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30/1/2014
Foto panoramica della sede del Palazzo dei diritti umani che ospita la Corte europea dei diritti umani, Strasburgo.
© Consiglio d'Europa

Corte di Strasburgo: Italia condannata per trattamenti disumani e degradanti e per la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare

Con due nuove sentenze pubblicate il 21 gennaio 2014, la Corte europea dei diritti umani condanna lo Stato Italiano per non aver adempiuto ai suoi obblighi internazionali ai sensi della CEDU con riferimento ai casi Placì c. Italia (ricorso n. 48754/11) e Zhou c. Italia (ricorso n. 33773/11).

Nel primo caso, Placì c. Italia, la Corte ha accertato la violazione dell’art. 3 CEDU che vieta i trattamenti disumani e degradanti e dell’art. 6(1) CEDU che enuncia il diritto ad un processo equo. Il ricorrente, Luigi Placì, è un ex militare che lamentava di essere stato vittima di trattamenti disumani e degradanti in quanto arruolato nell’esercito nonostante le sue condizioni di vulnerabilità fisica e psichica, a suo dire ulteriormente aggravatesi durante il servizio militare. A parere del ricorrente, inoltre, gli era stato negato il diritto ad un processo equo nella misura in cui le commissioni mediche incaricate di verificare la sua idoneità per svolgere il servizio militare non erano indipendenti, bensì facenti parte del Ministero della Difesa, parte in causa dei ricorsi avviati a livello interno dallo stesso ricorrente al fine di vedersi riconosciuta una qualche forma di risarcimento. Oltre alla condanna, la sentenza della Corte ha stabilito che l’Italia dovrà pagare un indennizzo a favore del ricorrente pari a 40 mila euro e altri 17 mila euro come risarcimento per le spese processuali sostenute.

Per quanto concerne il secondo caso (Zhou c. Italia), la Corte ha condannato nuovamente l’Italia, questa volta per aver violato l’art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il caso riguarda Jiaoqin Zhou, cittadina cinese che, impossibilitata ad accudire la figlia a causa dell’estrema precarietà lavorativa, lamentava il fatto che il Tribunale dei minorenni di Venezia avesse posto la sua bambina in stato di adottabilità, interrompendone ogni contatto con la madre. La Corte è del parere che lo Stato Italiano avrebbe dovuto prendere misure concrete al fine di permettere alla bambina di rimanere insieme alla madre biologica, prima di avviare le procedure di adozione. Per tali ragioni, secondo la Corte, l’Italia si rende colpevole di non aver rispettato la vita privata e familiare e dovrà sborsare alla ricorrente 40 mila euro per danni morali (non pecuniari) e un’ulteriore somma di 17 mila euro per le spese processuali.