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Original hand-written notes on several preliminary drafts of the Universal Declaration of Human Rights.
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Protocollo V relativo ai residuati bellici esplosivi (2003)

Adopted on

28/11/2003

Come into Force on

12/11/2006

Organisation

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Ginevra, 28 novembre 2003. Entrata in vigore internazionale: 12 novembre 2006. Stati Parti al 1° Gennaio 2018: 94.

Official Text in English

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

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Protocollo V relativo ai residuati bellici esplosivi (2003)

Le Alte Parti contraenti,

Riconoscendo i gravi problemi umanitari causati in situazioni post-conflittuali dai residuati bellici esplosivi,

Consapevoli della necessità di concludere un Protocollo relativo alle misure correttive generali da adottare nel periodo successivo al conflitto al fine di limitare i rischi e gli effetti dei residuati bellici esplosivi,

Desiderose di adottare misure preventive generali attraverso l'applicazione volontaria di idonee misure operative stabilite in un Allegato tecnico al fine di migliorare l'affidabilità delle munizioni e, di conseguenza, limitare la presenza dei residuati bellici esplosivi,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1. Disposizioni generali e campo d'applicazione

1. Le Alte Parti contraenti, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite e alle regole ad esse applicabili del diritto internazionale dei conflitti armati, convengono di rispettare gli obblighi enunciati nel presente Protocollo, sia individualmente sia in collaborazione con altre Alte Parti contraenti, allo scopo di ridurre al minimo i rischi e gli effetti dei residuati bellici esplosivi nelle situazioni successive ai conflitti.

2. Il presente Protocollo si applica ai residuati bellici esplosivi che si trovano sul suolo delle Alte Parti contraenti, comprese le loro acque interne.

3. Il presente Protocollo si applica alle situazioni risultanti dai conflitti ai sensi dell'articolo 1 paragrafi da 1 a 6 della Convenzione nella versione modificata il 21 dicembre 2001.

4. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente Protocollo si applicano a residuati bellici esplosivi diversi dai residuati bellici esplosivi preesistenti definiti nell'articolo 2 paragrafo 5.

Articolo 2. Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, s'intendono per:

1. munizioni esplosive: le munizioni convenzionali contenenti esplosivi, ad eccezione di mine, trappole e altri dispositivi definiti nel Protocollo II alla Convenzione nella versione modificata il 3 maggio 1996;

2. munizioni inesplose: le munizioni esplosive innescate, dotate di mezzi d'innesco, disassicurate o altrimenti preparate per essere impiegate in un conflitto armato e che sono state impiegate in un conflitto armato; possono essere state sparate, sganciate, lanciate o proiettate e, contrariamente al loro scopo, non sono esplose;

3. munizioni esplosive abbandonate: le munizioni esplosive non impiegate in un conflitto armato, lasciate o disperse da una Parte coinvolta in un conflitto armato e che non si trovano più sotto il controllo della Parte che le ha lasciate o disperse; le munizioni esplosive abbandonate possono o meno essere state innescate, dotate di mezzi d'innesco, disassicurate o altrimenti predisposte per essere impiegate;

4. residuati bellici esplosivi: le munizioni inesplose o le munizioni esplosive abbandonate;

5. residuati bellici esplosivi preesistenti: le munizioni inesplose e le munizioni esplosive abbandonate che preesistevano all'entrata in vigore del presente Protocollo per l'Alta Parte contraente sul cui territorio si trovano.

Articolo 3. Bonifica, eliminazione o distruzione di residuati bellici esplosivi

1. Ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, è responsabile in virtù del presente articolo per tutti i residuati bellici esplosivi presenti su un territorio posto sotto il suo controllo. La Parte che non controlla più il territorio sul quale ha impiegato munizioni esplosive divenute residuati bellici esplosivi fornisce, dopo la cessazione delle ostilità attive e nel limite del possibile, sul piano bilaterale o mediante terzi designati di comune accordo e che possono essere, fra gli altri, organismi delle Nazioni Unite o altre organizzazioni competenti, in particolare, assistenza tecnica, finanziaria, materiale o in termini di personale per facilitare la demarcazione e la bonifica, l'eliminazione o la distruzione dei residuati bellici esplosivi in questione.

2. Una volta cessate le ostilità attive e non appena possibile, ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, demarca e bonifica, elimina o distrugge i residuati bellici esplosivi presenti sui territori interessati sotto il suo controllo. I lavori di bonifica, eliminazione o distruzione sono eseguiti a titolo prioritario nelle zone interessate da residuati bellici esplosivi dei quali si ritiene, conformemente al paragrafo 3, che rappresentino gravi rischi umanitari.

3. Una volta cessate le ostilità attive e non appena possibile, ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, adotta le seguenti misure per ridurre i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi nelle zone interessate sotto il suo controllo:

a) esamina e valuta i pericoli rappresentati dai residuati bellici esplosivi;

b) valuta e ordina secondo una scala gerarchica i bisogni in materia di demarcazione e di bonifica, eliminazione o distruzione dei residuati, come pure le possibilità concrete di realizzare tali operazioni;

c) demarca e bonifica, elimina o distrugge i residuati bellici esplosivi;

d) adotta provvedimenti per mobilizzare le risorse necessarie all'esecuzione di tali operazioni.

