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Poster con disegno e testo dell'art. 2 della dichiarazione universale dei diritti umani
© UN Photo

Articolo 2 - Senza distinzione alcuna

Autore: Antonio Papisca

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità

Questo articolo, affermando che tutti i diritti e libertà enunciati nella Dichiarazione “spettano ad ogni individuo”, potrebbe sembrare pleonastico rispetto all’articolo 1, è invece il suo completamento con  l’ammonizione: giù le mani dalla dignità della persona e dai diritti che le ineriscono. L’espressione “senza distinzione”, richiama implicitamente il principio di eguaglianza e introduce quello di non discriminazione, che verrà esplicitato dall’articolo 7. Il divieto di discriminazione è già espresso, in termini generali, nell’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite (1945), che annovera tra i fini quello di “conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale ad umanitario, e nel promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione”(corsivo aggiunto). La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’annoverare il divieto di discriminazione tra quelli assoluti, come tali ad altissima valenza precettiva: al riguardo si parla di ius cogens, i cui principi obbligano tutti a prescindere dal fatto di averli accettati per iscritto. Siamo nel diritto consuetudinario, che comprende anche i divieti di schiavitù, di genocidio, di violazioni estese e reiterate dei diritti umani.

Il divieto di discriminazione è ribadito in tutte le Convenzioni giuridiche internazionali, in particolare nella Convenzione contro la discriminazione razziale, in quella contro le donne, in quella sui diritti delle persone con diasbilità, in quella sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

L’articolo 2 della Dichiarazione universale offre una tipologia di cause e forme di discriminazione. Va sottolineato il secondo paragrafo che attiene allo ‘statuto politico, giuridico o internazionale’ dei paesi e dei terrritori di afferenza delle persone. L’appartenenza di una persona ad uno stato a regime totalitario non può essere motivo di discriminazione da parte di governi e cittadini di stati a regime democratico. Per i diritti umani non vale il principio mercantile della reciprocità.

Forme sempre più frequenti di discriminazione attengono alla sfera della pratica religiosa, dell’educazione e della cittadinanza. Per esempio, le classi scolastiche ‘differenziate’ per i bambini degli immigrati costituiscono flagrante violazione, oltre che del generale divieto di discriminazione, anche degli espliciti obblighi delle Convenzioni Unesco in materia sia di educazione (1960) sia di “protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali” (entrata in vigore nel 2006). Una forma particolarmente odiosa di discriminazione è quella che si traduce nella pulizia etnica e, spesso, nei collegati processi di vero e proprio genocidio. La discriminazione investe anche il mondo del lavoro. Le politiche che assumono come fisiologica la disoccupazione e la precarietà contravvengo il divieto di discriminazione. Le politiche di neoliberismo, improntate alla de-regulation (economica e istituzionale) e che danno per scontato che ottocento milioni di esseri umani debbano morire per fame e povertà estrema, sono flagrantemente discriminatorie. C’è chi pensa, a ragione, che tali politiche debbano essere annoverate tra i crimini contro l’umanità.

La discriminazione è l’alleata, talora subdola ma sempre perniciosamente efficace, di intolleranza, razzismo, xenofobia, guerra.

Aggiornato il

16/7/2009