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La protezione dei dati personali, il bilanciamento con diritto di cronaca, la critica politica e libertà di informazione nella giurisprudenza italiana del 2024

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Sommario

  • Qualificazione e limiti del trattamento dati personali 
  • Liceità del trattamento e bilanciamento con altri diritti
  • Diritto all’immagine del minore e bilanciamento con il diritto di cronaca
  • Satira, diritto di critica politica e limiti della diffamazione
  • Diritto all’oblio, archivi digitali e diffamazione
  • Dati personali nelle notizie giudiziarie 

Qualificazione e limiti del trattamento dati personali 

La Cassazione civile (sez. I, ord. 21 febbraio 2024, n. 4648) ha affermato che la targa automobilistica costituisce un dato personale ai sensi della normativa sulla protezione dei dati. Il caso riguardava la pubblicazione, sul sito del Comune di Cittadella (Padova), di fotografie relative a una violazione del Codice della strada nelle quali era visibile la targa di un veicolo appartenente a un soggetto estraneo all’infrazione. Il Garante per la protezione dei dati personali aveva ritenuto illecito il trattamento e irrogato una sanzione all’autorità di polizia locale, mentre il Tribunale di Padova aveva annullato la cartella di pagamento ritenendo che il numero di targa, in assenza di indicazioni sul conducente, non costituisse un dato personale. La Suprema Corte ha cassato tale decisione, chiarendo che la targa consente comunque l’identificazione del proprietario del veicolo e che la sua diffusione, specie se inserita in un contesto informativo più ampio, con luogo, tempo e circostanze della rilevazione, integra un trattamento di dati personali soggetto ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.

La sentenza Cassazione civile, sez. I, del 13 maggio 2024 n. 12967 ha affrontato il tema dell’uso di sistemi digitali di sorveglianza negli esami universitari a distanza. Il caso riguardava l’impiego, da parte dell’Università Bocconi, di un software che registrava video e schermate degli studenti durante le prove e segnalava automaticamente comportamenti sospetti tramite l’elaborazione delle immagini. A seguito del reclamo di uno studente, il Garante per la protezione dei dati personali aveva sanzionato l’ateneo ritenendo che tale sistema comportasse un trattamento di dati biometrici vietato, in linea generale, dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Il Tribunale di Milano aveva tuttavia ridotto la sanzione, qualificando il sistema come una semplice registrazione video destinata alla successiva valutazione del docente. La Cassazione ha cassato tale decisione, precisando che anche fotografie e riprese video possono integrare un trattamento di dati biometrici quando sono sottoposte a elaborazioni tecniche idonee a consentire l’identificazione univoca della persona ripresa. Ciò avviene, di fatto, nei sistemi automatizzati che analizzano e selezionano le immagini per individuare comportamenti anomali.

Liceità del trattamento e bilanciamento con altri diritti

La Cassazione civile, sez. I, ord. 19 marzo 2024, n. 7289 ha chiarito i limiti di liceità della videosorveglianza privata ai fini della protezione dei dati personali. Il caso riguardava l’installazione, da parte del proprietario di un immobile, di telecamere orientate verso la strada privata antistante l’abitazione, la quale era gravata da una servitù di passaggio a favore di un vicino. La Corte d’appello aveva ritenuto illecito il trattamento per mancanza del consenso e aveva ordinato la rimozione delle telecamere e il risarcimento del danno. La Cassazione ha cassato la decisione, affermando che la videosorveglianza da parte di un privato può essere lecita, anche senza consenso, se giustificata dalla tutela di persone o beni e se rispetta i principi di necessità, proporzionalità e non eccedenza, limitando le riprese alle sole aree da proteggere. La causa è stata quindi rinviata al giudice di merito per verificare in concreto il rispetto di tali requisiti.

La Cassazione civile, sez. I, sent. 16 settembre 2024, n. 24797 ha affrontato il rapporto tra la protezione dei dati personali e il diritto di difesa in giudizio, con riferimento all’utilizzo di registrazioni audio effettuate senza il consenso degli interessati. Il caso riguardava la registrazione, da parte di un lavoratore, di una riunione con i propri superiori, successivamente condivisa con altri dipendenti e utilizzata in contenziosi contro il datore di lavoro. Il Garante per la protezione dei dati personali aveva ritenuto legittimo il trattamento in quanto finalizzato alla difesa processuale, mentre il Tribunale di Venezia aveva ordinato la cancellazione del file e irrogato una sanzione. La Cassazione ha cassato tale decisione, affermando che il trattamento di dati personali è lecito anche senza consenso quando necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. La Corte ha inoltre riconosciuto la legittimazione processuale del Garante a intervenire nei giudizi relativi all’applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

Diritto all’immagine del minore e bilanciamento con il diritto di cronaca

La Cassazione civile, sez. III, ord. 1 febbraio 2024, n. 2978, ha dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla diffusione televisiva dell’immagine di un minore ripreso durante un servizio di cronaca dell'arresto di un latitante. La Corte ha affermato che la disciplina del diritto all’immagine (art. 10 c.c.; artt. 96-97 l. 633/1941) deve essere letta in integrazione con quella in materia di protezione dei dati personali. Ne consegue che, nel bilanciamento tra la tutela della sfera privata e l’interesse pubblico alla diffusione dell’immagine, deve attribuirsi particolare rilievo alla protezione della persona, soprattutto quando si tratti di un minore. In tali situazioni, anche se ricorre una delle ipotesi che consentono la pubblicazione senza consenso, ai sensi dell’art. 97 l. 633/1941, la diffusione dell’immagine può essere esclusa quando la ripresa non sia casuale ma diretta a rendere il minore identificabile. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto lecita la diffusione, poiché l’immagine del minore era stata ripresa casualmente all’interno di una folla durante un fatto di interesse pubblico avvenuto in luogo pubblico, senza alcun intento di focalizzare l’attenzione sulla sua identità o riconoscibilità.

