I diritti delle donne nella nella giurisprudenza italiana del 2024
Sommario
- Atti persecutori (c.d. stalking) e violenza domestica
- Violenza sessuale
Atti persecutori (c.d. stalking) e violenza domestica
Nel caso di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), la ritrattazione della persona offesa non esclude la sussistenza del reato, ma può anzi essere valutata come sintomo della persistenza di una relazione maltrattante, soprattutto quando la vittima è una donna minorenne o con prole minorenne. La complessità delle dinamiche di violenza domestica impone una valutazione attenta del rischio di reiterazione del reato, anche in presenza di ritrattazioni o remissioni di querela (Cassazione penale, sez. VI, sent. 27 settembre 2024, n. 39562).
L’art. 572 c.p. prevede aggravanti specifiche per i maltrattamenti commessi in presenza di minori, donne in gravidanza o persone con disabilità, nonché per atti di odio, discriminazione o controllo sulla donna. La giurisprudenza ha introdotto la dimensione di genere nella valutazione del reato, riconoscendo come la violenza domestica sia spesso espressione di una dinamica di potere e di discriminazione. Le aggravanti sono state interpretate in modo da garantire una tutela rafforzata alle categorie più vulnerabili, tenendo conto del contesto sociale e culturale in cui si inseriscono le condotte illecite (Cassazione civile, sez. lav., sent. 11 dicembre 2024, n. 31866).
La Corte di Cassazione ha chiarito la distinzione tra violenza privata e sequestro di persona, precisando che la prima lede la libertà psichica di autodeterminazione della vittima, mentre il secondo ne limita la libertà di movimento. Tale differenziazione risulta cruciale per inquadrare le condotte di violenza domestica, soprattutto quando la violenza è finalizzata a controllare, dominare o isolare la vittima. La violenza privata, infatti, si configura anche in assenza di un fine specifico, essendo sufficienti la coscienza e la volontà di costringere qualcuno a fare, tollerare o omettere qualcosa senza che sia necessario un fine particolare. Tale principio, applicato anche ai maltrattamenti in famiglia, sottolinea la natura generica del dolo e la rilevanza dell’abitualità delle condotte, nonché dell’effettivo danno arrecato alla vittima, come stati di ansia, paura e cambiamento delle abitudini di vita. (Cassazione penale, sez. V, sent. 10 settembre 2024, n. 37158; Tribunale Ascoli Piceno, sent. 26 marzo 2024, n. 273).
La giurisprudenza ha evidenziato come la violenza domestica possa inserirsi in un disegno criminoso più ampio, che include anche la violazione di domicilio e la violenza fisica. Il nesso finalistico tra tali condotte, quando commesse nello stesso contesto, configura un’aggravante rilevante, dimostrando la pianificazione e la sistematicità delle azioni violente. Ciò consente di valutare la gravità del reato non solo in base agli episodi singoli, ma anche alla loro interconnessione e alla finalità persecutoria (Tribunale Pescara, sent. 14 ottobre 2024, n. 1500).
Il dolo generico nel diritto penale prevede la volontà di attuare comportamenti minacciosi e molesti con la consapevolezza di creare danno alla vittima. Nella sentenza n. 32376 della Cassazione penale, la Corte dichiara il ricorso da parte dell’imputato inammissibile sulla base dell’elemento soggettivo del dolo. Al contrario di ciò espresso dall’imputato, la condotta posta in essere viene giudicata come idonea a produrre effetti dannosi all’ex-convivente in quanto non necessaria la pianificazione di recare danno. Nella stessa sentenza viene sollevata la questione delle attenuanti generiche la decisione sul riconoscimento o meno di esse non deve necessariamente tenere in considerazione tutti gli elementi, al contrario, il giudice «può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti» (Cassazione penale sez. fer., sent. 8 agosto 2024, n.32376).
La Corte Costituzionale (sentenza 173/2024 del 15 ottobre 2024) «dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, del codice di procedura penale [...] della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)», ribadendo la priorità della sicurezza delle vittime. Le misure in questione riguardano la distanza minima di 500 metri e l’attivazione del braccialetto elettronico, considerate «inderogabili forme esecutive della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa». Le questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardano la libertà di movimento della persona indagata e la rigidità delle misure, tali che impedirebbero al giudice di adeguarle alle esigenze specifiche della situazione nel concreto. La Corte in risposta conferma al contrario la necessità di tali misure, le quali svolgono importanti funzione quali quella protettiva in rispetto al reato di atti persecutori, in quanto «a un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue».
In caso di atti persecutori, la presenza di un minore non determina l’applicabilità della circostanza aggravante essendo che tale reato non è considerato come delitto non colposo contro la vita e l’incolumità personale e essendo che l’atto non è stato commesso nei confronti del minore (Cassazione penale sez. V, sent. 25 settembre 2024, n.40301).
Sulla base dell’articolo 612 bis del Codice Penale, il delitto di atti persecutori prevede condotte reiterate anche se attuate in modo intervallato nel tempo. In caso di emissione di un ammonimento il tempo trascorso dal provvedimento del Questore non è ritenuto rilevante ai fini di procedibilità d’ufficio, ma il delitto di atti persecutori è configurabile anche se gli atti risultano distanti nel tempo (Cassazione penale sez. V, sent. 17 settembre 2024, n.40304). Analogamente se le condotte risultano «limitate di numero» e reiterate all’interno di «uno stretto arco di tempo» vengono allo stesso modo come atti persecutori se causano nella vittima le conseguenze individuate all’interno della normativa vigente in materia di atti persecutori. Nella stessa sentenza viene inoltre chiarita l’irrilevanza dell’elemento dell’origine culturale dell’imputato per l'attenuazione della gravità degli atti persecutori (Cassazione penale sez. I, sent. 4 ottobre 2024, n.41873).
