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19/12/2011
14/4/2014
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/66/138 il 19 dicembre 2011. Entrato in vigore il 14 aprile 2014. Stati Parti al 1° Aprile 2024: 52.
Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione con legge 16 novembre 2015, n. 199 (Gazzetta Ufficiale n.293 del 17-12-2015). Data di deposito dello strumento di ratifica: 4 Febbraio 2016 . Entrata in vigore per l'Italia: 18 Dicembre 2015.
Gli Stati Parti del presente Protocollo,
Considerando che, in accordo con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Prendendo atto che gli Stati parte della Convenzione per i diritti del bambino (qui in avanti “la Convenzione”) riconoscono i diritti stabiliti nella stessa ad ogni bambino sotto la loro giurisdizione senza alcuna discriminazione basata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, l’origine etnica o sociale, situazione finanziaria, disabilità, condizione di nascita o di altro tipo, del bambino, dei suoi genitori o tutori legali,
Riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, interdipendenza e interconnessione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
Riaffermando altresì la condizione del bambino come portatore di diritti ed essere umano con dignità e capacità in evoluzione,
Riconoscendo che la condizione di speciale dipendenza dei bambini può creare loro vere e proprie difficoltà nel perseguire misure riparatrici alle violazioni dei loro diritti,
Considerando che il presente Protocollo rinforza e completa i meccanismi nazionali e regionali a disposizione dei bambini per presentare ricorsi per la violazione dei loro diritti,
Riconoscendo che l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente nel perseguire misure riparatrici per le violazioni dei diritti del bambino, e che tali rimedi devono prendere in considerazione il bisogno di procedure a misura di bambino a tutti i livelli,
Incoraggiando gli Stati parte a sviluppare appropriati meccanismi nazionali per consentire al bambino i cui diritti sono stati violati di avere accesso a effettivi ricorsi a livello nazionale,
Ricordando l’importante ruolo che le istituzioni nazionali per i diritti umani e altre rilevanti istituzioni specializzate, con mandato di promozione e protezione dei diritti del bambino, possono esercitare a riguardo,
Considerando che, al fine di rafforzare e completare tali meccanismi nazionali e di migliorare ulteriormente l’implementazione della Convenzione e, laddove applicabile, dei relativi Protocolli opzionali riguardanti il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, sarebbe appropriato consentire al Comitato sui diritti del bambino (da qui in avanti “il Comitato”) di svolgere le funzioni previste dal presente Protocollo,
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I
Disposizioni generali
Articolo 1
Competenza del Comitato per i diritti del bambino
Lo Stato parte del presente protocollo riconosce la competenza del Comitato così come prevista nel presente protocollo.
Il Comitato non esercita la propria competenza rispetto a uno Stato parte del presente protocollo in materia riguardante violazioni di diritti riconosciuti in strumenti per i quali lo Stato non è parte.
Nessuna comunicazione viene accettata dal Comitato se riguardante uno Stato non parte del presente protocollo.
Articolo 2
Principi generali riguardanti il funzionamento del Comitato
Nello svolgimento delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo, il Comitato è guidato dal principio del superiore interesse del bambino. Il Comitato deve tenere in conto i diritti e le opinioni del bambino, a quest’ultime sarà dato il peso dovuto tenendo conto dell’età e del grado di maturità del bambino.
Articolo 3
Regole di procedura
Il Comitato adotta le regole di procedura da seguire nell’esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo. Nel fare questo, deve avere riguardo, in particolare, all’articolo 2 del presente Protocollo al fine di garantire procedure a misura di bambino.
Il Comitato include nelle proprie regole di procedura misure di salvaguardia per prevenire che il bambino venga manipolato da parte di coloro che agiscono per suo conto e può rifiutarsi di esaminare le comunicazioni che non considera nell’interesse del bambino.
Articolo 4
Misure di protezione
Lo Stato parte prende tutte le iniziative appropriate per assicurare che gli individui sotto la sua giurisdizione non siano soggetti a violazioni dei diritti umani, maltrattamenti o intimidazioni come conseguenza di comunicazioni o cooperazioni con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.
L’identità di ogni individuo o gruppo di individui interessati non deve essere rivelata pubblicamente senza esplicito consenso degli interessati.
