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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (2000)

Data di adozione

15/11/2000

Data di entrata in vigore

28/1/2004

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottato dall'Assemblea Generale con Risoluzione A/RES/55/25 del 15 novembre 2000. Entrata in vigore il 28/01/2004. Stati Parti al 1° Settembre 2020: 149.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione con legge n. 146 del 16 marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006). Data di deposito dello strumento di ratifica: 2 agosto 2006. Entrata in vigore per l'Italia: 1 settembre 2006

Allegati


Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (2000)

Preambolo

Gli Stati Parti del presente Protocollo,
Dichiarando che una azione efficace per prevenire e combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio internazionale globale che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure di carattere socio-­economico, al livello nazionale, regionale ed internazionale,
Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 54/212 datata 22 dicembre 1999, con la quale l'Assemblea ha esortato gli Stati membri e il sistema delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali al fine di affrontare le cause che sono alla base della migrazione, specialmente quelle connesse alla povertà, e a massimizzare i vantaggi della migrazione internazionale per gli interessati, e ha incoraggiato, laddove necessario, i meccanismi subregionali, regionali ed interregionali a continuare ad affrontare la questione della migrazione e dello sviluppo,
Convinti della necessità di fornire ai migranti un trattamento umano e una piena tutela dei loro diritti,
Tenendo conto del fatto che, nonostante il lavoro intrapreso in altri ambiti internazionali, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti del traffico di migranti e altre questioni connesse,
Preoccupati per il significativo aumento delle attività dei gruppi criminali organizzati nel settore del traffico di migranti e altre attività criminali connesse previste nel presente Protocollo, che portano gravi danni agli Stati interessati,
Preoccupati anche per il fatto che il traffico di migranti può mettere in pericolo le vite o l'incolumità dei migranti coinvolti,
Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso di istituire un comitato inter-governativo ad hoc aperto al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di discutere l'elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di traffico illecito e trasporto di migranti, anche via mare,
Convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale con uno strumento internazionale contro il traffico di migranti via mare, terra e aria, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipologia di reato,

Hanno convenuto quanto segue:

I. Disposizioni generali

Articolo 1
Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato unitamente alla Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salva diversa disposizione.
3. I reati previsti conformemente all'art. 6 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Articolo 2
Scopo

Lo scopo del presente Protocollo è di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti trafficati.

Articolo 3
Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:
(a) "Traffico di migranti" indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altro tipo di vantaggio materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente;
(b) "Ingresso illegale" indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato d'accoglienza;
(c) "Documento di viaggio o di identità fraudolento" indica qualsiasi documento di viaggio o di identità:
(I) che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identità per conto dello Stato; o
(II) che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale; o
(III) che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;
(d) "Nave" indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzi di trasporto sull'acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti a o gestite da un Governo fintantoché utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.
 
Articolo 4
Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati previsti ai sensi dell'art. 6 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonché alla protezione dei diritti dei migranti trafficati.

Articolo 5
Responsabilità penale dei migranti

I migranti non vengono sottoposti alla responsabilità penale disposta al presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'art. 6.

Articolo 6
Responsabilità penale

1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altra natura che si rendano necessarie a conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, ad un atto commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altro vantaggio materiale da:

(a) Il traffico di migranti;
(b) Quando l'atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti:
(I) la fabbricazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento;
(II) Il fatto di procurarsi, fornire o possedere tale documento;
(c) Il fatto di permettere ad una persona che non è cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato tramite i mezzi di cui alla lettera b del presente paragrafo o tramite qualsiasi altro mezzo illegale.
 
2. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altra natura che si rendano necessarie a conferire il carattere di reato:
(a) Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
(b) Alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1(a), (b) (I) o (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (II) del presente articolo;
(c) All'organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
 
3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altra natura che si rendano necessarie a conferire il carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 (a), (b) (I) e (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, dei reati di cui al paragrafo 2 (b) e (c) del presente articolo:
(a) Al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita e l'incolumità dei migranti coinvolti; o
(b) Di comportare trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti.
 
4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.

II. Traffico di migranti via mare

Articolo 7
Cooperazione

Gli Stati Parte cooperano nella maniera più ampia per prevenire e reprimere il traffico di migranti via mare, ai sensi del diritto internazionale del mare.

