violenza di genere

Approvata la legge sull’introduzione del reato di “femminicidio” (legge 2 dicembre 2025, n. 181)

Questo articolo analizza l’introduzione del reato autonomo di femminicidio nell’ordinamento giuridico italiano, previsto dalla legge n. 181/2025, approvata il 25 novembre 2025 ed entrata in vigore il 17 dicembre 2025. Il contributo inquadra la riforma nel più ampio contesto degli obblighi internazionali ed europei in materia di contrasto alla violenza contro le donne, nonché nell’evoluzione della normativa interna. L’articolo illustra i principali contenuti della nuova disciplina, con particolare attenzione alla configurazione del femminicidio come fattispecie autonoma di omicidio, alle innovazioni in ambito penale e processuale e alle misure di tutela e prevenzione. Vengono inoltre richiamati i più recenti dati ufficiali sul fenomeno in Italia, al fine di valutare la portata e le potenziali implicazioni della nuova legge.

Sommario

  • Introduzione
  • L’evoluzione della normativa in materia
  • Il testo della nuova legge
  • I dati in Italia
  • Conclusione

Introduzione

Il 25 novembre 2025, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”,  è stato approvata definitivamente all’unanimità dalla Camera dei Deputati la proposta di legge avente ad oggetto l’introduzione del reato di “femminicidio” (A.C. 2528), già approvata dal Senato il 23 luglio 2025 (A.S. 1433). La legge n. 181/2025 è stata pubblicata il 2 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il 17 dicembre 2025. Essa si colloca in un contesto in cui, nonostante il progressivo rafforzamento degli strumenti di tutela, la violenza contro le donne costituisce un fenomeno strutturale e persistente, soprattutto all’interno di relazioni familiari e affettive. 

L’evoluzione della normativa in materia

La riforma si inserisce in un percorso pluriennale che mira a riconoscere la specificità del reato di femminicidio e recepisce le indicazioni e gli strumenti internazionali che richiedono agli Stati misure legislative specifiche per contrastare la violenza contro le donne, tra cui la CEDAW, la Convenzione di Istanbul, la Direttiva 2024/1385/UE in materia di norme minime comuni per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica nell'Unione Europea, e, infine, le numerose sentenze della Corte europea dei diritti umani (CtEDU).

 L'evoluzione recente della normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011, sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (legge n. 77 del 2013). A seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione, tra cui è importante ricordare il decreto-legge n. 93 del 2013, con cui l'Italia ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere. 

Durante la XVIII legislatura (23 marzo 2018 - 12 ottobre 2022), il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, soprattutto in materia di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime,  prevedendo, parallelamente, un inasprimento delle pene per la commissione dei reati di genere. In particolare, è importante evidenziare la legge n. 69 del 2019 (istitutiva del cosiddetto “codice rosso”), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, quello di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro le donne, come maltrattamenti in famiglia, atti persecutori (stalking), e violenza sessuale. 

Nella legislatura corrente, sono state approvate ulteriori leggi. La legge n. 168 del 2023 ha apportato incisive modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, nonché ad alcune leggi speciali, al fine di rendere più efficaci alcune misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. La legge n. 12 del 2023 ha previsto l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Infine, la legge n. 122 del 2023 è intervenuta su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura per delitti di violenza domestica e di genere, introducendo l’obbligo per il pubblico ministero di ascoltare la persona offesa, o il soggetto che ha presentato la denuncia, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

Il testo della nuova legge

Il testo della nuova legge conta 14 articoli che disciplinano il reato di femminicidio. La principale novità si trova nell’Articolo 1 (1)(a), con l’introduzione nel codice penale del nuovo articolo 577-bis, che configura  il femminicidio come una fattispecie autonoma di omicidio, punito direttamente con l’ergastolo, quando l’uccisione di una donna è motivata da odio, discriminazione, prevaricazione o da dinamiche di controllo e dominio, nonché quando avviene in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o alla limitazione delle sue libertà. L’Articolo 1(1)(b) chiarisce la fattispecie penale dei maltrattamenti in famiglia, estendendo il reato anche ai casi in cui autore e vittima non convivano più, ma siano legati da rapporti di filiazione, e introducendo la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere tali reati. È previsto un obbligo annuale di relazione alle Camere da parte del Ministro della Giustizia sull’applicazione delle nuove norme e sui dati relativi ai procedimenti per femminicidio e omicidio (Articolo 2).

L’Articolo 3 introduce importanti modifiche al codice di procedura penale, rafforzando la tutela processuale nei procedimenti per violenza contro le donne e violenza domestica. In particolare, si sottolineano le novità in materia di competenza del giudice monocratico, che è competente per alcuni reati rilevanti; l’ampliamento dei diritti informativi e partecipativi della persona offesa, in particolare nei procedimenti di patteggiamento; l’estensione delle misure cautelari; e nuove regole per l’esame testimoniale, al fine di evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria.

