Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Art. 1.1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)