Violenza sessuale
La Cassazione penale ha confermato la recente giurisprudenza in materia di reato di violenza sessuale (art. 609-bis codice penale), ribadendo che il consenso esplicito è fondamentale e deve durare per tutto il rapporto sessuale; perciò, se durante il rapporto avviene una manifestazione di dissenso, anche implicito, come lo stato di tanatosi, il reato si configura comunque. La Cassazione penale ha inoltre confermato che non è necessario che il dissenso venga espresso sempre esplicitamente dalla vittima durante l’intero rapporto sessuale, perché può essere presunto. Anche la mancata reazione da parte della vittima e la mancanza di segni esteriori non dimostra che l’atto sia gradito, perché la vittima può non reagire per paura o stato di shock. Nel caso di specie, la vittima è stata costretta dall’imputato ad avere rapporti sessuali e non è stata creduta nonostante i segni esteriori della violenza. (Cassazione penale, sez III, sentenza 02 febbraio 2024, n. 13222)
Nel caso in cui, nonostante il dissenso, la vittima mostra comportamenti che potrebbero sembrare collaborativi, l’agente non può considerare il dissenso iniziale come falso o superato. Nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato condannato per reato di violenza sessuale in quanto la vittima aveva chiaramente espresso il proprio dissenso (Cassazione penale, sez. III, sent. 19 luglio 2024, n. 29356). La stessa cosa avviene nel momento in cui, durante un rapporto sessuale, la vittima non consenziente pronuncia dichiarazioni d’amore. Nel caso di specie, la vittima ha espresso delle dichiarazioni d’amore dopo esser stata precedentemente minacciata. (Cassazione penale, sez III, sentenza 30 luglio 2024, n. 31106)
La Cassazione penale ha affermato nuovamente che il reato di violenza sessuale può configurarsi anche senza atti fisicamente aggressivi, affinché il reato avvenga è necessario invadere la sfera sessuale della vittima o condizionare la sua libertà di scelta riguardo un atto sessuale. In ogni caso si valuta attentamente anche il contesto in cui l’atto avviene e la relazione tra agente e vittima.
La violenza sessuale può avvenire anche in mancanza di contatto fisico, nel momento in cui la vittima non ha più la libertà di scegliere sulla propria sessualità e viene costretta o manipolata psicologicamente a compiere atti sessuali contro la propria volontà. Questo può avvenire anche a distanza, tramite strumenti come il telefono, chat, o videochiamate. Nel caso di specie, l’imputato ha minacciato la vittima per farsi inviare nuovamente delle sue immagini intime che in precedenza la vittima aveva inviato liberamente senza costrizioni. (Cassazione penale, sez III, sentenza 14 marzo 2024 n. 10692)
La Cassazione ha ribadito che perché ci sia il reato di violenza sessuale, non serve dimostrare che chi ha compiuto l’atto lo abbia fatto per provare piacere sessuale, basta che l’atto sia volontario e che il gesto rimandi a una natura sessuale.
Nel caso in cui l’imputato possieda una cultura d’origine diversa, il suo bagaglio culturale può essere valutato solo per inquadrare il caso ma non può mai essere usato per giustificare il reato commesso. Nel caso di specie, l’imputato è stato considerato colpevole nonostante la sua cultura d’origine, per aver avuto una condotta violenta e maltrattante nei confronti della moglie. (Cassazione penale, sez III, sentenza 16 ottobre 2024, n. 37929)
La Cassazione penale conferma la possibilità di perseguire il reato di violenza sessuale d’ufficio quando l’autore dell’atto è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio e ha una posizione di potere sulla vittima. Nel caso di specie, è stata riconosciuta la procedibilità d’ufficio per la violenza sessuale che un dipendente della Croce Rossa ha inflitto nei confronti di due donne, poiché tra l’imputato e le vittime esiste un rapporto di potere o controllo che fa nascere alle vittime la paura di subire conseguenze negative. (Cassazione penale, sez. III, sentenza 22 aprile 2024, n. 16698)
Per quanto riguarda il reato di violenza sessuale in ambito delle professioni sanitarie, la Cassazione ribadisce che un medico che, durante una visita, compie atti che influenzano la libertà sessuale dei pazienti, deve spiegare chiaramente il motivo dei suoi atti. Il reato si compie nel momento in cui si forniscono informazioni inesatte, incomplete, non si forniscono proprio o non è presente il consenso del paziente. Nel caso di specie, il medico è stato condannato per violenza sessuale nei confronti di una paziente che non era stata opportunamente informata riguardo all’atto che il medico stava per compiere e pertanto non ha potuto esprimere un vero consenso. (Cassazione penale, sez. III, sentenza 15 ottobre 2024, n. 47582)
Nel caso di violenza sessuale di gruppo, non è necessario che tutti i membri partecipino all’atto sessuale, si risponde comunque del reato se la propria presenza ha un ruolo attivo o di supporto. Nel caso di specie, sono stati condannati due imputati poiché uno di loro ha esercitato violenza sessuale sulla vittima palpeggiandola, mentre l’altro ha fatto dei video degli abusi. (Cassazione penale, sez. III, sentenza 17 luglio 2024, n. 28723)