Sentenza della Corte di Cassazione n. 16457: sottrazione di minori e standard internazionali dei diritti umani nel diritto penale italiano
Nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 7 maggio 2026, n. 16457, la Corte ha rafforzato il ruolo del diritto internazionale dei diritti umani nell’interpretazione dell’art. 574 del Codice penale in materia di sottrazione di minori.
Il caso trae origine da una decisione della Corte d’Appello di Potenza, che aveva confermato la condanna di un padre e della nonna paterna per aver impedito a due minori di fare ritorno presso la madre nonostante un provvedimento giudiziale di affidamento. Per quasi due anni i minori erano stati sottratti alla madre, ripetutamente nascosti alle autorità e privati della regolare frequenza scolastica. Dinanzi alla Corte di Cassazione, la difesa aveva sostenuto che i minori desiderassero rimanere con il padre e che tale consenso escludesse l’antigiuridicità della condotta.
La Corte ha respinto tale argomentazione e, al paragrafo 5.1 della decisione, ha richiamato espressamente la Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) e la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa quali parametri interpretativi per valutare la rilevanza giuridica della volontà del minore nei conflitti relativi all’affidamento. Secondo la Corte, il presunto consenso dei minori non può escludere l’illiceità del reato previsto dall’art. 574 c.p. Sebbene il minore debba essere ascoltato e le sue opinioni considerate, le sue preferenze non assumono automaticamente carattere decisivo quando risultano in contrasto con i provvedimenti giudiziari in materia di affidamento. La Corte ha osservato che i minori non erano mai stati ascoltati in un contesto realmente protetto e ha sottolineato che il loro rifiuto di tornare dalla madre dovesse essere valutato all’interno di un più ampio contesto caratterizzato dall’isolamento dalla figura materna, dall’opposizione agli interventi dell’autorità giudiziaria e dei servizi sociali e dalla prolungata interruzione della frequenza scolastica.
La Corte ha fondato il proprio ragionamento sul principio del “superiore interesse del minore” sancito dalla CRC, distinguendo il diritto del minore ad essere ascoltato da una pretesa autodeterminazione assoluta idonea ad escludere la responsabilità penale. La sentenza evidenzia che, soprattutto nei contesti familiari altamente conflittuali, i minori possono essere esposti a pressioni emotive, manipolazioni o dinamiche coercitive. In tale prospettiva, particolare rilievo viene attribuito all’art. 31 della Convenzione di Istanbul, sottolineando come le situazioni caratterizzate da violenza psicologica o dinamiche familiari di controllo richiedano una valutazione particolarmente rigorosa delle dichiarazioni rese dai minori. Il loro presunto consenso, pertanto, non può giustificare la violazione dei provvedimenti di affidamento né forme di autotutela genitoriale.
La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in particolare il caso D.M. e N. c. Italia, nel quale la Corte di Strasburgo ha chiarito che la dichiarazione di adottabilità e la separazione dal nucleo familiare sono ammissibili soltanto in circostanze del tutto eccezionali. Richiamando tale precedente, la Cassazione ha criticato la gestione interna del caso, evidenziando la vittimizzazione secondaria subita dalla madre.
Secondo la Corte, tale vittimizzazione era stata aggravata dall’allontanamento forzato dei minori dal padre e dalla nonna e dal loro collocamento in una struttura residenziale, nonostante l’esistenza di una madre affidataria legalmente titolare del diritto di cura. La Corte ha pertanto rigettato i ricorsi proposti dal padre e dalla nonna, confermandone la responsabilità penale.
Il valore aggiunto della decisione risiede dunque nell’avere smantellato l’idea secondo cui la volontà espressa dal minore possa essere invocata quale scriminante rispetto alla violazione dei provvedimenti giudiziari di affidamento. La Corte ha chiarito che il “superiore interesse del minore” non può essere ridotto ai desideri immediatamente manifestati dal minore stesso, soprattutto nei contesti segnati da pressioni e condizionamenti psicologici, riaffermando così il ruolo del diritto internazionale dei diritti umani quale limite alle condotte unilaterali dei genitori.