4. Nell'eseguire le attività predette, le Alte Parti contraenti, come pure le Parti coinvolte in un conflitto armato, tengono conto delle norme internazionali, segnatamente delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (International Mine Action Standards).

5. Se del caso, le Alte Parti contraenti cooperano sia tra di loro sia con altri Stati, organizzazioni regionali e internazionali competenti e organizzazioni non governative, in particolare, allo scopo di fornire un'assistenza tecnica, finanziaria, materiale e in termini di personale, compresa, se le circostanze lo permettono, l'organizzazione delle operazioni congiunte necessarie per applicare le disposizioni del presente articolo.

Articolo 4. Registrazione, conservazione e comunicazione delle informazioni

1. Nella misura più ampia possibile e per quanto attuabile, le Alte Parti contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto armato registrano e conservano le informazioni concernenti le munizioni esplosive impiegate e le munizioni esplosive abbandonate, allo scopo di facilitare la demarcazione e la bonifica, l'eliminazione o la distruzione rapide dei residuati bellici esplosivi, nonché la sensibilizzazione ai rischi e la diffusione delle informazioni utili alla Parte che controlla il territorio e alle popolazioni civili di tale territorio.

2. Per quanto possibile, fatti salvi i rispettivi interessi legittimi in materia di sicurezza, le Alte Parti contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto armato che hanno impiegato o abbandonato munizioni belliche esplosive potenzialmente divenute residuati bellici esplosivi forniscono senza indugio le relative informazioni alla Parte o alle Parti che controllano la zona interessata, sul piano bilaterale o mediante terzi designati di comune accordo e che possono essere, fra gli altri, organismi delle Nazioni Unite o, su richiesta, altre organizzazioni competenti di cui la Parte che fornisce le informazioni abbia acquisito la certezza che conducono o stanno per condurre un'azione di sensibilizzazione ai rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi e operazioni di demarcazione e di bonifica, eliminazione o distruzione di tali residuati nella zona interessata.

3. Per la registrazione, la conservazione e la comunicazione di tali informazioni, le Alte Parti contraenti tengono conto della prima parte dell'Allegato tecnico.

Articolo 5. Altre precauzioni relative alla protezione della popolazione civile, dei civili isolati e dei beni di carattere civile contro i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi e i loro effetti

Le Alte Parti contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto adottano sul territorio interessato che esse controllano tutte le precauzioni possibili per proteggere la popolazione civile, i civili isolati e i beni di carattere civile contro i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi e i loro effetti. Per precauzioni possibili si intendono le precauzioni attuabili o che si possono adottare dal profilo pratico tenendo conto di tutte le condizioni del momento, segnatamente delle considerazioni d'ordine umanitario e militare. Tali precauzioni possono consistere in avvertimenti, in azioni di sensibilizzazione delle popolazioni civili ai rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi, nella demarcazione, nell'installazione di recinzioni e nella sorveglianza del territorio su cui si trovano tali residuati, conformemente alla seconda parte dell'Allegato tecnico.

Articolo 6. Disposizioni relative alla protezione delle organizzazioni e missioni umanitarie contro gli effetti dei residuati bellici esplosivi

1. Ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato:

a) protegge, per quanto possibile, contro gli effetti dei residuati bellici esplosivi le organizzazioni e missioni umanitarie che operano o opereranno, con il suo consenso, nella zona che essa controlla;

b) fornisce, per quanto possibile e su richiesta di una simile organizzazione o missione umanitaria, informazioni sull'ubicazione di tutti i residuati bellici esplosivi di cui è a conoscenza sul territorio in cui opera o opererà tale organizzazione o missione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudizio alcuno del diritto internazionale umanitario in vigore, di altri strumenti internazionali applicabili o di decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite intese ad assicurare una maggiore protezione del personale.

Articolo 7. Assistenza in materia di residuati bellici esplosivi preesistenti

1. Ciascuna Alta Parte contraente ha il diritto, se del caso, di sollecitare presso altre Alte Parti contraenti, Stati non partecipanti al presente Protocollo nonché istituzioni e organizzazioni internazionali competenti, e di ricevere da tali Parti, Stati o istituzioni e organizzazioni, un'assistenza per risolvere i problemi causati dai residuati bellici esplosivi preesistenti.

2. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce, secondo le esigenze e le possibilità, un'assistenza per risolvere i problemi causati dai residuati bellici esplosivi preesistenti. A tal fine, le Alte Parti contraenti tengono conto degli obiettivi umanitari del presente Protocollo e delle norme internazionali, segnatamente delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (International Mine Action Standards).