Parte II
Procedure di comunicazione
Articolo 5
Comunicazioni individuali
Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di un individuo o gruppo di individui, sotto la giurisdizione di uno Stato parte, che sostiene di essere vittima di una violazione dei diritti riconosciuti in uno qualsiasi dei seguenti strumenti di cui lo Stato è parte:
La Convenzione;
Il Protocollo opzionale alla Convenzione sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile;
Il Protocollo opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
Laddove una comunicazione sia presentata per conto di un individuo o gruppo di individui, ciò deve avvenire con il loro consenso, a meno che l’autore possa giustificare il fatto di agire per loro conto senza tale consenso.
Articolo 6
Misure provvisorie
In ogni momento dopo la ricezione della comunicazione e prima che la decisione nel merito sia stata raggiunta, il Comitato può trasmettere all’urgente attenzione dello Stato parte in questione una richiesta affinché egli prenda le misure provvisorie necessarie in circostanze eccezionali per evitare possibili danni irreparabili alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni.
Laddove il Comitato eserciti la facoltà conferitagli dal paragrafo 1 del presente articolo, questo non pregiudica la sua decisione sull’ammissibilità o nel merito della comunicazione.
Articolo 7
Ammissibilità
Il Comitato considera inammissibile una comunicazione quando:
La comunicazione è anonima;
La comunicazione non è presentata in forma scritta;
La comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei Protocolli opzionali alla stessa;
La medesima questione sia già stata esaminata dal Comitato o sia stata esaminata o sia in corso di esame in base ad un'altra procedura internazionale d’inchiesta o di regolamento;
I ricorsi interni non sono esauriti. Questa regola non si utilizza qualora l’applicazione di tali ricorsi sia prolungata irragionevolmente o non possa verosimilmente portare a una soluzione efficace;
La comunicazione è manifestamente infondata o non sufficientemente motivata;
I fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato parte interessato, a meno che tali fatti continuino dopo tale data;
La comunicazione non è stata trasmessa entro un anno dall’esaurimento dei ricorsi interni, ad eccezione dei casi per i quali l’autore possa dimostrare che non è stato possibile trasmettere la comunicazione entro tale termine.
Articolo 8
Trasmissione della comunicazione
Tranne nel caso in cui una comunicazione venga considerata inammissibile e non ne faccia riferimento allo Stato parte interessato, il Comitato porta confidenzialmente all'attenzione dello Stato stesso qualunque comunicazione che gli sia stata presentata in base a quanto previsto dal presente Protocollo il prima possibile.
Lo Stato parte interessato trasmette al Comitato spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano sul caso e sui rimedi, se ci sono, che sono stati adottati. Lo Stato parte trasmette le proprie considerazioni il prima possibile e comunque entro sei mesi.
Articolo 9
Soluzione amichevole
Il Comitato mette a disposizione i suoi buoni uffici alle parti al fine di raggiungere una soluzione amichevole del caso sulla base del rispetto degli obblighi stabiliti dalla Convenzione e/o dai Protocolli opzionali ad essa.
Un accordo su una soluzione amichevole raggiunta sotto il patrocinio del Comitato chiude l’esame della comunicazione sulla base del presente Protocollo.
Articolo 10
Esame delle comunicazioni
Il Comitato prende in considerazione le comunicazioni ricevute sulla base del presente protocollo il più velocemente possibile, alla luce della documentazione che gli è stata sottoposta, a condizione che tale documentazione venga trasmessa alle parti interessate.
Il Comitato, per l’esame delle comunicazioni ricevute sulla base del presente Protocollo, tiene incontri a porte chiuse .
Laddove il Comitato abbia fatto richiesta di misure provvisorie, deve accelerare la considerazione nel merito della comunicazione.
Nell’esaminare le comunicazioni su presunte violazioni di diritti economici, sociali e culturali, il Comitato tiene in considerazione la ragionevolezza delle misure d’implementazione prese dallo Stato parte ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione. Nel fare ciò, il Comitato tiene presente che lo Stato parte può adottare differenti misure di politica pubblica per l’implementazione dei diritti economici, sociali e culturali della Convenzione.
Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato, senza ritardi, trasmette i propri pareri sulla comunicazione, assieme alle eventuali raccomandazioni allo Stato parte interessato.
Articolo 11
Seguiti dell’esame
Lo Stato parte presta debita considerazione ai pareri del Comitato, come anche alle raccomandazioni, se presenti, e fornisce al Comitato una risposta scritta, includendo informazioni rispetto ad ogni azione intrapresa o prevista alla luce dei pareri e delle raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte trasmette la propria risposta il prima possibile o comunque entro sei mesi.
