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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Protocollo addizionale alla Carta Sociale Europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995)

Data di adozione

9/11/1995

Data di entrata in vigore

1/7/1998

Organizzazione

COE - Consiglio d'Europa

Annotazioni

Adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e aperto alla firma il 9 novembre 1995. Entrato in vigore il 1° luglio 1998. Stati Parti al 1° Maggio 2024: 16.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 298 del 28 agosto 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 215 S.O. del 15 settembre 1997). Data della ratifica: 03 novembre 1997. Entrata in vigore per l'Italia 01 luglio 1998.

Allegati


Protocollo addizionale alla Carta Sociale Europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995)

Il sistema di controllo creato con questo Protocollo si aggiunge a quello introdotto dalla Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, applicabile anche agli Stati Parti della Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1996 (Parte IV, art. C).

Riportiamo il testo della Parte IV (articoli 21 – 29) della Carta sociale del 1961:

Articolo 21. Rapporti relativi alle norme accettate

Gli Stati Parti inviano al Segretario generale del Consiglio d’Europa un rapporto, ad intervalli di due anni, in una forma determinata dal Comitato dei Ministri, riguardante l’applicazione delle norme della Parte II della Carta da essi accettate.

Articolo 22. Rapporti su norme non oggetto di accettazione

Gli Stati Parti inviano al Segretario generale del Consiglio d’Europa, ad intervalli adeguati come richiesto dal Comitato dei Ministri, dei rapporti riguardanti le norme della Parte II che essi non hanno accettato al momento della ratifica o dell’adozione o in un momento successivo tramite notifica. Il Comitato dei Ministri determina di volta in volta su quali norme tali rapporti dovranno vertere nonché le modalità della loro formazione.

Articolo 23. Copie del rapporto

Ciascuna Parte Contraente trasmetterà copia dei rapporti di cui ai precedenti articoli 21 e 22 alle organizzazioni nazionali che siano membri delle organizzazioni internazionali di lavoratori e di datori di lavoro che sono invitate, in forza del successivo articolo 27, paragrafo 2 ad essere rappresentate agli incontri del Sottocomitato del Comitato sociale governativo.

Le Parti Contraenti trasmettono al Segretario generale ogni commento relativo a tali rapporti ricevuto dalle organizzazioni nazionali, se queste ultime lo richiedono.

Articolo 24. Esame dei rapporti

I rapporti inviati al Segretario generale secondo gli articoli 21 e 22 sono esaminati da un Comitato di esperti, che disporrà anche di tutti i commenti trasmessi al Segretario generale in forza dell’art. 23, paragrafo 2.

Articolo 25. Comitato di esperti

Il Comitato di esperti è formato da non più di sette membri nominati dal Comitato dei Ministri in base ad una lista di esperti indipendenti della più alta integrità e di riconosciuta competenza in questioni sociali internazionali, indicati dalle Parti Contraenti.

I membri del Comitato sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere rinominati. Tuttavia, per due dei membri nominati per la prima volta, la carica scade al termine di quattro anni.

I membri la cui nomina scade alla fine del periodo iniziale di quattro anni saranno sorteggiati dal Comitato dei Ministri immediatamente dopo la prima nomina dei componenti del Comitato.

Un membro del Comitato di esperti nominato per sostituire un altro membro prima della naturale scadenza del termine rimarrà in funzione fino alla scadenza del mandato previsto per il suo predecessore.

Articolo 26. Partecipazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro

L’Organizzazione internazionale del lavoro è invitata a nominare un proprio rappresentante per prendere parte con funzioni consultive alle deliberazioni del Comitato di esperti.

Articolo 27. Il Sottocomitato del Comitato sociale governativo

I rapporti delle Parti Contraenti e le conclusioni del Comitato di esperti saranno sottoposte all’esame di un sottocomitato del Comitato sociale governativo del Consiglio d’Europa.

Il Sottocomitato è composto da un rappresentante per ogni Parte Contraente. Esso invita non più di due organizzazioni internazionali dei lavoratori e due organizzazioni internazionali di datori di lavoro che esso designerà ad essere rappresentate in qualità di osservatori e con funzioni consultive ai propri incontri. Inoltre, esso può consultare non più di due rappresentanti di organizzazioni nongovernative internazionali con status consultivo presso il Consiglio d’Europa su questioni sulle quali tali organizzazioni hanno particolare competenza, concernenti per esempio lo stato sociale e la protezione sociale ed economica della famiglia.

Il Sottocomitato presenta al Comitato dei Ministri una relazione che contiene le sue conclusioni e allega il rapporto del Comitato di esperti.