Articolo 8. Cooperazione e assistenza

1. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce un'assistenza per la demarcazione e la bonifica, l'eliminazione o la distruzione dei residuati bellici esplosivi, nonché per la sensibilizzazione delle popolazioni civili ai rischi inerenti a tali residuati e le attività collegate, segnatamente mediante organismi delle Nazioni Unite, altre istituzioni o organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, il Comitato internazionale della Croce Rossa, Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale o organizzazioni non governative, oppure a livello bilaterale.

2. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce un'assistenza per le cure da prestare alle vittime dei residuati bellici esplosivi e la loro integrazione, nonché il loro reinserimento sociale ed economico. Una simile assistenza può essere fornita, fra gli altri, mediante organismi delle Nazioni Unite, istituzioni o organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, il Comitato internazionale della Croce Rossa, Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale o organizzazioni non governative, oppure a livello bilaterale.

3. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo versa contributi ai fondi a destinazione vincolata costituiti in seno al sistema delle Nazioni Unite, come pure ad altri fondi pertinenti a destinazione vincolata, allo scopo di facilitare la fornitura di un'assistenza conformemente al presente Protocollo.

4. Ciascuna Alta Parte contraente ha il diritto di partecipare a uno scambio più ampio possibile di equipaggiamenti, materiale e informazioni scientifiche e tecniche, ad eccezione della tecnologia relativa alle armi, che sono necessari all'applicazione del presente Protocollo. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a facilitare tali scambi conformemente alla loro legislazione nazionale e non impongono restrizioni illecite alla fornitura, a fini umanitari, di equipaggiamenti di eliminazione e delle corrispondenti informazioni tecniche.

5. Ciascuna Alta Parte contraente s'impegna a fornire alle banche dati sulle azioni di lotta contro le mine, costituite nel quadro degli organismi delle Nazioni Unite, informazioni concernenti in particolare i diversi mezzi e le tecniche di rimozione dei residuati bellici esplosivi, come pure elenchi di esperti, di organismi specializzati o di centri nazionali che possano essere contattati e, se lo ritiene opportuno, informazioni tecniche sulle munizioni esplosive dei tipi in questione.

6. Le Alte Parti contraenti possono rivolgere richieste d'assistenza, corredate delle informazioni pertinenti, all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi idonei o ad altri Stati. Tali domande possono essere presentate al Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale le trasmette a tutte le Alte Parti contraenti e alle organizzazioni internazionali e non governative competenti.

7. Nel caso delle domande rivolte all'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segretario generale dell'Organizzazione può, nei limiti delle risorse di cui dispone, fare il necessario per valutare la situazione e, in collaborazione con l'Alta Parte contraente richiedente e altre Alte Parti contraenti le cui responsabilità sono definite nell'articolo 3, raccomandare l'assistenza che è opportuno fornire. Il Segretario generale può anche fare rapporto alle Alte Parti contraenti su tutte le valutazioni effettuate in tal modo e sul tipo e la portata dell'assistenza richiesta, compresi eventuali contributi prelevati dai fondi a destinazione vincolata costituiti in seno al sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 9. Misure preventive generali

1. Ciascuna Alta Parte contraente è invitata ad adottare, tenuto conto delle proprie circostanze e capacità, misure preventive generali intese a ridurre per quanto possibile l'apparizione di residuati bellici esplosivi e segnatamente, ma non esclusivamente, quelle menzionate nella terza parte dell'allegato tecnico.

2. Ciascuna Alta Parte contraente può partecipare, se lo ritiene opportuno, allo scambio di informazioni concernenti gli sforzi profusi per promuovere e stabilire procedure ottimali relative alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 10. Consultazioni delle Alte Parti contraenti

1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a consultarsi e a collaborare tra di loro per quanto attiene a qualsiasi questione concernente il funzionamento del presente Protocollo. A tal fine, se lo chiede una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti, si tiene una conferenza delle Alte Parti contraenti.

2. Fra le altre cose, le conferenze delle Alte Parti contraenti:

a) esaminano lo stato e il funzionamento del presente Protocollo;

b) esaminano le questioni concernenti l'applicazione nazionale del presente Protocollo, compresa la presentazione o l'aggiornamento dei rapporti nazionali annuali;

c) preparano le conferenze di revisione.

3. I costi di ogni conferenza sono coperti dalle Alte Parti contraenti e dagli Stati che partecipano ai lavori della conferenza senza avere aderito al Protocollo, secondo la scala delle partecipazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite debitamente adeguata.

Articolo 11. Rispetto delle disposizioni

1. Ciascuna Alta Parte contraente impegna le proprie forze armate e le autorità e agenzie competenti ad adottare le istruzioni e le modalità operative del caso e a vigilare affinché i membri delle forze armate e il personale ricevano una formazione conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

2. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a consultarsi e a collaborare tra di loro a livello bilaterale, mediante il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o secondo altre procedure internazionali idonee, allo scopo di risolvere qualsiasi problema che possa sorgere a proposito dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last update

12/07/2018