’intende “l’opportunità concreta offerta a tutti, in particolare attraverso la creazione di appropriate condizioni socio-economiche, di ottenere liberamente informazione, formazione, conoscenza e comprensione, e di beneficiare dei valori e della proprietà culturale” (Parte I, par. 2, lett. (a)). A questo proposito, “il libero, democratico accesso alla cultura da parte del più ampio numero di persone presuppone l’attuazione di specifiche politiche economiche e sociali” (Parte I, par. 3, lett. (b)).

- Per partecipazione alla vita culturale s’intende “l’opportunità concreta offerta a tutti, individui e gruppi, di esprimere se stessi liberamente, comunicare, agire, impegnarsi in attività creative per dare pieno sviluppo alla propria personalità, per condurre una vita armoniosa e per contribuire alla progresso culturale della società” (Parte I, par. 2, lett. (b)). Si specifica, inoltre, che “la partecipazione alla vita culturale presuppone il coinvolgimento delle diverse parti sociali nelle decisioni relative alle attività culturali e nella loro valutazione. (Parte I, par. 3, lett. (c)). La libera partecipazione alla vita culturale si lega, dunque, a: - una politica di sviluppo orientata alla crescita economica e alla giustizia sociale; - una politica di educazione permanente che miri a “rispondere ai bisogni e alle aspirazioni di tutti e a renderli consapevoli delle proprie potenzialità intellettuali”; - una politica tecnologica che miri a salvaguardare l’identità culturale delle persone; - una politica sociale diretta ad attenuare le diseguaglianze che impediscono a individui e gruppi di soddisfare le loro aspirazioni; - una politica ambientale che, attraverso l’uso pianificato dello spazio e la protezione della natura, miri a creare un contesto di vita favorevole alla piena espressione degli individui e delle società; - una politica mediatica che rafforzi il libero scambio di opinioni, idee e conoscenze; - una politica di cooperazione internazionale basata sul principio dell’eguaglianza tra le culture e sul rafforzamento della pace (Parte I, par.3, lett. (d)).

Aspetti legislativi relativi alla promozione della partecipazione culturale

Gli Stati Membri sono invitati ad adottare leggi e regolamenti, in conformità con le procedure costituzionali nazionali, volti a:

- Garantire a livello nazionale il diritto umano a prendere parte alla vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e combattere ogni forma di discriminazione nell’accesso e nella partecipazione culturale sulla base della razza, del colore, del sesso, della lingua, della religione, delle convinzioni politiche, delle origini nazionali o sociali, della situazione finanziaria e di ogni altra considerazione (Parte II, par.4, lett. (a) e lett. (b));

- Promuovere l’uguaglianza nell’accesso all’educazione e la libertà di informazione e di comunicazione, assicurare che l’educazione culturale e la formazione artistica abbiano un adeguato riconoscimento nei curricula scolastici, fare in modo che i tempi di lavoro e quelli di svago si concilino con l’offerta di opportunità culturali aperta alle più larghe fasce della popolazione (Parte II, par.4, lett. (i), lett. (j), lett. (m) e lett. (r));

- Garantire l’uguaglianza tra le culture, anche di quelle relative alle minoranze nazionali e straniere, includere nell’attività di protezione e promozione tutte le forme di espressione culturale, quali le lingue, i dialetti, le manifestazioni popolari, le tradizioni passate e presenti, rurali e relative a diversi gruppi sociali (Parte II, par.4, lett. (f) e lett. (g));
- Promuovere la cooperazione internazionale in materia di cultura, volta alla promozione del rispetto e della comprensione reciproca (Parte II, par.4, lett. (d) e lett. (t)).

Aspetti tecnici amministrativi, economici, finanziari relativi alla promozione della partecipazione culturale

Gli Stati membri sono invitati a prendere le misure necessarie per:

- Incoraggiare la cooperazione culturale tra regioni e comunità, promuovere la decentralizzazione delle attività culturali e coinvolgere la popolazione locale, soprattutto nelle aeree svantaggiate e periferiche, nella progettazione culturale (Parte III, par.6, lett. (a), lett. (c), lett. (e), lett. (f) e lett. (h));

- Istituire un fondo per la creazione artistica, contribuire alla formazione del personale culturale, prestare particolare attenzione alle attività artistiche e culturali non-istituzionali e non-professionali, coinvolgere gli artisti nel concepimento e nella valutazione delle politiche culturali (Parte III, par.9 e10);

- Fare in modo che le considerazioni di profitto nell’ambito dell’industria culturale e creativa non esercitino un’influenza eccessiva sull’offerta culturale e promuovere la ricerca nell’ambito della valutazione dell’impatto che le politiche e i progetti culturali esercitano sul pubblico e sul più ampio contesto sociale (Parte III, par.11 e 13).