Gli articoli dal 4 al 14 completano il quadro di interventi a sostegno delle vittime e alla prevenzione della violenza di genere, affiancando alle innovazioni penali e processuali alcune misure di tutela economica, assistenziale, organizzativa e culturale. In particolare, si rafforza la protezione degli orfani di femminicidio, ampliando l’accesso al patrocinio a spese dello Stato e all’indennizzo anche nei casi di relazione affettiva senza convivenza, con una specifica copertura finanziaria. 

Sul versante dell’esecuzione penale, si restringe l’accesso ai benefici penitenziari per i condannati per femminicidio e altri reati di violenza di genere, subordinandolo a una valutazione approfondita della personalità e prevedendo l’obbligo di informare tempestivamente le vittime o i loro familiari dell’eventuale concessione di tali misure.

La legge affianca a misure repressive interventi di prevenzione e formazione, promuovendo campagne di sensibilizzazione, istituendo un tavolo tecnico permanente presso il Ministero della Salute contro la violenza sessuale e potenziando la formazione di magistrati e operatori sanitari. Viene inoltre facilitato l’accesso ai centri antiviolenza per le vittime minorenni che abbiano compiuto quattordici anni, senza necessità di autorizzazione genitoriale.

I dati in Italia

La raccolta dei dati rappresenta un fondamentale strumento per conoscere e indagare a fondo le dinamiche del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, la cui importanza è riconosciuta dalla stessa Convenzione di Istanbul, che richiede agli Stati firmatari di “raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione medesima” (art. 11). In tal senso, è rilevante la legge n. 53 del 2022, con cui il Parlamento ha inteso disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche volte a prevenirlo e contrastarlo.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha il compito di elaborare periodicamente analisi statistiche sui reati riconducibili alla violenza contro le donne. Tali analisi vengono diffuse attraverso il sito istituzionale sotto forma di report di monitoraggio e intendono offrire una panoramica complessiva sugli omicidi volontari consumati e, in particolare, su quelli con vittime di sesso femminile. 

L’analisi criminologica pubblicata nell’ottobre 2025 prende in esame i dati relativi agli omicidi volontari avvenuti nel triennio 2022-2024, includendo anche un raffronto tra i dati dei primi nove mesi del 2025 e quelli dello stesso periodo dell’anno precedente. 

Per quanto riguarda gli omicidi con vittime donne, nel triennio (2022-2024) osservato si conferma una tendenza decrescente, evidente anche nel confronto tra il periodo gennaio-settembre 2025 e il corrispondente intervallo temporale del 2024. Nel  periodo considerato, infatti, gli omicidi sono diminuiti da 255 a 224 casi, con una flessione pari al 12%. Parallelamente, si registra un calo ancora più significativo del numero delle vittime di genere femminile, passate da 91 a 73, con una riduzione del 20%.

Un’analisi degli omicidi commessi in ambito familiare o affettivo evidenzia un analogo andamento in diminuzione. In particolare, rispetto allo stesso periodo del 2024, il numero degli eventi nel periodo gennaio-settembre 2025 è passato da 122 a 98 casi, con una riduzione del 20%, mentre le vittime di sesso femminile sono diminuite da 79 a 60, registrando un calo del 24%. Nonostante questa diminuzione, le donne continuano a rappresentare il 61% delle vittime. 

Ancora più marcata risulta la sproporzione di genere negli omicidi commessi da partner o ex partner, ambito nel quale le vittime sono prevalentemente donne. Anche in questo caso, tuttavia, i dati del 2025 mostrano un decremento rispetto allo stesso periodo del 2024: gli omicidi attribuibili a partner o ex partner sono passati da 55 a 53 (-4%), mentre le vittime di sesso femminile sono diminuite da 48 a 44 (-8%). Pur in presenza di tale flessione, la componente femminile rimane nettamente prevalente, con percentuali che negli anni precedenti hanno oscillato tra l’86% e il 90% e che, nel periodo gennaio-settembre 2025, si attestano all’83%.

Conclusione

L’introduzione del reato autonomo di femminicidio rappresenta un passo fondamentale per contrastare la violenza contro le donne e segna un passaggio di particolare rilievo nel processo di riconoscimento giuridico della violenza contro le donne come fenomeno strutturale e non episodico, radicato in dinamiche di potere, controllo e discriminazione di genere. 

I dati più recenti, infatti, mostrano segnali di diminuzione degli omicidi con vittime donne, ma confermano al contempo la persistente e sproporzionata incidenza della violenza in ambito familiare e affettivo, soprattutto da parte di partner o ex partner. 

In questo contesto, la nuova disciplina offre una risposta mirata e coerente, affermando con chiarezza la centralità della tutela della vita e della dignità delle donne. La sua effettiva capacità di incidere sul fenomeno dipenderà tuttavia dall’attuazione concreta delle misure previste, dal coordinamento tra le istituzioni coinvolte e dalla continuità delle politiche di prevenzione e formazione.

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