© Università degli Studi di Padova - Credits: HCE Web agency
A partire dal 15 giugno 2015 è operativa la nuova figura del Garante regionale dei diritti della persona, così come istituita dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 e dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1.
Il Garante riveste un ruolo centrale nella protezione e promozione dei diritti umani a livello regionale, incorporando altre figure create nel quadro della precedente normativa regionale in materia di diritti umani. In particolare, il Garante sostituisce il Difensore civico regionale, istituito dalla legge 28/1988, il Pubblico tutore dei minori (L.R. 42/1988) ed infine il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale che lo istituisce, il Garante esercita le seguenti funzioni:
a) garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici;
b) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
c) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.
Il Garante è organo monocratico ed esercita le funzioni ad esso attribuite in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale del Veneto, come disposto dall’art. 63 dello Statuto della Regione del Veneto.
Attualmente ricopre la carica di Garante Mirella Gallinaro.