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Original hand-written notes on several preliminary drafts of the Universal Declaration of Human Rights.
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Emendamento all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (2001)

Adopted on

21/12/2001

Come into Force on

18/5/2004

Organisation

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Ginevra, 21 dicembre 2001. Entrata in vigore internazionale: 18 maggio 2004. Stati Parti al 1° Gennaio 2018: 86.

Official Text in English

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 131 del 28 Aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 Maggio 2004).

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Emendamento all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (2001)

Durante la loro seconda Conferenza d'esame, svoltasi dall'11 al 21 dicembre 2001, gli Stati Parti alla Convenzione hanno deciso di modificare come segue l'articolo 1 della Convenzione, in modo da estenderne il campo d'applicazione ai conflitti armati che non hanno carattere internazionale. Questa decisione figura nella Dichiarazione finale della seconda Conferenza d'esame, quale appare nel documento CCW/CONF.II/2.

1. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo I a dette Convenzioni.

2. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano, oltre che nelle situazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni di cui all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente Convenzione e i Protocolli allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.

3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati.

4. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l'ordine pubblico nello Stato o di difendere l'unità nazionale o l'integrità territoriale dello Stato.

5. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esteri dell'Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.

6. L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli allegati a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato la presente Convenzione e i Protocolli allegati non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.

7. Le disposizioni dei paragrafi 2–6 del presente articolo non pregiudicano il campo di applicazione di qualsiasi altro protocollo adottato dopo il 1° gennaio 2002, per il quale si potrà decidere di riprendere le disposizioni di detti paragrafi, di escluderli o di modificarli.

Last update

12/07/2018