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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (1980)

Data di adozione

10/10/1980

Data di entrata in vigore

2/12/1983

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottata 10 ottobre 1980. Entrata in vigore internazionale: 5 dicembre 1983. - Stati Parti al 1° Maggio 2024: 127. Emendamento dell'articolo 1 il 21 Dicembre 2001. Stati Parti che hanno ratificato l'emendamento dell'articlo 1 il 21 Dicembre 2001: 89.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 715 del 14 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 301 Suppl. Ord. del 27 dicembre 1994). Data della ratifica: 20 gennaio 1995 (Gazzetta Ufficiale n 92 del 20 aprile 1995). Entrata in vigore per l'Italia: 20 luglio 1995. Al momento della firma l’Italia ha presentato una Dichiarazione in cui si afferma: “Si riconosce, da parte italiana, che la conferenza di adozione ha raggiunto un compromesso tra il "fattibile" e il "desiderabile"; si auspica che in occasione di una conferenza di revisione venga inserito un articolo che preveda la costituzione di un comitato consultivo di verifica; si esprime il desiderio che in futuro vengano colmate le lacune della convenzione per dare la massima credibilità e operatività alla stessa”.

Allegati


Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (1980)

Le Alte Parti contraenti:

Rammentando che ogni Stato ha il dovere, secondo la Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorso alla minaccia o all'impiego della forza, sia contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, sia in ogni altra maniera incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite,

Rammentando inoltre il principio generale della protezione delle persone civili contro gli effetti delle ostilità,

Basandosi sul principio del diritto internazionale secondo il quale il diritto delle parti ad un conflitto armato di scegliere metodi o mezzi di guerra non è illimitato, e sul principio che vieta di utilizzare nei conflitti armati, armi, proiettili e materie, nonché metodi bellici tali da causare mali superflui,

Rammentando inoltre, il divieto di utilizzare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o che si prevede potranno causare danni estesi, durevoli e gravi per l'ambiente naturale,

Confermando la loro determinazione secondo la quale, nei casi non previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli annessi o da altri accordi internazionali, le persone civili ed i combattenti debbono rimanere in ogni momento sotto la salvaguardia e la norma dei princìpi del diritto delle genti, così come risultano dagli usi stabiliti, dai princìpi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica,

Desiderando contribuire alla distensione internazionale, alla cessazione della corsa agli armamenti ed all'instaurazione della fiducia tra gli Stati e di conseguenza alla concretizzazione delle aspirazioni di tutti i popoli di vivere in pace,

Riconoscendo l'importanza di perseguire tutti gli sforzi sulla strada di un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace,

Ribadendo la necessità di perseguire la codificazione e lo sviluppo progressivo delle regole del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati,

Auspicando di vietare o limitare maggiormente l'impiego di alcune armi convenzionali e ritenendo che i risultati positivi ottenuti in questo settore potrebbero agevolare i principali negoziati sul disarmo al fine di porre fine alla produzione, allo stoccaggio ed alla proliferazione di queste armi,

Sottolineando l'interesse che tutti gli Stati, in particolare per gli Stati importanti militarmente, divengano Parti alla presente Convenzione ed ai Protocolli allegati,

Considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo possono decidere di esaminare l'eventuale ampliamento della portata dei divieti e dei limiti contenuti nella presente Convenzione e nei Protocolli allegati,

Considerando inoltre che il Comitato del disarmo può decidere di esaminare la questione dell'adozione di nuove misure per vietare o limitare l'impiego di alcune armi convenzionali,

Hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1. Portata di applicazione

La presente Convenzione ed i Protocolli annessi si applicano ai casi previsti dall'art. 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativi alla protezione delle vittime di guerra, compresa ogni situazione descritta al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo addizionale I alle Convenzioni.

Articolo 2. Relazioni con altri accordi internazionali

Nessuna disposizione della presente Convenzione o dei Protocolli ivi allegati sarà interpretata nel senso di ridurre altri obblighi imposti alle Alte Parti Contraenti dal diritto umanitario applicabile in caso di conflitto armato.

Articolo 3. Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 10 aprile 1981.

Articolo 4. Ratifica, Accettazione, Approvazione, Adesione

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte del firmatario. Ogni Stato che non ha firmato la Convenzione potrà aderirvi.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Depositario.

3. Ciascuno Stato potrà accettare di essere sottoposto ad uno qualunque dei Protocolli annessi alla presente Convenzione a patto che, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione della presente Convenzione esso notifichi al Depositario il suo consenso ad essere soggetto ad almeno due di questi Protocolli.

