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Comitato europeo dei diritti sociali, foto di gruppo dei membri del Comitato, 2011
© Council of Europe

Comitato europeo dei diritti sociali

Autore: Pietro de Perini, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova / Ph.D Candidate, City University, London

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa (ECSR) è stato istituito ai sensi dell'art. 25 della Carta sociale europea del 1961 allo scopo determinare se la normativa e la pratica degli Stati parte sia in conformità con le norme della Carta sociale europea, dei suoi Protocolli e della Carta sociale europea (riveduta) del 1996.

Attualmente, il Comitato è composto da 15 esperti indipendenti eletti dal Comitato dei Ministri per un periodo di sei anni rinnovabili una sola volta. Il Presidente del Comitato è Giuseppe Palmisano (Italia).

La principale specificità della Carta sociale europea è che gli Stati si impegnano a considerarsi vincolati a tutte le disposizioni della parte I (dichiarazione di obiettivi), ad almeno 6 tra 9 articoli selezionati nella parte II (1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20) e ad un numero supplementare di articoli o paragrafi della parte II a condizione che il numero totale delle disposizioni che li obbligano non sia inferiore a sedici articoli o sessantatre paragrafi numerati.

Ogni anno gli Stati parte inviano un rapporto che indica il modo in cui essi hanno implementato le disposizioni della Carta. Ciascun rapporto riguarda solo alcune delle disposizioni accettate. Più specificatamente, gli articoli sono divisi per gruppi tematici: gruppo I, impiego, formazione e pari opportunità; gruppo II, salute, sicurezza sociale e protezione sociale; gruppo III, diritti dei lavoratori; gruppo IV, bambini, famiglie e migranti.

Il Comitato esamina i rapporti e decide se la situazione nel Paese in questione sia o meno in conformità con ciascuna delle disposizioni contenute nella Carta. Le decisioni del Comitato sono chiamate conclusioni è vengono pubblicate alla fine di ogni anno. Se uno Stato non intraprende alcuna azione a seguito di una conclusione del Comitato europeo dei diritti sociali in cui viene indicata non conformità con la Carta, il Comitato del Ministri del Consiglio d'Europa adotta una risoluzione con la quale chiede allo Stato coinvolto di modificare la situazione a livello del quadro normativo o adottando specifiche politiche pubbliche.

Inoltre, a seguito di una decisione del CM (decisione 821/4.1c/ del 13 dicembre 2002) gli Stati che hanno ratificato la Carta sociale europea (riveduta) sono invitati a redigere un rapporto ogni cinque anni sulle disposizioni della Carta non accettate e, di conseguenza, il Comitato dei diritti sociali è chiamato ad esaminare tali rapporti in incontri specifici. Ogni anno infine il Comitato adotta un rapporto sulle attività intraprese nell'anno precedente.

Ai sensi del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea su un sistema di reclamo collettivo, adottato il 9 novembre 1995 ed entrato in vigore l'1 luglio 1998, possono essere inoltre presentati al Comitato dei reclami sulla violazione delle disposizioni contenute nella Carta. I reclami possono provenire, nel caso degli Stati che hanno adottato la procedura, da parte delle seguenti organizzazioni: la Confederazione dei sindacati europei (ETUC), Business Europe (e UNICE) e l'Organizzazione internazionale dei datori di lavoro (IOE); di organizzazioni non governative con status consultivo presso il Consiglio d'Europa che fanno parte di una lista preparata a questo fine da un comitato intergovernativo ad hoc; da organizzazioni di datori di lavoro e da sindacati nel Paese interessato e, da organizzazioni non governative nazionali, nel caso gli Stati abbiano esplicitamente accettato la relativa disposizione.

Il Comitato esamina il reclamo e, se i requisiti fondamentali sono stati raggiunti, lo dichiara ammissibile. In seguito, mette in moto una procedura di dialogo con il Paese interessato basata su uno scambio di documentazione scritta tra le parti e può decidere di tenere un'udienza pubblica. Il Comitato prende quindi una decisione sul merito del reclamo, che invia alle parti interessate e al Comitato dei Ministri in un rapporto, reso successivamente pubblico entro quattro mesi dall'invio.

Il Comitato dei Ministri adotta quindi una risoluzione, in cui, se lo ritiene appropriato, può raccomandare allo stato di prendere specifiche misure per portare la situazione in linea con la Carta sociale europea.

Il Comitato dei diritti sociali e l'Italia

L'Italia ha ratificato la Carta sociale europea nel 1965 e la Carta sociale europea riveduta nel 1999, accettando 97 dei suoi 98 paragrafi. L'unica disposizione non accettata riguarda l'art. 25 che protegge il diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro.

Tra il 1967 e il 2016 l'Italia ha presentato 20 rapporti sull'applicazione della Carta del 1961 e 13 sull'applicazione della Carta riveduta del 1996.

Le ultime conclusioni sull’Italia sono state adottate dal Comitato nel corso della sua 296ª sessione (dicembre 2017) e pubblicate a gennaio 2018. Il documento fa riferimento al sedicesimo rapporto la cui presentazione è avvenuta il 7 marzo 2017. Le Conclusioni 2017 riguardano le disposizioni della Carta accettate dall’Italia in relazione al gruppo tematico del diritto alla salute, della sicurezza e della tutela sociale.

Per quanto riguarda infine, le funzioni del Comitato europeo dei diritti economici e sociali in relazione al Protocollo addizionale su un sistema di reclamo collettivo, ratificato nel 1997, l'Italia non ha ancora presentato una dichiarazione che consenta alle organizzazioni non governative nazionali di presentare reclami allo stesso. Ciononostante, dall'entrata in vigore del Protocollo per l'Italia al 2014, dei 10 reclami collettivi presentati, 6 sono opera di organizzazioni internazionali non governative. In tre casi – European Federation of Employees in Public Services (EUROFEDOP) c. Italia (n. 4/1999), Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT) c. Italia (n. 19/2003), Association for the Protection of All Children (APPROACH) c. Italia (n. 94/2013) – il Comitato non ha riscontrato violazioni delle disposizioni contenute nella Carta. Relativamente ad altri quattro reclami il Comitato ha, al contrario, riscontrato la violazione delle disposizioni indicate negli stessi. Tra questi figurano:European Roma Rights Centre (ERRC) c. Italia (n. 27/2004), Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Italia (n. 58/2009), relativi ai diritti sociali degli appartenenti alle comunità rom e sinti in Italia; International Planned parenthood Federation European Network (IPPF EN) c. Italia (n. 82/2012), Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)c. Italia (n. 91/2013) inerenti al diritto alla protezione della salute della donna e all'obiezione di coscienza del personale medico nei casi di interruzione volontaria di gravidanza. Tre ulteriori reclami: Associazione Nazionale Giudici di Pace c. Italia (n. 102/2013), Associazione sindacale « La Voce dei Giusti » c. Italia (n. 105/2014), Unione Italiana del Lavoro U.I.L. Scuola – Sicilia c. Italia (n. 113/2014) sono, ad oggi, sottoposti all'attenzione del Comitato.

L'adozione dell'ultima decisione nel merito è del 12 ottobre 2015.

Aggiornato il

30/1/2018