Condanna per le questure di Vicenza e Venezia: un approfondimento sulle sentenze n. 616 e n. 617 del TAR del Veneto
Sommario
- Introduzione
- La Class Action
- Il Deficit Organizzativo come Violazione Strutturale
- Le Sentenze n. 616 e 617 del 2026
- Conclusioni
Introduzione
Le sentenze n. 616 e 617 del 2026 del TAR Veneto hanno sancito che l’inefficienza amministrativa non è dovuta alla mancanza di risorse, ma una scelta organizzativa illegittima. Le pronunce, scaturite da una class action promossa dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e sostenuta da altre organizzazioni del terzo settore, segnano un precedente fondamentale che potrebbe portare a un cambiamento sistemico del modo in cui le Questure gestiscono le richieste di asilo in tutto il territorio nazionale.
La Class Action
Nel marzo del 2025 è iniziata una Class Action nei confronti delle Questure di Vicenza e di Venezia, avviata dagli avvocati di ASGI e a cui hanno aderito alcune organizzazioni della società civile attive nella tutela dei diritti dei migranti: Emergency, CADUS e Lungo la Rotta Balcanica per il territorio di Venezia; CADUS, con il sostegno di Casa di Amadou, OXFAM ITALIA e Spazi Circolari, per il territorio di Vicenza.
La contestazione centrale sollevata dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale riguardava l'impedimento materiale all'accesso alla procedura di protezione internazionale, una criticità emersa da un monitoraggio nazionale di ASGI che aveva evidenziato come l’ostacolo alla "formalizzazione" della domanda fosse la causa primaria di una catena di violazioni successive, tra cui la negazione delle misure di accoglienza e l'impossibilità di ottenere titoli di soggiorno regolari. Sotto il profilo strettamente giuridico, la formalizzazione della domanda di protezione non rappresenta un mero adempimento di natura sussidiaria, bensì l’atto costitutivo che garantisce al cittadino straniero la certezza del diritto e la regolarità della permanenza sul territorio nazionale, in attuazione dell’articolo 10 della Costituzione e delle direttive comunitarie recepite nel Decreto Legislativo 25/2008.
La normativa vigente è estremamente rigorosa nel definire i tempi dell'azione amministrativa: una volta manifestata la volontà di richiedere protezione, l'autorità di pubblica sicurezza ha l'obbligo di procedere alla formalizzazione della stessa (attraverso la compilazione del cosiddetto modello C3) entro tre giorni lavorativi, estendibili a dieci solo in casi di eccezionale afflusso di richiedenti. Tale scansione temporale è finalizzata a sottrarre l’individuo a una condizione di precarietà documentale che lo renderebbe "invisibile" allo Stato. La prassi denunciata dalle associazioni descrive, invece, un sistema in cui il passaggio dalla manifestazione di volontà alla sua formalizzazione era mediato da appuntamenti fissati a distanza di mesi, durante i quali al richiedente non veniva rilasciata alcuna attestazione idonea a certificare la sua posizione giuridica di soggiornante regolare. Questo iato temporale non solo viola il principio di legalità, ma espone il soggetto al rischio di espulsione e gli preclude l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale e al mercato del lavoro regolare, svuotando di fatto il diritto d’asilo della sua sostanza vitale prima ancora che la domanda possa essere valutata nel merito.
Il Deficit Organizzativo come Violazione Strutturale
Il nucleo probatorio su cui si è fondato il ricorso collettivo è costituito dai dati oggettivi raccolti nel corso di un lungo periodo di osservazione presso gli uffici immigrazione di Venezia e Vicenza. Le rilevazioni hanno documentato uno scollamento drammatico tra la realtà operativa e i precetti normativi: a Venezia, il tempo medio di attesa per la formalizzazione dell'istanza risultava essere di circa 90 giorni, mentre a Vicenza la dilatazione procedurale raggiungeva gli otto mesi. Tali tempistiche, lungi dall'essere connesse a picchi emergenziali isolati, sono state inquadrate dalle associazioni come il risultato di una gestione amministrativa stabilmente carente. La documentazione prodotta ha evidenziato come l’inefficienza non fosse un fenomeno accidentale, ma una condizione endemica che scaricava sul richiedente asilo le conseguenze di una programmazione inadeguata delle risorse. In questo contesto, l'azione legale ha mirato a dimostrare che l'amministrazione non stava semplicemente accumulando ritardi, ma stava operando una compressione illegittima di un diritto soggettivo perfetto attraverso l'imposizione di barriere amministrative non previste dalla legge, quali sistemi di prenotazione informale o distribuzione limitata di numeri d'accesso giornalieri.