Il Comitato può invitare lo Stato parte a trasmettere ulteriori informazioni rispetto alle misure intraprese a seguito dei suoi pareri e raccomandazioni o all’attuazione dell’accordo di soluzione amichevole, se presente, includendole, se ritenuto appropriato dal Comitato, nel successivo rapporto dello Stato in base all’articolo 44 della Convenzione, all’articolo 12 del Protocollo opzionale sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile o in base all’articolo 8 del Protocollo opzionale della Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, laddove applicabili.
Articolo 12
Comunicazioni interstatuali
Uno Stato parte al presente Protocollo può, in ogni momento, dichiarare che riconosce la competenza del Comitato ad accettare e considerare le comunicazioni in cui uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non sta adempiendo ai propri obblighi sulla base dei seguenti strumenti di cui lo Stato è parte:
La Convenzione,
Il Protocollo opzionale alla Convenzione sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile,
Il Protocollo opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
Il Comitato non accetta comunicazioni riguardanti uno Stato parte che non ha fatto tale dichiarazione o comunicazioni provenienti da uno Stato parte che non ha fatto tale dichiarazione.
Il Comitato mette a disposizione i proprio buoni uffici agli Stati parte interessati nella prospettiva di una soluzione amichevole sul caso, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla Convenzione e dai Protocolli opzionali alla stessa.
La dichiarazione sulla base del paragrafo 1 del presente articolo deve essere depositata dagli Stati parte al Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale ne invia copia agli altri Stati. Una dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite notifica al Segretario Generale. Tale recesso non pregiudica l’esame dei casi oggetto di comunicazioni già trasmesse in base al presente articolo; nessuna ulteriore comunicazione sarà ricevuta secondo il presente articolo dopo che la notifica di ritiro della dichiarazione sia stata accettata dal Segretario Generale, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
Parte III
Procedura d’inchiesta
Articolo 13
Procedura d’inchiesta di gravi e sistematiche violazioni
Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili circa gravi e sistematiche violazioni di uno Stato parte dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e dai Protocolli opzionali alla stessa sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile e sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, il Comitato invita lo Stato parte a collaborare nell’esame delle informazioni e, a questo scopo, a sottoporre osservazioni senza ritardi rispetto alle informazioni in questione.
Prendendo in considerazione ogni osservazione che può essere trasmessa dallo Stato parte interessato, come ogni altra informazione attendibile a sua disposizione, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un’inchiesta e di relazionare urgentemente. Laddove giustificabile e con il consenso dello Stato parte, l’inchiesta può includere una visita in loco.
Tale inchiesta viene condotta in maniera confidenziale, e la collaborazione dello Stato parte deve essere ricercata in ogni fase della procedura.
Dopo aver esaminato gli esiti di tale inchiesta, il Comitato trasmette senza ritardi tali esiti allo Stato parte interessato, assieme con commenti e raccomandazioni.
Lo Stato parte interessato replica con proprie osservazioni al Comitato il prima possibile e comunque entro sei mesi dalla ricezione degli esiti, commenti e raccomandazioni trasmesse dal Comitato.
Dopo che la procedura è stata completata rispetto ad un’inchiesta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può, dopo essersi consultato con lo Stato parte interessato, decidere di includere un resoconto sommario dei risultati della procedura nella sua relazione prevista dall’articolo 16 del presente Protocollo.
Ogni Stato parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o nell’adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista nel presente articolo rispetto ai diritti stabili da alcuni o tutti gli strumenti elencati al paragrafo 1.
Gli Stati parte che hanno fatto una dichiarazione in accordo con il paragrafo 7 del presente articolo possono, in ogni momento, ritirare tale dichiarazione tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 14
Seguiti alla procedura d’inchiesta
Il Comitato può, se necessario, alla fine del periodo di sei mesi con riferimento all’articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato ad informarlo sulle misure intraprese o previste in risposta ad un’inchiesta condotta sulla base dell’articolo 13 del presente Protocollo.
Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni rispetto alle misure intraprese in risposta ad un’inchiesta condotta sulla base dell’articolo 13, includendole, se ritenuto opportuno dal Comitato, nel successivo rapporto dello Stato parte in base all’articolo 44 della Convenzione, all’articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile o all’articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, laddove applicabili.
