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Students in Human Rights from the University of Padua, at the 'March for Peace Perugia-Assisi' on 7 October 2007. The slogan for the 2007 March for Peace was "Tutti i diritti umani per tutti" (All Human Rights for All).
© Centro diritti umani - Università di Padova

Difensori dei diritti umani. Lavoratori di pace

Author: Andrea Cofelice

Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti (Assemblea generale delle NU, risoluzione 53/144, 8 marzo 1999)
Articolo 1 Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.
Articolo 7 Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione.

L’Assemblea Generale delle NU, con Risoluzione 53/144 dell’8 marzo 1999, ha adottato la solenne Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti. Essa è considerata la “Carta dei difensori dei diritti umani”. 

La Dichiarazione non riconosce nuovi diritti fondamentali; mira piuttosto a legittimare e garantire quanti - in particolare membri di movimenti, organizzazioni non governative, gruppi di volontariato, intellettuali - operano in prima linea, spesso col rischio della loro vita, per la difesa dei diritti umani

Principi sanciti nella Dichiarazione: 

- è diritto e responsabilità di ciascuno e di tutti operare attivamente per la protezione e la promozione dei diritti umani;
- chi agisce per i diritti umani può legittimamente farlo sia come individuo sia in associazione con altri;
- l’attività di promozione e tutela dei diritti umani è sempre lecita e legittima a condizione che avvenga pacificamente, non violentemente;
- l’attività degli operatori dei diritti umani non ha confini, deve essere consentita dentro e fuori lo Stato di appartenenza;
- i difensori dei diritti umani hanno il diritto di associarsi e organizzarsi anche sul piano internazionale;
- chiunque, individualmente o in associazione con altri, può contribuire a migliorare la tutela dei diritti umani avanzando idee e proposte che le competenti istanze istituzionali devono prendere in considerazione.

Last update

5/11/2009