© Università degli Studi di Padova - Credits: HCE Web agency
I Programmi Triennali, approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale e i Piani annuali, adottati dalla Giunta Regionale, sono gli strumenti programmatici attuativi della L.R. n. 55/1999 che delineano obiettivi, priorità strategiche, aree geografiche di intervento, criteri per la selezione delle iniziative e modalità di concessione dei finanziamenti.
All’elaborazione di entrambi i documenti programmatici concorre il Comitato per la cooperazione allo sviluppo, composto da rappresentanti delle amministrazioni locali, della società civile, dell’Università, dell’imprenditoria e delle parti sociali.
Legge Regionale n. 55/1999
Articolo 10. Programma degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale
1. La programmazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale viene realizzata con programma triennale approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per la cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 14.
2. Il programma triennale di cui al comma 1 è inviato al Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.
3. Il programma triennale di cui al comma 1 definisce:
a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nell’arco del triennio;
b) i criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo;
c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.
4. In sede di approvazione del programma triennale la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale la relazione di puntuale verifica degli obiettivi raggiunti nel triennio precedente, in rapporto alle finalità di cui all’articolo 1.
Articolo 11. Piano annuale di attuazione
1. Sulla base del programma triennale la Giunta regionale, sentito il Comitato per la Cooperazione allo sviluppo, predispone ed approva il piano annuale di attuazione, all’interno del quale può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma triennale.
2. Il piano annuale:
a) determina gli obiettivi e le priorità annuali e individua i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo da realizzare direttamente dalla Regione o, se promossi dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, mediante la concessione di contributi, determinandone l’ammontare;
b) definisce le modalità del coordinamento dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, per l’attuazione di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo;
c) determina le modalità di attuazione degli interventi di cui all’articolo 9.
3. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione sull’attività svolta alla Commissione consiliare competente.
4. Il piano annuale di attuazione è inviato al Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.
28/5/2018
Università degli Studi di Padova
Centro di Ateneo per i Diritti Umani
"Antonio Papisca"
Complesso Universitario
Via Beato Pellegrino, 28
35137 Padova
Tel 049 827 1813 / 1817
Posta elettronica
centro.dirittiumani@unipd.it
Posta certificata
centro.dirittiumani@pec.unipd.it
Università degli Studi di Padova
Centro di Ateneo per i Diritti Umani
"Antonio Papisca"
Complesso Universitario
Via Beato Pellegrino, 28
35137 Padova
Tel 049 827 1813 / 1817
Posta elettronica
centro.dirittiumani@unipd.it
Posta certificata
centro.dirittiumani@pec.unipd.it
© Università degli Studi di Padova - Credits: HCE Web agency