Articolo 28. Assemblea consultiva

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa trasmette all’Assemblea consultiva le conclusioni del Comitato di esperti. L’Assemblea consultiva comunica il proprio parere su tali conclusioni al Comitato dei Ministri.

Articolo 29. Comitato dei Ministri

Con la maggioranza di due terzi dei propri componenti di diritto, il Comitato dei Ministri, sulla base del rapporto del Sottocomitato e dopo essersi consultato con l’Assemblea consultiva, può indirizzare a ciascuna Parte Contraente le raccomandazioni che ritenga necessarie.

 

Tale meccanismo avrebbe dovuto essere riformato con il Protocollo di emendamento adottato a Torino il 21 ottobre 1991, ratificato al 2011 da 23 Stati (Austria, 13 luglio 1995; Belgio, 21 settembre 2000; Cipro, 1 giugno 1993; Croazia, 26 febbraio 2003; Finlandia, 18 agosto 1994; Francia, 24 maggio 1995; Grecia, 12 settembre 1996; Irlanda, 14 maggio 1997; Islanda, 21 febbraio 2002; Italia, 27 gennaio 1995; Lettonia, 9 dicembre 2003; Macedonia (ex Repubblica jugoslava di), 31 marzo 2005; Malta, 16 febbraio 1994; Norvegia, 21 ottobre 1991; Paesi Bassi, 1 giugno 1993; Polonia, 25 giugno 1997; Portogallo, 8 marzo 1993; Repubblica Ceca, 17 novembre 1999; Slovacchia, 22 giugno 1998; Spagna, 24 gennaio 2000; Svezia, 18 marzo 1992; Ungheria, 4 febbraio 2004, Turchia, 10 giugno 2009), che prevedeva modifiche agli artt. 23-29 della Carta, al fine di rafforzare la funzione di controllo sui rapporti degli Stati esercitata dal Comitato di esperti. Il Protocollo del 1991 tuttavia non è entrato in vigore.

 

Protocollo addizionale alla Carta Sociale Europea che prevede un sistema di reclami collettivi (1995)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo alla Carta sociale europea, aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1961 (in appresso denominata “la Carta”);

Determinati ad adottare nuove misure per migliorare la concreta attuazione dei diritti sociali garantiti dalla Carta;

Considerando che questo scopo potrebbe essere ottenuto in particolare istituendo un sistema di reclami collettivi il quale tra l’altro rafforzerebbe la partecipazione dei partner sociali e delle organizzazioni non governative;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Le Parti contraenti del presente Protocollo riconoscono alle seguenti organizzazioni, il diritto di presentare reclami adducenti un’attuazione insoddisfacente della Carta:

a) le organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di lavoratori di cui al paragrafo 2 dell’art. 27 della Carta;

b) altre organizzazioni internazionali non governative dotate di uno statuto consultivo al Consiglio d’Europa ed iscritte nella lista stabilita a tal fine dal Comitato governativo;

c) le organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti dalla giurisdizione della Parte contraente chiamata in causa dal reclamo.

Articolo 2.

1. Ogni Stato contraente può inoltre, quando esprime il suo consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo secondo le disposizioni dell’art. 13 o in ogni altro momento successivo, dichiarare che riconosce, alle altre organizzazioni nazionali non governative rappresentative, dipendenti dalla sua giurisdizione e specialmente qualificate nelle materie regolamentate dalla Carta, il diritto di presentare reclami nei suoi confronti.

2 Queste dichiarazioni possono essere fatte per una durata determinata.

3. Le dichiarazioni sono consegnate al Segretario generale del Consiglio d’Europa che ne trasmette copie alle Parti contraenti e ne cura la pubblicazione.

Articolo 3.

Le organizzazioni internazionali non governative e le organizzazioni nazionali non governative, rispettivamente menzionate all’art. 1.b ed all’art. 2, possono presentare reclami secondo la procedura prevista in detti articoli solo nell’ambito dei settori per i quali sono state riconosciute particolarmente qualificate.

Articolo 4.

Il reclamo deve essere presentato per iscritto; deve essere fondato su una norma della Carta accettata dalla Parte contraente chiamata in causa, ed indicare in che misura quest’ultima Parte non ha provveduto in maniera soddisfacente all’attuazione della norma.

Articolo 5.

Ogni reclamo è indirizzato al Segretario generale il quale ne accusa ricevimento e, dopo aver informato la Parte contraente chiamata in causa, lo trasmette immediatamente al Comitato di esperti indipendenti.

Articolo 6.

Il Comitato di esperti indipendenti può chiedere alla Parte contraente chiamata in causa ed all’organizzazione che ha presentato il reclamo di sottoporgli per iscritto, entro un termine che avrà stabilito, informazioni ed osservazioni sulla ricevibilità del reclamo.