Satira, diritto di critica politica e limiti della diffamazione

La Cassazione Civile, sez. III, ord. 14 marzo 2024, n. 6960, ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva ritenuto diffamatoria la pubblicazione sul settimanale L’Espresso di una fotografia con didascalia riferita a una magistrata, inserita in un articolo satirico sulle vicende giudiziarie dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. La Corte ha ribadito che la satira, quale forma di critica politica, può deformare la realtà e non è soggetta al requisito di verità della cronaca. La tutela della reputazione deve comunque bilanciarsi con la libertà di critica, tenendo conto di continenza, finalità di denuncia, notorietà dei soggetti e interesse pubblico. Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che il giudice di merito non aveva considerato il contesto socio-culturale e le reazioni dell’opinione pubblica, elementi essenziali per valutare la portata satirica, e ha quindi cassato la sentenza con rinvio.

La giurisprudenza ha inoltre ribadito i principi che regolano l’esercizio del diritto di critica politica, strettamente connesso alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. In ambito penale. La Corte di Cassazione ha affermato che la critica politica, scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p., consente la diffusione di giudizi negativi sull’operato di amministratori pubblici quando la critica si fondi su fatti veri, presenti un interesse pubblico e non degeneri in un attacco personale. Il requisito della continenza deve essere valutato con riferimento al contesto complessivo, al linguaggio utilizzato e alle modalità espressive, risultando ammesse coloriture, iperboli e toni aspri, specie nel dibattito politico e nell’uso dei social network, purché le espressioni non risultino immediatamente e inequivocabilmente offensive secondo il parametro dell’uomo medio (Cassazione penale, sez. V, sent. 23 aprile 2024, n. 17042).

In sede civile è stato inoltre precisato che la critica politica si configura come giudizio di valore soggettivo, non soggetto ai criteri di obiettività propri del diritto di cronaca, e può legittimamente fondarsi su fatti già noti o di dominio pubblico, quando sia funzionale a valutazioni sull’idoneità a ricoprire cariche pubbliche e sia inserita in un contesto di interesse generale (Cassazione civile, sez. III, sent. 6 maggio 2024, n. 12231). Ulteriori pronunce hanno infine confermato che l’accertamento della diffamazione richiede una valutazione in concreto della portata offensiva delle espressioni, alla luce del contesto comunicativo e del significato percepito dal destinatario medio, escludendo automatismi tra asprezza dei toni e illiceità penale (Cassazione penale, sez. V, sentenze 28 marzo 2024, n. 13017 e 25 giugno 2024, n. 25026).

Diritto all’oblio, archivi digitali e diffamazione

La Cassazione Civile, sez. III, ord. 27 giugno 2024, n. 17738, ha confermato la rimozione dagli archivi digitali di notizie diffamatorie riguardanti l’uso personale dell’auto di servizio da parte di un politico. La Corte ha precisato che il diritto all’oblio può prevalere solo quando la pubblicazione originaria sia illecita o diffamatoria; se invece la notizia è lecita, la conservazione negli archivi dei giornali è giustificata dalla funzione di memoria e documentazione dell’informazione. Nel caso specifico, poiché le notizie erano diffamatorie, l’ordine di cancellazione è stato confermato, ribadendo che il bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di informazione dipende dalla liceità della pubblicazione originaria.

Dati personali nelle notizie giudiziarie 

La Cassazione Civile, sez. III, ord. 23 luglio 2024, n. 20337, ha affrontato il bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela dei dati personali nella pubblicazione di dati identificativi di soggetti coinvolti in indagini penali. Il caso riguardava il dipendente di una ASL, indagato per truffa, che contestava la diffusione del proprio nome e cognome in un articolo di cronaca giudiziaria. La Corte d’appello di Firenze aveva riconosciuto il risarcimento, ritenendo non essenziale la pubblicazione dei dati. La Cassazione ha ribadito che la pubblicazione di dati anagrafici è lecita per finalità giornalistiche, anche senza consenso, solo se essenziale per l’informazione su fatti di interesse pubblico. L’accertamento dell’essenzialità spetta al giudice di merito, che deve motivare analiticamente la decisione, caso per caso, nel rispetto del codice deontologico dei giornalisti (articoli 137 e 139 d.lgs. 196/2003). L’art. 329 c.p.p., relativo al segreto delle indagini, non ha rilievo in questo contesto. La Corte ha quindi cassato la decisione con rinvio per difetto di motivazione sul danno.

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