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Gruppo di bambini sorridenti visti dall'alto
© UNESCO/Justin Mott

Nazioni Unite: Il terzo Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino

Autore: Martina Lucia Lanza, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova / Collaboratrice del Centro diritti umani

Il terzo Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino (CRC) è stato adottato dall’Assemblea Generale con Risoluzione 66/138 del 19 dicembre 2011.
L’elaborazione di un terzo protocollo riguardante i meccanismi di comunicazione inizia nel 2008 e si basa sul fatto che la Convenzione sui diritti del bambino era rimasta l’unico core instrument delle Nazioni Unite sui diritti umani il cui Comitato di monitoraggio non era dotato di alcuna procedura di tipo contenzioso.
Quindi, lo scopo del Protocollo opzionale sui meccanismi di comunicazione è fornire un meccanismo internazionale di garanzia di tipo quasi-giurisdizionale alla Convenzione sui diritti del bambino, ossia la possibilità di affiancare allo strumento dei rapporti periodici prodotti dagli Stati la trattazione di casi individuali sottoposti da singoli e da Stati e il potere di svolgere inchieste.
Con l’entrata in vigore del terzo protocollo nel 2014, il Comitato sui diritti del bambino - istituito dall’art. 43 della Convenzione sui diritti del bambino - ha esteso le proprie competenze a:

- Comunicazioni individuali (art. 5),
- Comunicazioni inter-statuali (art. 12),
- Inchieste su gravi e sistematiche violazioni dei diritti del bambino (art. 13).

Nell’esercizio di queste nuove competenze, il Comitato è guidato da alcuni principi fondamentali: il migliore interesse del bambino o ragazzo, nonchè il rispetto dei suoi diritti e delle sue opinioni, impedendo una strumentalizzazione del bambino da parte di coloro che agiscono per suo conto.

Per quanto riguarda le comunicazioni individuali, possono proporre un caso al Comitato individui, minori d’età o adulti, oppure gruppi di individui che lamentano di essere vittime di una violazione dei diritti del bambino da parte di uno Stato che ha ratificato o aderito al Protocollo.
Oltre che dalle vittime, il ricorso può essere presentato anche da chi agisce per loro conto, anche se il Protocollo non identifica chi sia il rappresentante legale del bambino. Il rischio paventato è una possibile manipolazione del minore d’età, perciò è demandato al Comitato il compito di verificare le circostanze laddove il minore non agisca direttamente.
Tra gli altri criteri di ammissibilità della comunicazione all’esame nel merito, il ricorso deve essere scritto. Tale modalità può creare delle difficoltà nel caso in cui a presentare la comunicazione sia un bambino, tuttavia le regole di procedura del Comitato precisano che materiale non scritto può essere allegato alla comunicazione (regola 16.3 d)).
Il protocollo non prevede udienze o momenti di ascolto del bambino o ragazzo, anche se le regole di procedura prevedono che l’autore o la presunta vittima, come anche il rappresentante dello Stato, possano essere convocati per ulteriori chiarimenti di persona o in videoconferenza. In tale udienza, il Comitato seguirà procedure sensibili alla condizione di minore d’età e le opinioni espresse saranno prese in debita considerazione in base all’età e al grado di maturità del bambino o ragazzo (regola 19).

Rispetto alle comunicazioni interstatuali, questo meccanismo prevede la possibilità per uno Stato parte di depositare una comunicazione relativa ad un altro Stato parte, con la quale si chiede al Comitato di accertare presunte violazioni dei diritti umani. Questo tipo di comunicazione è opzionale, ossia gli stati possono decidere se sottoporvisi o meno possono anche scegliere uno o più strumenti, ossia tra la Convenzione e gli altri due protocolli, su cui far pronunciare il Comitato.

Come terzo meccanismo previsto, la procedura d’inchiesta concerne la possibilità per il Comitato, al quale sono giunte informazioni affidabili circa gravi e sistematiche violazioni dei diritti del bambino da parte di uno Stato che abbia accettato tale competenza, di incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un’inchiesta, con la possibilità di svolgere visite in loco, se opportune e con il consenso dello Stato.

Il terzo protocollo opzionale della Convenzione sui diritti del bambino, nonostante a febbraio 2015 abbia raggiunto solo 15 ratifiche e 48 firme (tra queste ultime figura l’Italia), ha completato il quadro dei meccanismi internazionali di garanzia di tipo quasi-giurisdizionale o contenzioso previsti per i trattati dei diritti umani delle Nazioni Unite, permettendo anche a bambini e ragazzi una modalità per far rispettare i diritti umani universali ma anche specifici a loro riconosciuti.

Aggiornato il

28/2/2015