Articolo 8
Misure contro il traffico di migranti via mare

1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che vanta l'iscrizione sul suo registro, senza nazionalità, o avendo in realtà la nazionalità dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine all'utilizzo della nave a tal scopo. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono.
2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave, che esercita la libertà di navigazione in conformità al diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i timbri d’immatricolazione al registro di un altro Stato Parte, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può informare di ciò lo Stato di bandiera, chiedere conferma dell'iscrizione sul registro e, se confermata, chiedere l'autorizzazione a detto Stato a prendere misure opportune in relazione a tale nave. Lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure, a:
 
(a) fermare la nave;
(b) ispezionare la nave; e
(c) se vengono rinvenute prove che la nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare, prendere le misure opportune in relazione alla nave, alle persone e al carico a bordo, come da autorizzazione da parte dello Stato di bandiera.
 
3. Uno Stato Parte che ha preso una delle misure ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato di bandiera interessato dei risultati della misura.
4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l'iscrizione al suo registro o che batte la sua bandiera è legittimata a fare ciò, nonché ad una richiesta di autorizzazione secondo il paragrafo 2 del presente articolo.
5. Uno Stato di bandiera può, compatibilmente con l'articolo 7 del presente Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle condizioni da concordare  tra detto Stato e lo Stato richiedente, incluse le condizioni concernenti la responsabilità e la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non può prendere nessuna misura aggiuntiva senza l'espressa autorizzazione dello Stato di bandiera, ad eccezione delle misure necessarie per allontanare un pericolo imminente per la vita delle persone, o di quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali.
6. Ogni Stato Parte designa una autorità o, laddove necessario, più autorità per ricevere e rispondere a richieste di assistenza, di conferma di iscrizione sul registro o del diritto per una nave di battere la sua bandiera, nonché richieste di autorizzazione per prendere misure opportune. Tale designazione deve essere notificata, tramite il Segretario Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione.
7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare e che questa è senza nazionalità, o può essere assimilata ad una nave senza nazionalità, può fermare e ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da prove, detto Stato Parte prende misure opportune, conformemente al diritto interno ed internazionale.
 
Articolo 9
Clausole di salvaguardia

1. Quando uno Stato Parte prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell'art. 8 del presente Protocollo, esso:
(a) assicura l'incolumità e il trattamento umano delle persone a bordo;
(b) tiene debitamente conto della necessità di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico;
(c) tiene debitamente conto della necessità di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato;
(d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale.
2.Laddove le ragioni per le quali sono state prese delle misure ai sensi dell'art. 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sarà risarcita di qualsiasi perdita o danno che può aver subìto, a condizione che non abbia commesso nessun atto che giustifichi le misure prese.
3.Qualsiasi misura presa, adottata o applicata conformemente al presente capitolo tiene debitamente conto della necessità di non interferire con o non incidere su:
(a) i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l'esercizio della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del mare; o
(b) l'autorità dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave.
 
4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo è eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.

III. Misure di prevenzione, cooperazione e altre misure

Articolo 10
Informazione
1. Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni o situati in corrispondenza di itinerari di traffico di migranti, si scambiano, al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo e in conformità con il loro ordinamento interno giuridico e amministrativo, informazioni riguardanti:
 
(a) punti di imbarco e di destinazione, nonché itinerari, trasportatori e mezzi di trasporto, che si sa essere utilizzati o sospettati di essere utilizzati da gruppi criminali organizzati dediti alle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo;
(b) l'identità e i metodi di organizzazioni o gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo;
(c) l'autenticità e le esatte caratteristiche dei documenti di viaggio rilasciati da uno Stato Parte, nonché il furto o il connesso uso improprio di documenti di viaggio o di identità in bianco;
(d) I mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto delle persone, la modifica, riproduzione o acquisizione illecite o qualsiasi altro uso improprio dei documenti di viaggio o di identità utilizzati nelle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e i mezzi per individuarli;
(e) le esperienze, le prassi e le misure di carattere legislativo per prevenire e contrastare le condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo; e
(f) le informazioni di carattere tecnologico e scientifico utili alle autorità di polizia, in modo tale da rafforzare la reciproca capacità di prevenire e individuare le condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo, nonché di condurre indagini e perseguire coloro che vi sono implicati.
 
2. Uno Stato Parte che riceve informazioni si attiene ad ogni richiesta di restrizioni sul loro utilizzo da parte dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni.