4. In ogni tempo dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione della presente Convenzione, uno Stato può notificare al Depositario il suo consenso ad essere vincolato da ogni Protocollo allegato a detta Convenzione, al quale non era ancora Parte.

5. Ogni Protocollo che vincola un'Alta Parte contraente fa parte integrante della presente Convenzione per quanto riguarda tale Parte.

Articolo 5. Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ogni Stato che depone uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito di questo strumento.

3. Ciascuno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data alla quale venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere vincolati da questo Protocollo secondo le disposizioni del paragrafo 3 o del paragrafo 4 dell'art. 4 della presente Convenzione.

4. Per ogni Stato che notifica il suo consenso ad essere vincolato da un Protocollo annesso alla presente Convenzione, il Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo la data alla quale tale Stato avrà notificato il suo consenso ad essere così vincolato.

Articolo 6. Divulgazione

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a divulgare il più ampiamente possibile nel loro paese, in tempo di pace come in periodi di conflitto armato, la presente Convenzione ed i Protocolli in annesso cui sono Parti ed in particolare ad includerne lo studio nei loro programmi d'istruzione militare in modo tale che tali strumenti vengano portati alla conoscenza delle loro forze armate.

Articolo 7. Rapporti con altri accordi al momento dell'entrata in vigore della Convenzione

1. Se una delle Parti ad un conflitto non è vincolata da un Protocollo annesso alla presente Convenzione, le Parti vincolate dalla presente Convenzione e da tale Protocollo annesso rimarranno vincolate tra di loro nelle loro relazioni reciproche.

2. Un'Alta Parte contraente è vincolata dalla presente Convenzione e da ogni Protocollo allegato in vigore nei suoi confronti, in ogni situazione prevista all'articolo primo, nei confronti di ogni Stato che non è parte alla presente Convenzione o che non è vincolato dal Protocollo annesso pertinente, se quest'ultimo Stato accetta ed applica la presente Convenzione o il Protocollo pertinente e lo notifica al Depositario.

3. Il Depositario informa immediatamente le Alte Parti contraenti interessate di ogni notifica ricevuta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

4. La Presente Convenzione ed i Protocolli annessi dai quali un'Alta Parte contraente è vincolata si applicano ad ogni conflitto armato contro tale Alta Parte contraente del tipo di cui al paragrafo 4 dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime di guerra:

a) Quando l'Alta Parte contraente è anche parte al Protocollo addizionale ed un'Autorità del tipo indicato al paragrafo 3 dell'art. 96 di tale Protocollo si è impegnata ad applicare le Convenzioni di Ginevra ed il Protocollo addizionale I secondo il paragrafo 3 dell'art. 96 di tale Protocollo, impegnandosi anche ad applicare, per quanto riguarda tale conflitto, la presente Convenzione ed i Protocolli allegati pertinenti; oppure

b) Quando l'Alta Parte contraente non è parte al Protocollo addizionale, ed un'autorità del tipo di cui al precedente capoverso a) accetta ed applica per quanto riguarda tale conflitto gli obblighi delle Convenzioni di Ginevra e della presente Convenzione e dei Protocolli allegati pertinenti. Quest'accettazione e questa attuazione hanno nei confronti di tale conflitto i seguenti effetti:

i) le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione ed i suoi Protocolli pertinenti entrano immediatamente in vigore per le parti del conflitto;

ii) l'Autorità esercita gli stessi diritti ed adempie agli stessi obblighi di un'Alta Parte contraente alle Convenzioni di Ginevra, alla presente Convenzione ed ai Protocolli allegati pertinenti;

iii) le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione ed i Protocolli allegati pertinenti vincolano in modo eguale tutte le parti del conflitto.

L'Alta Parte contraente e l'Autorità possono anche convenire di accettare e di applicare su base reciproca gli obblighi enunciati nel Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra.

Articolo 8. Revisione ed emendamenti

1. a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente può in qualunque momento proporre emendamenti alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei Protocolli allegati da cui è vincolata. Ogni proposta di emendamento è comunicata al Depositario che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti chiedendo loro se sia opportuno convocare una conferenza per esaminarla. Se una maggioranza di almeno 18 Alte Parti è d'accordo, il Depositario convoca il prima possibile una conferenza alla quale sono invitate tutte le Alte Parti contraenti. Gli Stati non parti alla presente Convenzione sono invitati alla Conferenza in qualità di osservatori.

b) Questa conferenza potrà approvare emendamenti che saranno adottati e che entreranno in vigore allo stesso modo della presente Convenzione e dei Protocolli allegati; tuttavia, gli emendamenti alla presente Convenzione potranno essere adottati solo dalle Alte Parti contraenti e gli emendamenti ad un Protocollo allegato potranno essere adottati solo dalle Alte Parti contraenti che sono vincolate da questo Protocollo.

