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Copertina del manuale della camera preliminare
© ICC/ICC

Pre-Trial Practice Manual

Il Pre-Trial Practice Manual (manuale della prassi applicabile nella fase preliminare) è il primo tentativo di “codificazione” di alcune “buone pratiche” relative al procedimento penale durante la sua fase preliminare. Una sorta di “vademecum procedimentale”, diretto a giudici, avvocati difensori e membri dell’Ufficio del Procuratore, risultato della prassi dei giudici delle Camere Preliminari della Corte Penale Internazionale (ICC). Il documento vuole essere un supporto utile a fronteggiare le sempre crescenti sfide che si pongono all’attenzione della Corte, nel tentativo di mantenere il giusto equilibrio tra l’esigenza di garantire i diritti fondamentali delle parti coinvolte e l’assicurare un certo grado di efficienza ed effettività all’organo giurisdizionale. Nello specifico il documento si compone di due parti. La prima disciplina il procedimento preliminare, la seconda regolamenta alcune questioni attinenti la successiva fase processuale, strettamente connesse alla fase preliminare.

La prima sezione disciplina:

  1. Il mandato di arresto e l’ordinanza di comparizione. Ne delinea alcune formalità quali il contenuto, la lingua di redazione e le modalità di trasmissione.

  2. La prima comparizione dell’indagato di fronte alla Camera o al giudice unico. Ne prescrive i termini, garantisce alcuni diritti alla difesa quali l’obbligo dell’utilizzo di un idioma comprensibile all’imputato, il diritto di venire a conoscenza dell’oggetto delle accuse, il diritto di richiedere il rilascio provvisorio, ed infine indica i termini previsti per la convocazione dell’udienza di convalida delle accuse.

  3. I procedimenti connessi all’udienza di convalida delle accuse. Prevede il diritto al difensore di prendere visione dei documenti prodotti dal procuratore senza pregiudizio per la difesa, i tempi di replica delle parti, la possibilità di effettuare comunicazioni con la Camera preliminare tramite e-mail, la possibilità e le finalità dell’indizione delle “status conference”.

  4. La divulgazione delle prove e le comunicazioni alla Camera preliminare. Si prevede l’obbligo del procuratore di divulgazione delle prove acquisite a favore dell’imputato alla difesa, la facoltà del difensore di divulgare le prove da lui riscontrate seguendo un personale criterio di opportunità e l’obbligo da parte di entrambe le parti di divulgare le prove acquisite e strumentali alla convalida delle accuse, alla Camera preliminare con un’immediata comunicazione.

  5. Le accuse. Se ne disciplinano le modalità di esposizione del contenuto il quale si deve contraddistinguere per chiarezza ed esaustività e deve attenere esclusivamente i fatti materiali. Si disciplina inoltre la facoltà da parte del procuratore di allegare, disgiuntamente alla descrizione delle accuse, dichiarazioni nelle quali si delineino eventi rilevanti e alcune analisi dei fatti e delle prove finalizzate al convincimento della Camera.

  6. L’udienza di convalida delle accuse. Disciplina modalità e termini per le parti per il successivo deposito delle liste probatorie, si pone il divieto di utilizzo di prove testimoniali se non previa autorizzazione infine si indicano i termini previsti per eccepire le irregolarità verificatesi durante la fase preliminare.

  7. La decisione di convalida delle accuse. Prescrivendone formalità, e contenuto; prevedendo la facoltà a favore del procuratore sia di addurre nuovi elementi (relativi sia al reato che alla responsabilità dell’imputato) sia di presentare più capi d’accusa e specificandone la relativa disciplina di convalida.

La seconda sezione disciplina alcuni istituti processuali relativi alla fase successiva strettamente connessi alla fase preliminare.

  1. La procedura per l’ammissione delle vittime alla partecipazione al procedimento. Il manuale integra l’impianto normativo previsto ai sensi dell’art 89 delle Regole di procedura e di prova, regolamentandone nel dettaglio le formalità richieste e le modalità prescritte per la partecipazione delle vittime al procedimento.

  2. Le eccezioni nella divulgazione della prove nella forma dell’occultamento di informazioni. Si disciplina la facoltà del Procuratore, previa autorizzazione della Camera, di celare alla difesa alcune informazioni sensibili, in deroga all’obbligo di divulgazione delle prove acquisite dalle parti.

  3. Il trattamento dei dati personali durante le indagini ed il contatto tra una parte od il partecipante e i testimoni della controparte o del partecipante. Si delineano alcune linee guida circa l’utilizzo dei dati personali durante la fase preliminare nel rispetto della sicurezza e la riservatezza dei testimoni, delle vittime e di altri soggetti parti nel procedimento.

Aggiornato il

6/7/2016