Articolo 11
Misure di frontiera


1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali in relazione alla libera circolazione delle persone, gli State Parte rafforzano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare il traffico di migranti.
2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure opportune per prevenire, nella misura del possibile, che i mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali vengano utilizzati nella commissione del reato di cui all'art. 6, paragrafo 1 (a), del presente Protocollo.
3. Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure comprendono l'obbligo per i trasportatori commerciali, compreso qualsiasi compagnia di trasporto o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza.
4. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie, conformemente al suo diritto interno, per prevedere sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure che consentono, conformemente al suo diritto interno, il rifiuto di ingresso o il ritiro di visti per le persone coinvolte nella commissione dei reati di cui al presente Protocollo.
6. Senza pregiudizio per l'art. 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere tramite, tra le altre misure, la costituzione e il mantenimento di canali diretti di comunicazione.

Articolo 12
Sicurezza e controllo dei documenti


Ogni Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi disponibili, per:
(a) Assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e
(b) Assicurare l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e prevenire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.
 
Articolo 13
Legittimità e validità dei documenti


Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica, entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere stati utilizzati per la condotta di cui all'art. 6 del presente Protocollo.

Articolo 14

Formazione e cooperazione tecnica


1. Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione specializzata per i funzionari dei servizi di immigrazione e altri funzionari competenti nel settore della prevenzione delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e del trattamento umano di migranti che sono stati oggetto di tali condotte, nel rispetto dei loro diritti, come stabilito dal presente Protocollo.
2. Gli Stati Parte cooperano tra di loro e con le competenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e soggetti della società civile, a seconda dei casi, per fare in modo che sia fornita un'adeguata formazione del personale sul loro territorio per prevenire, combattere e far cessare le condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e tutelare i diritti dei migranti che sono stati oggetto di tale condotta. Questa formazione comprende:
 
(a) Il miglioramento della sicurezza e della qualità dei documenti di viaggio;
(b) Il riconoscimento e l'individuazione di documenti di viaggio fraudolenti;
(c) La raccolta di informazioni nel settore della criminalità, relative in particolare all'identificazione di gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle condotte stabilite dall’articolo 6 del presente Protocollo, i metodi utilizzati per il trasporto dei migranti, l'uso improprio dei documenti di viaggio o di identità per le condotte stabilite dall’articolo 6 del presente Protocollo ed i mezzi di occultamento utilizzati nel traffico di migranti;
(d) Il miglioramento delle procedure per individuare le persone oggetto di traffico ai luoghi di ingresso e di uscita convenzionali e non convenzionali; e
(e) Il trattamento umano dei migranti e la tutela dei loro diritti, come stabilito dal presente Protocollo.
 
3. Gli Stati Parte con esperienza nel settore prendono in considerazione la possibilità di prestare assistenza tecnica agli Stati che sono frequentemente utilizzati come paesi di origine o di transito per condotte stabilite dall’articolo 6 del presente Protocollo. Gli Stati Parte fanno il possibile per fornire le risorse necessarie, come ad esempio veicoli, sistemi informatizzati e lettori di documenti, per combattere le condotte stabilite dall’articolo 6 del presente Protocollo.

Articolo 15
Altre misure di prevenzione

1. Ogni Stato Parte prende le misure per assicurare di fornire o rafforzare i programmi di informazione per incrementare la sensibilità dell'opinione pubblica sul fatto che le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo sono delle attività criminali spesso perpetrata da gruppi criminali organizzati per trarne un profitto e che pone seri rischi per i migranti interessati.
2. Conformemente all'art. 31 della Convenzione, gli Stati Parte cooperano nel settore della pubblica informazione al fine di evitare che potenziali migranti diventino vittime di gruppi criminali organizzati.
3. Ogni Stato Parte promuove o rafforza, a seconda dei casi, programmi di sviluppo e la cooperazione al livello nazionale, regionale ed internazionale, prendendo in considerazione le realtà socio-economiche della migrazione e prestando particolare attenzione alle zone socialmente ed economicamente depresse, al fine di combattere le cause di carattere socio­economico che sono alla base del traffico di migranti, come la povertà e il sottosviluppo.
 