Parte IV
Disposizioni finali
Articolo 15
Assistenza e cooperazione internazionali
Il Comitato può trasmettere, con il consenso dello Stato parte interessato, alle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite, ai fondi, ai programmi e ad altri organismi competenti i pareri e le raccomandazioni riguardanti comunicazioni e inchieste che richiedono una consulenza tecnica o di assistenza, assieme alle osservazioni e suggerimenti dello Stato parte, se presenti, su tali pareri o raccomandazioni.
Il Comitato può inoltre portare all’attenzione di tali organismi, con il consenso dello Stato parte interessato, ogni questione che emerge dalle comunicazioni nell’ambito del presente Protocollo che possa aiutarli nel decidere, ognuno per il proprio ambito di competenza, sulle opportune misure internazionali che potrebbero contribuire ad aiutare gli Stati parte ad attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione e/o dai Protocolli opzionali alla stessa.
Articolo 16
Relazione all’Assemblea Generale
Il Comitato includere nella sua relazione presentata ogni due anni all’Assemblea Generale in accordo con l’articolo 44, paragrafo 5, della Convenzione un resoconto delle attività svolte in base al presente Protocollo.
Articolo 17
Diffusione e conoscenza del Protocollo opzionale
Ogni Stato parte si impegna a rendere noto, a divulgare il presente Protocollo e facilitare l’accesso alle informazioni riguardanti i pareri e le raccomandazioni del Comitato, in particolare rispetto alle questioni che hanno coinvolto lo Stato parte, con mezzi appropriati e modalità accessibili agli adulti ed ai bambini, comprese le persone con disabilità.
Articolo 18
Firma, ratifica e adesione
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato, ratificato o aderito alla Convenzione o a ciascuno dei primi due Protocolli opzionali alla stessa;
Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica degli Stati che hanno ratificato o aderito alla Convenzione o a ciascuno dei primi due Protocolli opzionali alla stessa. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite
Il presente Protocollo è aperto all’adesione degli Stati che hanno ratificato o aderito alla Convenzione o a ciascuno dei primi due Protocolli opzionali alla stessa.
L’adesione avviene tramite deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o adesione.
Per ciascuno degli Stati che ratifica il presente protocollo o aderisce ad esso dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o strumento di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica o adesione.
Articolo 20
Violazioni avvenute dopo l’entrata in vigore
Il Comitato ha competenza solamente per le violazioni dello Stato parte dei diritti riconosciuti nella Convenzioni e/o in ciascuno dei primi due Protocolli opzionali avvenute dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato.
Se uno Stato diventa parte del presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi dello Stato rispetto al Comitato dovranno riferirsi solo alle violazioni dei diritti riconosciuti nella Convenzioni e/o in ciascuno dei primi due Protocolli opzionali avvenute dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato.
Articolo 21
Emendamenti
Ogni Stato Parte può proporre un emendamento e presentarlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale trasmette l'emendamento proposto agli Stati Parte, con la richiesta di indicare se sono favorevoli ad una conferenza degli Stati Parte allo scopo di prendere in esame e decidere sulle proposte. Nel caso che, entro quattro mesi dalla data della comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte sia favorevole alla conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto il patrocinio delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti alla conferenza viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale per l'approvazione, e quindi a tutti gli Stati parte per l’accettazione.
Un emendamento adottato e approvato secondo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno dopo che il numero degli strumenti di accettazione depositati raggiunge i due terzi del numero degli Stati parte alla data di adozione dell’emendamento. In seguito, l’emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno seguente il deposito del suo strumento di accettazione. L’emendamento è vincolante solo per gli Stati parte che lo hanno accettato.
Articolo 22
Denuncia
Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo in ogni momento attraverso una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia entra in vigore un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
La denunica non pregiudica l’applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo per ogni comunicazione inviata in base all’articolo 5 o 12 o ogni inchiesta iniziata in base all’articolo 13 prima dell’effettiva data di denuncia.
Articolo 23
Deposito e notifica al Segretario Generale
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente protocollo.
Il Segretario Generale informa tutti gli Stati per questioni relative a:
Firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;
Data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento dello stesso in base all’articolo 21;
Ogni denuncia in base all’articolo 22 del presente protocollo.
Articolo 24
Traduzioni
Il presente Protocollo, il cui testo in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo è equivalentemente autentico, viene depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmette copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati.
08/05/2024