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La CEDU stabilisce che il trasferimento di richiedenti asilo in Grecia in applicazione del regolamento “Dublino II” viola la Convenzione europea sui diritti umani (MSS c. Belgio e Grecia, 2011)

Autore: Claudia Pividori (dottoranda in Ordine internazionale e diritti umani, Università La Sapienza, Roma)

Il 21 gennaio 2011, la Corte di Strasburgo (Grand Chamber) ha emesso la prima sentenza relativa all’applicazione del regolamento “Dublino II”, norma di diritto derivato dell’Unione Europea che stabilisce i meccanismi e i criteri di determinazione dello stato membro competente per l'esame delle domande di asilo presentate in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo. (V. in questo Dossier la Scheda "Corte europea e richiedenti asilo: due nuovi casi e il problema del meccanismo di riammissione").

Il caso (ricorso n. 30696/09) riguarda un cittadino afgano fuggito da Kabul nel 2008 ed entrato nell’Unione Europea attraverso la Grecia. All’inizio del 2009 M.S.S arriva in Belgio e presenta domanda di asilo, alla quale, ai sensi del regolamento Dublino II dell’Unione Europea, le autorità belghe rispondono con un ordine di trasferimento verso la Grecia, paese di primo ingresso di M.S.S. e quindi responsabile in linea generale per l’esame della sua richiesta di asilo. Nonostante il tentativo di M.S.S. di contestare il provvedimento a suo carico di fronte alle autorità belghe, lamentando le carenze del sistema di greco in materia di asilo, il trasferimento verso la Grecia avviene il 15 giugno 2009. Al suo arrivo presso l’aeroporto di Atene, il ricorrente viene detenuto presso un centro per richiedenti asilo e successivamente al suo rilascio è costretto a vivere per strada, completamente privo di assistenza da parte delle autorità locali.

Nel giugno del 2009 M.S.S ricorre alla Corte Europea lamentando, sia da parte del Belgio e della Grecia, la violazione del diritto alla vita (art. 2), del diritto a non subire tortura o trattamenti crudeli inumani o degradanti (art. 3) e del diritto ad un ricorso effettivo a tutela dei propri diritti (art. 13).

La Corte (Grand Chamber), nel prendere in esame i rilievi a carico della Grecia, conferma la sua precedente giurisprudenza (per es. in A.A. c. Grecia, ric. N. 12186/08Tabesh c. Grecia, ric. n. 8256/07; S.D. c. Grecia, ric. n. 53541/07) e condanna nuovamente lo stato ellenico per il trattamento riservato ai richiedenti asilo. Nel caso di specie, sia il periodo di detenzione a cui M.S.S. è stato sottoposto sia le condizioni di vita a cui è stato costretto a causa della mancata assistenza da parte delle autorità greche, rappresentano, a parere della Corte, un trattamento degradante e quindi incompatibile con l’art. 3 della Convenzione. La Grand Chamber ravvisa anche una violazione dell’art. 13 in quanto in Grecia, la carente applicazione della normativa sui richiedenti asilo e la scarsa effettività delle garanzie in essa previste, rendono impossibile per i richiedenti asilo avvalersi del diritto ad un ricorso effettivo contro un eventuale rigetto della propria istanza di asilo.

Per quanto riguarda le sospette violazioni da parte del Belgio, la Corte, modificando il proprio precedente orientamento espresso nel caso K.R.S. c. Gran Bretagna, ritiene che nella situazione in esame ci sia stata violazione dell’art. 3 nella misura in cui le autorità belghe, ben consapevoli delle carenze del sistema greco in materia di richiedenti asilo, hanno proceduto comunque all’espulsione di M.S.S. Con una maggioranza di 16 a 1, la Grand Chamber ritiene che il Belgio avrebbe dovuto adottare misure di scrutinio più penetranti al fine di verificare l’effettiva applicazione delle garanzie e degli standard di protezione per i richiedenti asilo garantiti in Grecia, senza limitarsi ad un’applicazione automatica e meramente procedurale del Regolamento, tanto più, sottolineano i giudici, che il Regolamento stesso, all’articolo 3 (2) consente in alcuni casi di derogare all'applicazione dei tradizionali criteri di competenza nell'individuazione del Paese che deve decidere sulla richiesta di asilo.

In aggiunta, la Corte, non solo ritiene il Belgio colpevole di aver violato l’art. 3 per aver sottoposto il ricorrente alla procedure di asilo greche, ma anche perché tale decisione ha avuto come conseguenza quella di esporre M.S.S. a trattamenti degradanti, quali la detenzione e le misere condizioni di vita. Da ultimo, la Corte rileva anche una violazione dell’art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) in quanto ha ritenuto che la prassi giudiziale dell’Alien Appeals Board, avesse di fatto precluso a M.S.S. qualsiasi prospettiva di successo.

La decisione della Grand Chamber appare particolarmente importante in quanto mette in questione gli automatismi del Regolamento Dublino II e l’assunzione sul quale esso si basa, ossia che la normativa a tutela dei diritti dei richiedenti asilo sia applicata e rispettata da tutti gli Stati membri allo stesso modo. La Corte di Strasburgo ha infatti stabilito che gli Stati non possono semplicemente trincerarsi dietro un’automatica e “cieca” attuazione del regolamento Dublino II, dando per scontato che tutti i paesi membri UE siano “safe countries”; essi devono invece assicurare che lo Stato membro verso il quale si voglia trasferire un richiedente asilo garantisca l'accesso a effettive procedure di asilo e ad adeguate condizioni di accoglienza. In mancanza di tali garanzie, il trasferimento non potrà che costituire una violazione della Convenzione, ed in particolare dell’art. 3, disposizione nella quale è incardinato il principio secondo cui nessuno può essere trasferito verso un altro Stato qualora vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti (non-refoulement).

Se si tiene conto che dinanzi alla CEDU pendono oltre 1.000 casi riguardanti l'applicazione del regolamento di Dublino II, soprattutto contro Belgio, Paesi Bassi, Finlandia e Francia come paesi di invio e Grecia e Italia come paesi di destinazione (per i casi riguardanti l’Italia si vedano Hasan Mahamed c. Olanda e Italia, ric. N. 44517/09; Shukri Ibrahim c. Olanda e Italia, ric. N. 2303/10) l’effetto di questa sentenza è potenzialmente destabilizzante per le politiche di asilo dei paesi dell’Unione Europea. 

Risorse

Aggiornato il

4/2/2011