2. a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente può in qualunque momento proporre protocolli addizionali relativi ad altre categorie di armi convenzionali che non sono oggetto dei Protocolli allegati esistenti. Ogni proposta di protocollo addizionale è comunicata al Depositario che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti secondo il capoverso a) del paragrafo 1 del presente articolo. Se una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti è d'accordo, il Depositario convocherà il prima possibile una conferenza cui saranno invitati tutti gli Stati.

b) Questa conferenza potrà, con la piena partecipazione di tutti gli Stati rappresentati alla conferenza, approvare protocolli addizionali che saranno adottati allo stesso modo della presente Convenzione e che entreranno in vigore secondo le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 5 della presente Convenzione.

3. a) Se, 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, nessuna conferenza è stata convocata secondo le lettere (a) del paragrafo 1 o (a) del paragrafo 2 del presente articolo, ogni Alta Parte contraente potrà chiedere al Depositario di convocare una conferenza alla quale tutte le Alte Parti contraenti saranno invitate per esaminare la portata e l'applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati ed esaminare ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione o ai Protocolli esistenti. Gli Stati non parti alla presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori. La Conferenza potrà approvare emendamenti che saranno adottati ed entreranno in vigore in conformità con la lettera (b) del paragrafo precedente.

b) La conferenza potrà inoltre esaminare ogni proposta di protocolli addizionali relativa ad altre categorie di armi convenzionali non coperte dai Protocolli allegati esistenti. Tutti gli Stati rappresentati alla conferenza potranno partecipare pienamente a questo esame. I Protocolli addizionali saranno adottati allo stesso modo della presente Convenzione di cui costituiranno degli allegati ed entreranno in vigore secondo le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 5 della presente Convenzione.

c) Tale conferenza potrà esaminare la questione dell'opportunità di convocare una nuova conferenza su richiesta di un'Alta Parte contraente se, dopo un periodo analogo a quello di cui alla lettera (a) del paragrafo 3 del presente articolo, nessuna conferenza è stata convocata secondo le lettere (a) del paragrafo 1 o (a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 9. Denuncia

1. Ogni Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione o uno qualunque dei Protocolli ad essa allegati notificando la sua decisione al Depositario.

2. La denuncia in tal modo formulata entrerà in vigore solo un anno dopo il ricevimento, da parte del Depositario, della notifica della denuncia. Se, tuttavia, allo scadere di quest'anno, l'Alta Parte contraente denunciante si trova nella situazione di cui all'articolo primo, essa rimarrà vincolata dagli obblighi della Convenzione e dei Protocolli allegati pertinenti fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione, ed in ogni caso fino al compimento delle operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di insediamento delle persone protette dalle norme del diritto internazionale applicabili in caso di conflitto armato e, nel caso di un Protocollo allegato alla presente Convenzione contenente disposizioni relative a situazioni in cui sono esercitate funzioni per il mantenimento della pace, di osservazione o funzioni analoghe nella regione interessata, fino al termine di tali funzioni.

3. Ogni denuncia della presente Convenzione si applicherà anche a tutti i Protocolli allegati i cui obblighi sono stati accettati dall'Alta Parte contraente.

4. La denuncia avrà effetto solo nei confronti dell'Alta Parte contraente denunciante.

5. La denuncia non avrà effetto su obblighi precedentemente contratti dall'Alta Parte contraente denunciante, relativamente ad un conflitto armato, ai sensi della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, per ogni atto commesso prima dell'entrata in vigore di detta denuncia.

Articolo 10. Depositario

1. Il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite è Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati.

2. Oltre all'esercizio delle sue funzioni abituali, il Depositario notificherà a tutti gli Stati:

a) le firme apposte alla presente Convenzione secondo l'art. 3;

b) gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione depositati secondo l'art. 4;

c) le notifiche di accettazione degli obblighi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione secondo l'art. 4;

d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione e di ciascuno dei Protocolli allegati secondo l'art. 5;

e) le notifiche di denuncia ricevute secondo l'art. 9 e le date alle quali entrano in vigore.

Articolo 11. Testi autentici

L'originale della presente Convenzione e dei Protocolli ad essa allegati, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono egualmente autentici, sarà depositato presso il Depositario, il quale farà pervenire copie certificate conformi a tutti gli Stati.

Aggiornato il

24/05/2024