Gli Stati aderenti al presente Protocollo,
Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (qui di seguito denominata "la Convenzione") si applica soltanto a coloro che sono divenuti rifugiati a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951,
Considerato che nuove categorie di rifugiati sono apparse dopo l'adozione della Convenzione e che, di conseguenza, tali rifugiati non possono rientrare nei termini della Convenzione,
Considerato che è auspicabile che lo stesso status si applichi a tutti i rifugiati definiti tali dalla Convenzione, senza che sia tenuto conto della data limite del 1° gennaio 1951,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1. Disposizione generale
1. Gli Stati aderenti al presente Protocollo si impegnano ad applicare ai rifugiati, quali definiti qui di seguito, gli articoli da 2 a 34 incluso della Convenzione.
2. Ai fini del presente Protocollo, il termine "rifugiato", tranne per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, intende tutti coloro che rispondono alla definizione data all'art. 1 della Convenzione come se le parole "a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951" e le parole "a seguito di tali avvenimenti" nell'articolo 1A (2) fossero omesse.
3. Il presente Protocollo sarà applicato dagli Stati aderenti senza alcuna limitazione geografica; tuttavia, le dichiarazioni già rese, in virtù dell'articolo 1B (1. (a) della Convenzione da parte degli Stati che già vi hanno aderito, si applicheranno anche sotto il regime del presente Protocollo, a meno che gli obblighi degli Stati non siano stati estesi conformemente all'articolo 1B (2) della Convenzione.
Articolo 2. Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite
1. Gli Stati aderenti al presente Protocollo si impegnano a collaborare con l'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati, od ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, a facilitare il suo compito di controllo dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.
2. Al fine di permettere all'Alto Commissariato, o ad ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, di presentare rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati aderenti al presente Protocollo si impegnano a fornirgli, in forma idonea, le informazioni e i dati statistici richiesti relativamente a:
a) lo status dei rifugiati;
b) l'applicazione del presente Protocollo;
c) le leggi, i regolamenti e i decreti che sono o entreranno in vigore relativamente ai rifugiati.
Articolo 3. Informazioni relative alle leggi e ai regolamenti nazionali
Gli Stati aderenti al presente Protocollo comunicheranno al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo di legge e regolamenti che essi potranno adottare per assicurare l'applicazione del presente Protocollo.
Articolo 4. Regolamento delle controversie
Ogni controversia tra le parti del presente Protocollo relativa alla sua interpretazione o alla sua applicazione, non regolata in altro modo, verrà sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia a richiesta di una delle parti nella controversia.
Articolo 5. Adesione
Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati aderenti alla Convenzione e così pure di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite o membri di una delle istituzioni specializzate o di qualsiasi altro Stato cui l'Assemblea Generale avrà rivolto un invito alla firma del Protocollo. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 6. Clausola federale
Nel caso di Stato federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:
a) riguardo agli articoli della Convenzione da applicarsi conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Protocollo e la cui applicazione rientra nell'azione legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale saranno entro tali limiti gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali;
b) riguardo agli articoli della Convenzione da applicarsi conformemente al paragrafo 1 del presente Protocollo e la cui applicazione rientra nell'azione legislativa di ciascuno Stato, provincia o cantone i quali non sono, in base al sistema costituzionale della Federazione, obbligati ad adottare provvedimenti legislativi, il Governo federale porterà questi articoli a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, province o cantoni, il più presto possibile, esprimendo parere favorevole;
c) gli Stati federali Parti del presente Protocollo comunicheranno, a richiesta di qualsiasi altro Stato contraente trasmessa loro tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, un rapporto sulla legislazione e la prassi in vigore nella Federazione e nelle unità che la compongono, riguardo a qualsiasi determinata disposizione della Convenzione da applicarsi in conformità al paragrafo 1 dell'articolo1 del presente Protocollo, indicando la misura nella quale è data efficacia a detta disposizione per mezzo di un provvedimento legislativo o altro provvedimento.
Articolo 7. Riserve e dichiarazioni
1. Qualsiasi Stato, al momento dell'adesione, potrà apporre riserve all'articolo IV del presente Protocollo all'applicazione, in virtù dell'articolo 1 del presente Protocollo, di ogni dispositivo della Convenzione fatta eccezione per quelli di cui agli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 33 purché, nel caso di uno Stato Parte alla Convenzione, le riserve fatte in virtù del presente articolo non si estendano ai rifugiati cui si applica la Convenzione.
2. Le riserve apposte dagli Stati aderenti alla Convenzione in base all'articolo 42 della Convenzione stessa saranno applicabili, tranne che in caso di ritiro, in relazione ai loro obblighi derivanti dal presente Protocollo.
3. Ogni Stato, che abbia formulato una riserva in virtù del paragrafo l del presente articolo, potrà ritirarla mediante comunicazione indirizzata a tale scopo al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
4. Le dichiarazioni fatte in virtù dei paragrafi l e 2 dell'articolo 40 della Convenzione da uno Stato membro, aderente al presente Protocollo, saranno intese come applicabili in base al presente Protocollo a meno che, al momento della adesione, la Parte interessata non notifichi parere contrario al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Le disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 44, paragrafo 3, della Convenzione saranno intese come applicabili, mutatis mutandis, al presente Protocollo.
Articolo 8. Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito del sesto strumento di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che aderiranno al Protocollo dopo il deposito del sesto strumento di adesione, il Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di adesione.
Articolo 9. Denuncia
1. Ogni Stato contraente potrà denunciare il Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
2. La denuncia avrà effetto per lo Stato contraente interessato un anno dopo la data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 10. Notifiche a mezzo del Segretario Generale delle Nazioni Unite
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati di cui al precedente articolo 5 la data di entrata in vigore, le adesioni, le riserve, il ritiro delle riserve e le denunce del presente Protocollo e le dichiarazioni e notifiche di quanto sopra.
Articolo 11. Deposito degli archivi del Segretariato delle Nazioni Unite
Una copia del presente Protocollo, i cui testi cinese, inglese, francese, russo, spagnolo fanno ugualmente fede, firmata dal Presidente dell'Assemblea Generale e dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, sarà depositata negli archivi del Segretariato delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e agli altri Stati di cui all'articolo 5.