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Scultura realizzata con armi di piccolo calibro in laboratori di formazione per fabbri apprendisti e in ambito artistico, dal quale è scaturita l’esposizione ‘To Be Deter-mined / At Arms Length’ realizzata nell’ambito di un progetto promosso dal Governo della Cambogia in collaborazione con l’Unione Europea (1998).

Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Autore: Centro diritti umani

Nel corso degli anni settanta, nel quadro delle Nazioni Unite, è cresciuta la consapevolezza intorno al problema dell’utilizzo nel corso di conflitti armati di armi c.d. “inumane”. I progressi della tecnologia militare, infatti, avevano permesso la produzione di armi convenzionali particolarmente letali e con un accresciuto potere distruttivo.

Lo strumento principale è rappresentato dalla Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali sono ritenute eccessivamente lesive o avere effetti discriminanti.

 

Apertura alla firma: 10 aprile 1981

Entrata in vigore: 3 dicembre 1983

Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite

Finalità: La Convenzione è un trattato ‘quadro’: per divenire parte della Convenzione, uno Stato deve ratificare almeno due Protocolli.

Il 21 novembre 2001, è stato aperto alla firma l’emendamento all’art.1 della Convenzione. Esso estende l’ambito di applicazione anche ai conflitti armati non internazionali. È entrato in vigore il 18 maggio 2004.

Obblighi: Sono stati adottati ad oggi 5 Protocolli.

Protocollo I: vieta l’uso di armi il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge che non siano localizzabili nel corpo umano con i raggi X.

Protocollo II: vieta e limita l’impiego di mine, trappole e altri dispositivi.

Protocollo II emendato: entrato in vigore nel 1998, rafforza la disciplina riguardante le mine terrestri.

Protocollo III: vieta e limita l’uso di armi incendiarie.

Protocollo IV: entrato in vigore nel 1998, vieta l’impiego di armi laser accecanti.

Protocollo V: adottato il 28 novembre 2003, impone misure vole a limitare gli effetti distruttivi dei residuati bellici esplosivi.

Sistema di verifiche: La Convenzione non contiene alcuna disposizione relativa al controllo sull’attuazione o a meccanismi di verifiche.

Recesso: L’art.9 della Convenzione dispone che: “Ogni Alta Parte contraente può denunziare la presente Convenzione o uno qualsiasi dei Protocolli allegati, notificando la sua decisione al Depositario.”

Il medesimo articolo precisa che “la denunzia in tal modo effettuata avrà effetto un anno dopo che il Depositario avrà ricevuto la notifica o la denunzia. Tuttavia, se, allo scadere di tale anno, la Alta Parte contraente denunziante si trova in una delle situazioni indicate nell’articolo 1, [ossai in un conflitto armato] essa resterà legata dagli obblighi della Convenzione e dei Protocolli pertinenti allegati fino alla fine del conflitto armato o dell’occupazione e, in ogni caso, fino al compimento delle operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle regole del diritto internazionale applicabili in caso di conflitto armato e, nel caso di uno qualsiasi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione contenenti disposizioni relative a situazioni in cui forze o missioni delle Nazioni Unite svolgano nella zona interessata compiti per il mantenimento della pace, di osservazione o compiti similari, fino al termine dei detti compiti.

Conferenze di riesame: L’art.8 (3) della Convenzione stabilisce che “se, dopo dieci anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione nessuna conferenza sarà stata convocata, [...] ogni Alta Parte contraente potrà chiedere al Depositario di convocare una conferenza, alla quale saranno invitate tutte le Alte Parti contraenti, per esaminare la portata dell’applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati, e studiare qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione e ai Protocolli esistenti. Gli Stati non parti della presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualità di osservatori. La conferenza potrà approvare emendamenti”.

Su richiesta di alcuni Stati parti al Segretario generale delle Nazioni Unite, la Prima Conferenza di riesame si è tenuta a Vienna tra il 25 settembre e il 13 ottobre 1995, e a Ginevra tra il 15 e il 19 gennaio e tra il 22 aprile e il 3 maggio 1996. In tale occasione, si stabilì di tenere Conferenze di riesame con maggiore frequenza. La Seconda si è tenuta infatti tra l’11 e il 21 dicembre 2001, mentre la Terza Conferenza di riesame si è svolta dal 7 al 17 novembre 2006.

Assemblee degli Stati parti: La Seconda Conferenza di riesame ha deciso di convocare Assemblee degli Stati parti sugli sviluppi successivi alle decisioni prese al termine della Conferenza.

Conferenze annuali degli Stati parti del Protocollo II emendato: L’art.13 del Protocollo II emendato ha previsto la convocazione annuale di conferenze delle Parti contraenti, al fine di esaminare il funzionamento e lo stato del Protocollo; esaminare le questioni sollevate dai rapporti presentati dalle Parti contraenti; preparare le conferenza d’esame; esaminare l’evoluzione delle tecnologie alfine di proteggere la popolazione civile dagli effetti delle mine che colpiscono indiscriminatamente.

Incontri del gruppo di esperti dei governi: La Seconda Conferenza di riesame ha istituito gruppi di esperti nazionali, incaricati di considerare: (a) la questione dei residuati bellici esplosivi e (b) la questione delle mine diverse rispetto alle mine antipersona.

Risorse

Parole chiave

disarmo armi illecite

Aggiornato il

18/10/2010