Articolo 16
Misure di tutela e di assistenza


1. Nell'applicazione del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende, compatibilmente con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, le misure adeguate, comprese quelle di carattere legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, come riconosciuti ai sensi del diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposto a tortura o a trattamenti o pene inumani o degradanti.
2. Ogni Stato Parte prende le misure opportune per fornire ai migranti un'adeguata tutela contro la violenza che può essere loro inflitta, sia da singoli individui che da gruppi, in quanto oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo.
3. Ogni Stato Parte fornisce un'assistenza adeguata ai migranti la cui vita, o incolumità, è in pericolo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo.
4.    Nell'applicare le disposizioni del presente articolo, gli Stati Parte prendono in considerazione le particolari esigenze delle donne e dei bambini.
5. Nel caso di detenzione di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte adempie ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, laddove applicabile, compreso l'obbligo di informare senza ritardo la persona interessata in relazione alle disposizioni riguardanti la notifica ai funzionari consolari e la comunicazione con essi.
 
Articolo 17
Intese e Accordi

Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di accordi bilaterali o regionali o accordi o intese operativi al fine di:
(a) Istituire le misure più adeguate ed efficaci per prevenire e combattere le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo; o
(b) Rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo.
 
Articolo 18
Rientro dei migranti oggetto di traffico

1. Ogni Stato Parte acconsente a facilitare e ad accettare, senza indebito o irragionevole ritardo, il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e che è un suo cittadino o che ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del rientro.
2. Ogni Stato Parte prende in considerazione la possibilità di facilitare e accettare il rientro di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento dell’ingresso nello Stato d'accoglienza, in conformità con il suo diritto interno.
3. Su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, lo Stato Parte richiesto verifica, senza indebito o irragionevole ritardo, se la persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo è suo cittadino o ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio.
4. Al fine di facilitare il rientro di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e che non è in possesso dell'adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina o in cui ha il diritto di residenza permanente acconsente a rilasciare, su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, i documenti di viaggio adeguati o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e rientrare nel suo territorio.
5. Ogni Stato Parte coinvolto nel rientro di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo prende le misure appropriate per attuare il rientro in modo regolare e tenendo conto della incolumità e dignità della persona.
6. Gli Stati Parte possono cooperare con le competenti organizzazioni nell'applicazione del presente articolo.
7. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo dal diritto interno dello Stato Parte d'accoglienza.
8. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di qualsiasi altro trattato applicabile, bilaterale o multilaterale, o qualsiasi altro accordo o intesa di carattere operativo applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo.
 
IV. Disposizioni finali

Articolo 19
Clausola di salvaguardia


1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti, obblighi e responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell'uomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status di Rifugiati e il principio del non allontanamento.
2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio per le persone che sono oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo. L'interpretazione e l'applicazione di tali misure è coerente con il  principio internazionalmente riconosciuto di non discriminazione.
 
Articolo 20
Composizione delle controversie

1. Gli Stati Parte si impegnano a comporre le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo tramite negoziato.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, deve essere demandata ad un arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta d’arbitrato, gli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, possono rimettere la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, in conformità allo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione o adesione al presente Protocollo, può dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia fatto tale riserva.
4. Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, può in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.


Articolo 21
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione


1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.
4. Il presente Protocollo è aperto per l'adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato Membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.
 
Articolo 22
Entrata in vigore


1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, eccetto che non entrerà in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.
 
Articolo 23
Revisione


 1. Trascorso il termine di cinque anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuno Stato Parte ha la facoltà di proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale comunica quindi agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione la revisione proposta, al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La Conferenza delle Parti deve compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo su ciascuna revisione. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo, l’adozione della revisione, quale ultima risorsa, richiede un voto di maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella riunione della Conferenza delle Parti.
2. Nell’ambito delle questioni di loro competenza, le organizzazioni regionali d’integrazione economica  esercitano il loro diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di voti pari a quello dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto di voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa.
3. Una revisione adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Una revisione adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore, in relazione a uno Stato Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale revisione.
5. Dal momento della sua entrata in vigore, la revisione è vincolante per quegli Stati Parte che hanno manifestato il proprio consenso ad essere sottoposti al vincolo della stessa. Gli altri Stati Parte resteranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e di ogni revisione anteriore ratificata, accettata o approvata dagli stessi.

Articolo 24
Denuncia


1. Ciascun Stato Parte può denunciare il presente Protocollo indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia diventerà effettiva un anno dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario Generale.
2. Una organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.
 
Articolo 25
Depositario e lingua


1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è nominato depositario del presente Protocollo.
2. L'originale del presente Protocollo, di cui i testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, viene depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
 
In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all’uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il  presente protocollo.

Aggiornato il

01/09/2020