Articolo 7.

1. Quando decide che un reclamo è ricevibile, il Comitato di esperti indipendenti ne informa, tramite il Segretario generale, le Parti contraenti alla Carta e chiede alla Parte contraente chiamata in causa ed all’organizzazione che presenta il reclamo, di sottoporgli per iscritto entro il termine stabilito ogni opportuna spiegazione o informazione, ed alle altre Parti contraenti al presente Protocollo di far pervenire le osservazioni da esse ritenute opportune nello stesso termine.

2. Nel caso in cui il reclamo sia presentato da un’organizzazione nazionale di datori di lavoro o di lavoratori, o da altra organizzazione non governativa, nazionale o internazionale, il Comitato di esperti indipendenti informa al riguardo, tramite il Segretario generale, le organizzazioni internazionali di datori di lavoro o di lavoratori di cui al paragrafo 2 dell’art. 27 della Carta, invitandoli a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito.

3. In base alle spiegazioni, informazioni o osservazioni fatte pervenire in attuazione dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, la Parte contraente chiamata in causa e l’organizzazione che presenta il reclamo possono sottoporre per iscritto ogni informazione o osservazione supplementare entro il termine stabilito dal Comitato di esperti indipendenti.

4. Nel quadro dell’esame del reclamo, il Comitato di esperti indipendenti può organizzare un incontro con i rappresentanti delle parti.

Articolo 8.

1. Il Comitato di esperti indipendenti redige un rapporto nel quale descrive le misure che ha adottato ai fini dell’esame del reclamo e presenta le sue conclusioni sul fatto di determinare se la Parte contraente in causa abbia o no provveduto in maniera soddisfacente all’attuazione della norma della Carta oggetto del reclamo.

2. Il rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri. Esso è anche comunicato all’organizzazione che ha presentato il reclamo nonché alle Parti contraenti della Carta, che non hanno tuttavia facoltà di pubblicarlo.

Il rapporto è trasmesso all’Assemblea parlamentare e reso pubblico in concomitanza con la risoluzione prevista all’art. 9, o al più tardi entro quattro mesi dopo la sua trasmissione al Comitato dei Ministri.

Articolo 9.

1. In base al rapporto del Comitato di esperti indipendenti, il Comitato dei Ministri adotta una risoluzione a maggioranza dei votanti. Se il Comitato di esperti indipendenti accerta un’attuazione non soddisfacente della Carta, il Comitato dei Ministri adotta, a maggioranza di due terzi dei votanti, una raccomandazione destinata alla Parte contraente chiamata in causa. In entrambi i casi, possono partecipare al voto solo le Parti contraenti della Carta.

2. Su richiesta della Parte contraente chiamata in causa, il Comitato dei Ministri può, qualora il rapporto del Comitato di esperti indipendenti sollevi nuovi problemi, decidere a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti della Carta, di consultare il Comitato governativo.

Articolo 10.

La Parte contraente chiamata in causa fornirà indicazioni sui provvedimenti adottati per dare effetto alla raccomandazione del Comitato dei Ministri nel prossimo rapporto che invierà al Segretario generale, in applicazione dell’art. 21 della Carta.

Articolo 11.

Gli articoli da 1 a 10 del presente Protocollo si applicano inoltre agli articoli della parte II del primo Protocollo addizionale della Carta, nei confronti degli Stati Parti di detto Protocollo, sempre che questi ultimi articoli siano stati accettati.

Articolo 12.

Gli Stati Parti del presente Protocollo considerano che il primo paragrafo dell’annesso alla Carta, relativo alla parte III, debba esser letto come segue: “Rimane inteso che la Carta contiene impegni giuridici di natura internazionale la cui applicazione è assoggettata solo al controllo previsto nella parte IV della Carta ed alle norme del presente Protocollo”.

Articolo 13.

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della Carta che possono esprimere la loro adesione mediante:

a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure

b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Uno Stato Membro del Consiglio d’Europa può esprimere la sua adesione al presente Protocollo solo se ha, in precedenza o contestualmente, ratificato la Carta.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 14.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad aderire al Protocollo, secondo le disposizioni dell’art. 13.

2. Per ogni Stato membro che acconsente in seguito ad aderire al Protocollo, quest’ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 15.

1. Ogni Parte contraente, può in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 16.

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, secondo l’art. 14;

d) ogni altro atto, notifica o dichiarazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 9 novembre 1995, in lingua francese ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne farà pervenire copia certificata conforme a ciascun Stato Membro del Consiglio d’Europa.

Aggiornato il

24/05/2024