Questa condizione di stallo burocratico è stata qualificata nei ricorsi come una lesione dei doveri di correttezza e buona amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.
La tesi sostenuta dai legali delle associazioni, e successivamente accolta dal TAR, ha posto l’accento sulla sproporzione manifesta tra l’apparato organizzativo predisposto dal Ministero dell'Interno e il volume prevedibile delle istanze di protezione. È stato argomentato che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di adeguare i propri mezzi al fine di garantire l’effettività dei diritti fondamentali e che la mancanza di personale o di fondi non può costituire una giustificazione perpetua per l'inosservanza dei termini di legge. L’inazione degli uffici ha trasformato il disagio individuale dei singoli migranti in una questione di diritto pubblico generale; l’argomentazione proposta mirava a dimostrare che l'inefficienza di una Questura non è un problema meramente logistico, ma una violazione sistematica dei principi dello Stato di diritto che colpisce la dignità umana.
Le Sentenze n. 616 e 617 del 2026
Con le sentenze n. 616 e n. 617 del 18 marzo 2026, il TAR del Veneto ha emesso un verdetto senza precedenti nei confronti delle Questure di Venezia e Vicenza, accertando la violazione dei termini di legge e imponendo il ripristino immediato della legalità. Il passaggio cruciale del ragionamento logico-giuridico dei magistrati risiede nella definizione della condotta ministeriale come "disfunzione organizzativa non occasionale, bensì strutturale". Il TAR ha chiarito in modo inequivocabile che i ritardi reiterati non possono essere imputati a cause di forza maggiore, ma derivano da precise "scelte organizzative interne all'Amministrazione" che si sono rivelate del tutto inidonee a sostenere lo sforzo richiesto. Questa decisione è rivoluzionaria poiché sottrae il tema dei ritardi alla sfera della discrezionalità amministrativa: l'efficienza degli uffici immigrazione viene elevata a requisito di validità dell'azione pubblica, e la sua mancanza viene sanzionata come un inadempimento che obbliga lo Stato a una ristrutturazione profonda dei propri servizi.
Il dispositivo delle sentenze impone alle Questure un termine perentorio di 90 giorni per eliminare le liste d’attesa e garantire che l’accesso degli interessati agli uffici avvenga in modalità conformi alla norma. L’Amministrazione è stata condannata a implementare misure che facilitino l’accoglienza delle manifestazioni di volontà, garantendo la tempestività del rilascio della ricevuta e lo smaltimento integrale dell’arretrato. La decisione del Tribunale non si limita dunque a una condanna pecuniaria o formale, ma agisce come un ordine di facere, imponendo un cambiamento di paradigma gestionale. Il TAR ha sottolineato che l'assetto degli uffici deve essere "idoneo e sufficiente", ribaltando l'onere della prova: non è il cittadino a dover sopportare le carenze dello Stato, ma è lo Stato a dover dimostrare di aver approntato ogni mezzo possibile per rispettare la legge.
Questa pronuncia sancisce, inoltre, il successo della prima vera class action pubblica promossa da attori della società civile nell'ambito del diritto dell'immigrazione, confermando la legittimazione attiva delle associazioni a intervenire per correggere i malfunzionamenti della macchina statale quando questi ledono interessi collettivi e diritti umani inviolabili.
Conclusioni
L’importanza di queste pronunce risiede nella riaffermazione del principio per cui i diritti fondamentali non possono restare ostaggio di una cronica inefficienza burocratica. Le sentenze n. 616 e 617 del 2026 del TAR Veneto segnano un punto di non ritorno nella giurisprudenza amministrativa italiana, poiché stabiliscono che la regolarità dei processi organizzativi è una precondizione necessaria per l'esercizio della democrazia. Ponendo fine al limbo giuridico in cui migliaia di persone sono state costrette a causa dei ritardi delle Questure, il Tribunale ha restituito centralità alla dignità dell'individuo e alla certezza del diritto. Questa vittoria legale dimostra che lo strumento della class action può essere il grimaldello per scardinare prassi amministrative illegittime radicate, elevando il livello di responsabilità richiesto alle istituzioni pubbliche. In ultima analisi, il valore di questo verdetto risiede nel monito rivolto all'intera Pubblica Amministrazione: l'organizzazione interna non è un dominio insindacabile, ma deve sempre essere orientata e modellata sulla garanzia effettiva dei diritti sanciti dalla Costituzione.