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L’Ufficio dell’Autorità Nazionale per l’attuazione della Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche

L’Ufficio è stato istituito con Legge n. 18 novembre 1995, n. 496 - art. 9, poi sostituito dall’Art. 6 della Legge 4 aprile 1997, n. 93 ove si legge “Art.9 - 1. Ai sensi dell’articolo VII, paragrafo 4, della Convenzione, il Ministero degli Affari Esteri è designato come Autorità nazionale e poi, al comma 2 “Per l’adempimento dei compiti spettanti all’Autorità nazionale, [...] è istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri, un ufficio di livello dirigenziale….”. In adempimento al dettato della Legge 93/97, l’Ufficio, tra l’altro:

(a) cura i rapporti con l’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW) e con le Autorità Nazionali degli altri Stati Parte;

(b) stipula gli Accordi di Impianto (Facility Agreements);

(c) presenta annualmente al Ministro degli Affari Esteri una relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione e degli adempimenti effettuati;

(d) riceve i dati dalle Amministrazioni interessate circa la produzione, il possesso, l’utilizzo, il trasferimento, l’importazione, l’esportazione dei composti chimici di cui alla Convenzione;

(e) dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attività dei soggetti agli obblighi previsti dalla Convenzione stessa.

Aggiornato il

18/10/2010